Cassazione Civile, Ordinanza n. 18700/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da una sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 11 giorni inflitta a un dipendente in servizio presso i locali del Giudice di pace di Messina, in seguito a un alterco degenerato in colluttazione con un collega. Il lavoratore ha impugnato la sanzione davanti al Tribunale di Messina, che ne ha riconosciuto la legittimità; la Corte d’appello ha confermato la decisione. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto, formalmente ai sensi dell’art. 360, comma 5, c.p.c., che la Corte territoriale non avrebbe considerato la sentenza penale resa in sede di rinvio, avrebbe valorizzato un certificato medico mai prodotto nel procedimento disciplinare e non avrebbe valutato la deposizione di un teste; con il secondo ha denunciato un vizio di motivazione sostenendo che la Corte d’appello avrebbe fondato la decisione su una prova testimoniale mai raccolta, trascurando testi e documenti di primo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile in presenza di doppia conforme; il secondo perché la motivazione della sentenza d’appello era completa e coerente, avendo ricostruito gli eventi sulla base delle deposizioni testimoniali e del verbale dei Carabinieri. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso la possibilità di scrutinare il primo motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme e ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché la sentenza di appello conteneva una motivazione ampia e puntuale, supportata da testimonianze e atti di causa. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché il Ministero intimato non ha svolto difese. È stata inoltre attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale non è deducibile in cassazione quando ricorre una c.d. doppia conforme tra primo e secondo grado.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte attesta i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme di merito, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per riproporre il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la censura mira solo a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove.
- Il motivo di ricorso fondato su pretesi errori nella valutazione delle prove è inammissibile se la sentenza impugnata contiene una motivazione completa e specifica, idonea a ricostruire gli eventi di causa sulla base delle risultanze istruttorie.
- La deduzione di una prova asseritamente inesistente o non raccolta non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità se la decisione di merito indica espressamente gli elementi probatori effettivamente utilizzati.
- Quando il controricorrente non svolge attività difensiva, non vi è luogo a pronuncia sulle spese di lite; resta però ferma l’attestazione relativa all’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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