Cassazione Civile, Ordinanza n. 03900/2026 del 21/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina dal rapporto di impiego di un lavoratore transitato, per vicenda traslativa, da una precedente amministrazione regionale a un ente pubblico non economico subentrato nella gestione del rapporto. In un precedente giudizio era stato riconosciuto, con sentenza passata in giudicato, un determinato assetto di mansioni e il lavoratore ha poi promosso un ulteriore giudizio nei confronti del nuovo datore di lavoro sostenendo che quel giudicato dovesse spiegare efficacia anche nei confronti dell'ente subentrante, in forza della continuità del rapporto e del subentro ex art. 2112 c.c. L'ente ha resistito sostenendo che vi fosse un contrasto tra giudicati e che il nuovo giudizio avesse il medesimo petitum e la medesima causa petendi di altro giudizio già definito in senso a esso favorevole, oltre a dedurre che, essendo ente pubblico, non potessero essere corrisposte somme non dovute in assenza dei limiti imposti dalla disciplina del pubblico impiego e dalla contrattazione collettiva. Nel ricorso per cassazione l'ente ha articolato tre motivi: 1) violazione degli artt. 2909 e 324 c.c., per avere la Corte territoriale escluso il conflitto di giudicati e ritenuto applicabile il precedente favorevole al lavoratore; 2) violazione del d.lgs. n. 165/2001, della legge regionale Puglia n. 3/2010 e dell'art. 97 Cost., contestando la possibilità di riconoscere e pagare differenze retributive in un ente pubblico non economico; 3) vizio di motivazione, sostenendo che la causa non riguardasse il diritto all'inquadramento superiore, già coperto da giudicato, ma soltanto l'applicazione di un diverso antecedente giudicato nei confronti di altro soggetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo perché il ricorrente non aveva assolto all'onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti e dei giudicati rilevanti ex art. 366, n. 6, c.p.c.; inoltre la corretta individuazione dell'oggetto del giudizio non integra un fatto storico decisivo deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo per difetto di specifica critica alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva affermato l'efficacia del giudicato formatosi nei confronti dell'ente datore di lavoro anche nei confronti dell'ente pubblico succeduto nel medesimo rapporto di impiego, richiamando altresì l'ambito applicativo dell'art. 31 d.lgs. n. 165/2001. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato per la dedotta efficacia del giudicato sostanziale, che il ricorrente assumeva violata
richiamato per la stabilità del giudicato formale e per la dedotta esistenza di un contrasto tra decisioni definitive
art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c.
invocato quale parametro dei motivi per violazione di legge e nullità processuali
art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
richiamato per il dedotto vizio di motivazione; la Corte ribadisce che oggi il sindacato è limitato al minimo costituzionale
richiede specifica indicazione e trascrizione degli atti e dei documenti rilevanti; la sua inosservanza comporta inammissibilità del motivo
richiamato dalla ricorrente per negare la possibilità di erogazioni non previste dalla disciplina del pubblico impiego; la censura è ritenuta non confrontarsi con la decisione impugnata
legge regionale Puglia n. 3/2010
richiamata dalla ricorrente nel quadro del rapporto di impiego pubblico regionale
art. 97 Cost.
invocato a sostegno della tesi del ricorrente sulla legalità e buon andamento dell'azione amministrativa
richiamato per il subentro nel rapporto di lavoro e per l'estensione degli effetti del precedente giudicato al nuovo datore di lavoro
richiamato dalla Corte territoriale e valorizzato in cassazione per affermare che le vicende traslative di attività svolte da soggetto pubblico rientrano nel relativo ambito applicativo
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che denunci un contrasto tra giudicati o la violazione del giudicato, il ricorrente deve indicare in modo specifico e trascrivere i provvedimenti e gli atti processuali rilevanti; la mera allegazione del contrasto, senza puntuale riproduzione del contenuto decisivo degli atti, non soddisfa l'onere di cui all'art. 366, n. 6, c.p.c.
- La corretta individuazione dell'oggetto del giudizio e della coincidenza di petitum e causa petendi non costituisce, di regola, un fatto storico decisivo deducibile come vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., se non nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
- Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: è denunciabile solo l'assenza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
- Un motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre argomentazioni astratte o generiche, senza spiegare perché la specifica motivazione della decisione sarebbe erronea.
- Nel rapporto di impiego pubblico, il giudicato formatosi nei confronti dell'ente datore di lavoro in ordine all'inquadramento o alle mansioni del lavoratore può spiegare effetti anche nei confronti dell'ente pubblico succeduto nel medesimo rapporto, salve sopravvenienze, quando la vicenda traslativa rientri nello spettro applicativo della disciplina sul trasferimento di attività pubbliche richiamata dalla decisione.
- In sede di legittimità, la deduzione di possibili riflessi di spesa pubblica o di danno erariale non è sufficiente se non si dimostra l'errore della sentenza impugnata rispetto alla regola applicata dal giudice di merito.
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