Cassazione Civile, Ordinanza n. 18695/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda un dipendente del pubblico impiego contrattualizzato, assunto con una successione di contratti a termine nel settore scolastico, che aveva agito per ottenere il riconoscimento delle conseguenze dell’abusiva reiterazione dei contratti e la tutela dei propri crediti economici. Il ricorso per cassazione articolava, per quanto emerge dal testo, tre motivi: con il primo si denunciavano vizi motivazionali e violazione di norme in tema di danno e risarcibilità; con il secondo si contestava l’assenza di prova dell’illecito e del danno, sostenendo che non potesse applicarsi al pubblico impiego la misura risarcitoria prevista dall’art. 32, commi 5 e 7, L. n. 183/2010; con il terzo si deduceva la violazione dell’art. 2948 c.c., assumendo che i crediti reclamati, essendo di natura retributiva, fossero soggetti a prescrizione quinquennale e non decennale. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui, nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato, il risarcimento va parametrato secondo una misura presuntiva e forfetaria coerente con il principio di effettività della tutela, mentre la prescrizione dei crediti retributivi segue il termine quinquennale.
La decisione
La Corte ha accolto soltanto il terzo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo sulla prescrizione quinquennale dei crediti retributivi del lavoratore a termine nel pubblico impiego contrattualizzato; ha rigettato gli altri motivi, ritenendoli manifestamente infondati alla luce dell’orientamento consolidato sulla tutela risarcitoria per l’abusiva reiterazione dei contratti a termine. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, affinché riesamini la causa applicando il principio di diritto sulla decorrenza e sulla durata della prescrizione.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di risarcimento del danno; la Corte non ne svolge un’autonoma interpretazione nel passo riportato.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di liquidazione del danno; la Corte non ne svolge un’autonoma interpretazione nel passo riportato.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma generale sulla responsabilità aquiliana; nel caso di specie la Corte richiama però la tutela risarcitoria speciale del pubblico impiego contrattualizzato.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di criteri di liquidazione del danno; la Corte non ne svolge un’autonoma interpretazione nel passo riportato.
Richiamato nel motivo di ricorso sul riparto dell’onere della prova; la Corte precisa che nel pubblico impiego l’indennità forfetizzata opera come danno presunto e agevola l’onere probatorio del lavoratore.
art. 32, commi 5 e 7, L. n. 183 del 2010
È richiamato come parametro per la quantificazione del pregiudizio derivante dall’abusiva reiterazione dei contratti a termine; la Corte ne afferma l’utilizzabilità, in via analogica e quale danno presunto, anche nel pubblico impiego contrattualizzato, in funzione di tutela effettiva.
art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001
La misura risarcitoria per l’abusiva reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego deve essere interpretata in conformità al canone di effettività della tutela e può essere parametrata alla fattispecie omogenea dell’art. 32, comma 5, L. n. 183/2010.
La Corte afferma che i crediti retributivi rivendicati dal dipendente a termine nel pubblico impiego contrattualizzato sono soggetti a prescrizione quinquennale.
Sono le disposizioni applicate per fondare il termine quinquennale di prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore, con decorrenza dalla loro insorgenza o dalla cessazione del rapporto, secondo il caso.
È il quadro normativo del pubblico impiego contrattualizzato richiamato dalla Corte in relazione sia alla tutela risarcitoria sia alla prescrizione dei crediti retributivi.
È richiamata come fonte della disciplina indennitaria utilizzata in via omogenea per quantificare il danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, l’abusiva reiterazione di contratti a termine va sanzionata con una tutela risarcitoria coerente con il principio di effettività del diritto dell’Unione; può quindi farsi riferimento alla misura forfetaria prevista per fattispecie omogenee, qualificandola come danno presunto, salva prova del maggior pregiudizio.
- Ai fini della tutela contro l’abusiva reiterazione dei contratti a termine nel settore pubblico, non è corretto applicare i criteri propri del licenziamento illegittimo, perché la fattispecie è diversa e richiede un rimedio calibrato sulla specifica violazione.
- Nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore a termine che rivendichi il medesimo trattamento retributivo del personale a tempo indeterminato soggiace alla prescrizione quinquennale dei crediti retributivi ex art. 2948 c.c.
- Per i crediti retributivi del dipendente pubblico contrattualizzato, la prescrizione decorre dal momento in cui il credito sorge; se il credito matura alla cessazione del rapporto, la decorrenza inizia da tale cessazione.
- Nei rapporti a termine del pubblico impiego, il mancato rinnovo del contratto integra una mera aspettativa di fatto e non un pregiudizio giuridicamente rilevante idoneo a incidere sulla decorrenza della prescrizione in senso diverso da quello ordinario.
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