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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03900/2026 del 21/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina dal rapporto di impiego di un lavoratore transitato, per vicenda traslativa, da una precedente amministrazione regionale a un ente pubblico non economico subentrato nella gestione del rapporto. In un precedente giudizio era stato riconosciuto, con sentenza passata in giudicato, un determinato assetto di mansioni e il lavoratore ha poi promosso un ulteriore giudizio nei confronti del nuovo datore di lavoro sostenendo che quel giudicato dovesse spiegare efficacia anche nei confronti dell'ente subentrante, in forza della continuità del rapporto e del subentro ex art. 2112 c.c. L'ente ha resistito sostenendo che vi fosse un contrasto tra giudicati e che il nuovo giudizio avesse il medesimo petitum e la medesima causa petendi di altro giudizio già definito in senso a esso favorevole, oltre a dedurre che, essendo ente pubblico, non potessero essere corrisposte somme non dovute in assenza dei limiti imposti dalla disciplina del pubblico impiego e dalla contrattazione collettiva. Nel ricorso per cassazione l'ente ha articolato tre motivi: 1) violazione degli artt. 2909 e 324 c.c., per avere la Corte territoriale escluso il conflitto di giudicati e ritenuto applicabile il precedente favorevole al lavoratore; 2) violazione del d.lgs. n. 165/2001, della legge regionale Puglia n. 3/2010 e dell'art. 97 Cost., contestando la possibilità di riconoscere e pagare differenze retributive in un ente pubblico non economico; 3) vizio di motivazione, sostenendo che la causa non riguardasse il diritto all'inquadramento superiore, già coperto da giudicato, ma soltanto l'applicazione di un diverso antecedente giudicato nei confronti di altro soggetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo perché il ricorrente non aveva assolto all'onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti e dei giudicati rilevanti ex art. 366, n. 6, c.p.c.; inoltre la corretta individuazione dell'oggetto del giudizio non integra un fatto storico decisivo deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo per difetto di specifica critica alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva affermato l'efficacia del giudicato formatosi nei confronti dell'ente datore di lavoro anche nei confronti dell'ente pubblico succeduto nel medesimo rapporto di impiego, richiamando altresì l'ambito applicativo dell'art. 31 d.lgs. n. 165/2001. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per la dedotta efficacia del giudicato sostanziale, che il ricorrente assumeva violata

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per la stabilità del giudicato formale e per la dedotta esistenza di un contrasto tra decisioni definitive

  • art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c.

    invocato quale parametro dei motivi per violazione di legge e nullità processuali

  • art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.

    richiamato per il dedotto vizio di motivazione; la Corte ribadisce che oggi il sindacato è limitato al minimo costituzionale

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    richiede specifica indicazione e trascrizione degli atti e dei documenti rilevanti; la sua inosservanza comporta inammissibilità del motivo

  • d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dalla ricorrente per negare la possibilità di erogazioni non previste dalla disciplina del pubblico impiego; la censura è ritenuta non confrontarsi con la decisione impugnata

  • legge regionale Puglia n. 3/2010

    richiamata dalla ricorrente nel quadro del rapporto di impiego pubblico regionale

  • art. 97 Cost.

    invocato a sostegno della tesi del ricorrente sulla legalità e buon andamento dell'azione amministrativa

  • art. 2112 c.c.

    richiamato per il subentro nel rapporto di lavoro e per l'estensione degli effetti del precedente giudicato al nuovo datore di lavoro

  • art. 31 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dalla Corte territoriale e valorizzato in cassazione per affermare che le vicende traslative di attività svolte da soggetto pubblico rientrano nel relativo ambito applicativo

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che denunci un contrasto tra giudicati o la violazione del giudicato, il ricorrente deve indicare in modo specifico e trascrivere i provvedimenti e gli atti processuali rilevanti; la mera allegazione del contrasto, senza puntuale riproduzione del contenuto decisivo degli atti, non soddisfa l'onere di cui all'art. 366, n. 6, c.p.c.
  • La corretta individuazione dell'oggetto del giudizio e della coincidenza di petitum e causa petendi non costituisce, di regola, un fatto storico decisivo deducibile come vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., se non nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
  • Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: è denunciabile solo l'assenza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre argomentazioni astratte o generiche, senza spiegare perché la specifica motivazione della decisione sarebbe erronea.
  • Nel rapporto di impiego pubblico, il giudicato formatosi nei confronti dell'ente datore di lavoro in ordine all'inquadramento o alle mansioni del lavoratore può spiegare effetti anche nei confronti dell'ente pubblico succeduto nel medesimo rapporto, salve sopravvenienze, quando la vicenda traslativa rientri nello spettro applicativo della disciplina sul trasferimento di attività pubbliche richiamata dalla decisione.
  • In sede di legittimità, la deduzione di possibili riflessi di spesa pubblica o di danno erariale non è sufficiente se non si dimostra l'errore della sentenza impugnata rispetto alla regola applicata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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