Cassazione Civile, Ordinanza n. 03888/2026 del 21/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il dipendente aveva proposto opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa dell’ente, chiedendo l’ammissione di crediti per differenze retributive sul presupposto di avere svolto, sin dalla prima assunzione a tempo determinato e poi senza soluzione di continuità, mansioni superiori rispetto all’Area A di inquadramento formale, mansioni che egli riconduceva all’Area B del CCNL applicabile. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo non provata, oltre che non adeguatamente allegata, l’effettiva esecuzione di mansioni con il necessario contenuto di responsabilità, anche se limitata al contesto di lavoro, richiesto per l’Area B. Nel ricorso per cassazione il lavoratore denunciava violazione e falsa applicazione della disciplina contrattuale collettiva e dell’art. 36 Cost. e dell’art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che il Tribunale avesse omesso di considerare l’intera disciplina applicabile nel periodo del rapporto e avesse erroneamente interpretato le disposizioni contrattuali, escludendo così la riconducibilità delle mansioni di fatto al superiore inquadramento rivendicato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non aggredissero specificamente la ratio decidendi del decreto impugnato, fondata sul mancato assolvimento dell’onere della prova circa lo svolgimento concreto delle mansioni superiori invocate. Inoltre, la parte di doglianza diretta a contestare la ricostruzione delle mansioni e la valutazione del materiale istruttorio è stata ritenuta non scrutinabile in sede di legittimità, perché diretta a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito. La Corte ha anche richiamato il principio secondo cui, nel pubblico impiego privatizzato, la sussunzione delle mansioni nell’inquadramento rivendicato richiede l’accertamento in fatto delle mansioni concretamente svolte in termini di abitualità e prevalenza, con valutazione anche qualitativa, temporale e delle responsabilità connesse. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 Cost.
richiamato dal ricorrente come parametro della pretesa retributiva per mansioni superiori; non è oggetto di un’autonoma interpretazione decisoria nel provvedimento, perché il ricorso viene dichiarato inammissibile
art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto al superiore trattamento economico in caso di mansioni superiori; la Corte non entra nel merito della censura, limitandosi a rilevarne l’inidoneità a scalfire la ratio decidendi
i motivi del ricorso per cassazione devono essere specifici, completi e riferiti alla decisione impugnata; la mancanza di tale attinenza equivale a mancata enunciazione dei motivi e comporta inammissibilità
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002
sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente
artt. 10 CCNL per il comparto Enti pubblici non economici relativo al quadriennio normativo 2002/2005 del 9.10.2003
invocato dal ricorrente quale parte della disciplina collettiva applicabile alla ricostruzione dell’inquadramento e delle mansioni
art. 13 CCNL per il quadriennio normativo 1998/2001 del 16.2.1999
invocato dal ricorrente quale parte della disciplina collettiva pertinente all’inquadramento professionale
artt. 7 e 8 CCNI di Croce Rossa italiana 1998/2001 del 14.11.2001
richiamati dal ricorrente per sostenere la corretta qualificazione delle mansioni svolte
art. 6 CCNL per il quadriennio normativo 2006/2009 dell’1.10.2007
invocato dal ricorrente nella prospettazione della disciplina contrattuale applicabile
art. 12 del CCNI del 18.2.2009
richiamato dal ricorrente in relazione alla riconducibilità delle mansioni all’Area B
Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 6/45819 del 22.10.1999
citata dal ricorrente a sostegno della qualificazione delle mansioni
Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 37434 del 17.7.1998
citata dal ricorrente a sostegno della qualificazione delle mansioni
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione a critica vincolata, il motivo deve colpire in modo specifico la ratio decidendi della sentenza o del decreto impugnato; censure generiche o solo apparentemente pertinenti sono inammissibili ai sensi dell’art. 366 n. 4 c.p.c.
- Non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito: non possono essere rimesse in discussione la valutazione delle prove e l’apprezzamento degli esiti istruttori compiuti dal giudice di merito.
- Quando si invoca il superiore inquadramento per mansioni di fatto, occorre allegare e provare in concreto le mansioni effettivamente svolte, con accertamento in fatto della loro abitualità, prevalenza, consistenza qualitativa e temporale, nonché delle responsabilità connesse.
- Nel pubblico impiego privatizzato la verifica dell’inquadramento non può fondarsi su una qualificazione astratta delle mansioni, ma richiede la concreta sussunzione delle attività svolte nella declaratoria contrattuale applicabile.
- La mera contestazione dell’interpretazione delle clausole collettive, senza intaccare l’accertamento in fatto sullo svolgimento delle mansioni e sulla relativa responsabilità, non è sufficiente a ottenere la cassazione della decisione di merito.
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