Cassazione Civile, Ordinanza n. 03890/2026 del 21/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di una liquidazione coatta amministrativa: un ex dipendente chiedeva l'ammissione al passivo di differenze retributive, sostenendo di avere svolto sin dalla prima assunzione a tempo determinato mansioni superiori rispetto all'area di inquadramento formale (Area A), asseritamente riconducibili all'Area B del CCNL applicabile, in particolare come autista-soccorritore su ambulanze del servizio di emergenza 118 e poi come soccorritore di prossimità. Il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione ritenendo non allegato e comunque non provato che le mansioni concretamente svolte implicassero quella, sia pure limitata, assunzione di responsabilità che caratterizza l'Area B; ha inoltre rilevato che la documentazione prodotta dal ricorrente deponeva per l'attribuzione costante e mai contestata delle mansioni di operatore tecnico di centrale operativa. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione di varie clausole del CCNL/CCNI e dell'art. 36 Cost., nonché dell'art. 52, comma 5, d.lgs. 165/2001, lamentando che il Tribunale non avesse considerato l'intera disciplina contrattuale applicabile e avesse errato nell'interpretarla, con conseguente negazione del superiore inquadramento rivendicato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non colpisse la ratio decidendi del decreto impugnato, fondata non sull'interpretazione delle clausole collettive in astratto, ma sul mancato assolvimento, da parte del ricorrente, dell'onere di provare in concreto lo svolgimento delle mansioni superiori invocate. Inoltre, nella parte in cui il ricorso mirava a contestare la valutazione del materiale istruttorio e gli esiti dell'accertamento di merito, esso chiedeva una rivalutazione non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno del diritto alla giusta retribuzione per le mansioni superiori, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento del ricorso, essendo la censura respinta per difetto di specifica attinenza alla ratio decidendi e per carenza di prova in fatto.
art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dal ricorrente quale parametro sulla disciplina delle mansioni superiori nel pubblico impiego, ma la Corte non ne affronta un'interpretazione nel merito, ritenendo inammissibile la doglianza perché non centrata sulla motivazione del Tribunale.
art. 366, n. 4, c.p.c.
Le censure devono essere specifiche, complete e riferibili alla decisione impugnata; la mancanza di specifica attinenza al decisum è equiparata alla mancata enunciazione dei motivi e determina inammissibilità, rilevabile anche d'ufficio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e agganciati alla concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura che colpisca solo argomentazioni marginali o diverse dalla reale base decisoria è inammissibile.
- La Corte di cassazione non può essere utilizzata come terzo grado di merito: non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio o un diverso apprezzamento dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito rigetta una domanda per difetto di prova dello svolgimento in concreto di determinate mansioni, il ricorso che si limiti a discutere l'interpretazione astratta della disciplina collettiva senza confutare il decisivo accertamento probatorio è inidoneo a scalfire la decisione.
- In materia di rivendicazioni retributive fondate su mansioni superiori, la prova dell'effettivo svolgimento delle mansioni invocate resta centrale: se il giudice di merito ritiene non dimostrata la concreta esecuzione di tali mansioni, la censura di legittimità deve investire proprio quel passaggio motivazionale.
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