Cassazione Civile, Ordinanza n. 03892/2026 del 21/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della domanda applicando il giudizio trifasico sulle mansioni superiori e tenendo conto delle declaratorie contrattuali vigenti nei diversi periodi di rapporto. Al giudice di rinvio è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa dell’Ente, con cui un ex dipendente chiedeva l’ammissione di un credito di euro 67.555,52 per differenze retributive. Egli sosteneva di essere stato inquadrato nell’Area A, posizione economica A2, ma di avere svolto in concreto, per tutto il rapporto e anche dopo la stabilizzazione, mansioni di autista soccorritore o comunque di soccorritore di prossimità, che avrebbero dovuto collocarlo nell’Area B, livello B1, con conseguente diritto al relativo trattamento economico. Il Tribunale aveva rigettato la domanda richiamando un precedente di legittimità che aveva escluso una trasposizione automatica dell’autista soccorritore dall’Area A all’Area B, ritenendo inoltre non provato lo svolgimento di mansioni connotate da maggior professionalità e responsabilità. Con il ricorso per cassazione il dipendente deduceva violazione e falsa applicazione di varie disposizioni del CCNL e del CCIE succedutisi nel tempo, delle delibere regionali richiamate, dell’art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 36 Cost., sostenendo che il giudice di merito non aveva compiuto la necessaria operazione trifasica: individuazione delle declaratorie contrattuali applicabili ratione temporis, confronto con le mansioni effettivamente svolte e sussunzione della fattispecie nell’Area superiore. La Corte ha accolto il ricorso rilevando che il Tribunale si era limitato a un richiamo generico alla mancanza di prova di maggior professionalità, senza svolgere il confronto analitico imposto dalla giurisprudenza in materia di mansioni superiori, specie in presenza di diverse discipline collettive succedutesi nel tempo e di un profilo professionale introdotto dalla contrattazione integrativa del 2009.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato invocato quale parametro del vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di legge
art. 13 CCNL 16/2/1999
richiamato dal ricorrente come parte della disciplina collettiva da applicare
artt. 7 e 8 CCIE 1/11/2001
richiamati dal ricorrente come fonti della declaratoria professionale
art. 10 CCNL 9/10/2003
richiamato dal ricorrente come fonte contrattuale applicabile
art. 6 CCNL 1/10/2007
richiamato dal ricorrente come fonte contrattuale applicabile
art. 12 CCIE 18/2/2009
disposizione centrale: ha introdotto il profilo di autista soccorritore nell’Area B; va interpretata in modo non traspositivo automatico ma secondo il suo inserimento nel sistema contrattuale
art. 40 d.lgs. n. 165/2001
invocato nel precedente richiamato per escludere che la contrattazione integrativa potesse operare trasposizioni di area non consentite
art. 1367 c.c.
usato dalla giurisprudenza richiamata per privilegiare un’interpretazione conservativa del contratto collettivo
art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
richiamato dal ricorrente quale norma in tema di mansioni superiori nel pubblico impiego contrattualizzato
art. 36 Cost.
invocato dal ricorrente a sostegno del diritto alla corretta retribuzione della prestazione lavorativa
art. 8 CCNL 1998/2001
richiamato dalla Corte come norma utile a distinguere Area A (supporto meramente strumentale) e Area B (attività inserite nei processi produttivi)
art. 22, comma 1, lett. a) CCNL 1998/2001
richiamato nel ragionamento del precedente come contesto della disciplina collettiva
art. 12 CCIE 2006/2009
norma contrattuale da interpretare e confrontare con le declaratorie delle Aree per verificare la collocazione del profilo autista soccorritore
art. 3 Cost.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
deliberazione Giunta Regione Lombardia n. 6/45819 del 22/10/1999
richiamata dal ricorrente come fonte rilevante per l’inquadramento
deliberazione Giunta Regione Lombardia n. 37434 del 17/7/1998
richiamata dal ricorrente come fonte rilevante per l’inquadramento
Massime di principio
- In tema di mansioni superiori nel pubblico impiego contrattualizzato, il giudice deve compiere un accertamento trifasico: individuare l’inquadramento del lavoratore, individuare la declaratoria contrattuale del livello rivendicato e poi raffrontare entrambe con le mansioni concretamente svolte.
- Quando il rapporto è regolato da contratti collettivi succedutisi nel tempo, il raffronto tra mansioni e inquadramento deve essere effettuato separatamente per ciascun periodo, applicando le declaratorie vigenti ratione temporis.
- Il giudice non può limitarsi a formule generiche sulla maggiore professionalità o responsabilità del livello superiore, ma deve motivare sulla base di un confronto analitico tra le attività svolte e le previsioni contrattuali.
- L’interpretazione del contratto collettivo deve essere conservativa e sistematica: la previsione di un nuovo profilo professionale non implica di per sé una trasposizione automatica di area se il testo e il contesto contrattuale consentono di ricondurlo a una diversa articolazione interna delle professionalità.
- Per riconoscere differenze retributive per mansioni superiori occorre accertare in fatto che le mansioni siano state svolte in modo abituale e prevalente, valutandone anche il profilo qualitativo, temporale e il grado di responsabilità connesso.
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