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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03885/2026 del 21/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva proposto opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa, chiedendo l'ammissione di crediti da differenze retributive asseritamente maturate per avere svolto, sin dalla prima assunzione a tempo determinato e senza soluzione di continuità fino al 2016, mansioni superiori rispetto all'Area A di formale inquadramento, e precisamente mansioni riconducibili all'Area B del CCNL del comparto enti pubblici non economici, come autista-soccorritore sulle ambulanze del servizio di emergenza 118 e poi come soccorritore di prossimità. Il Tribunale di Roma aveva rigettato l'opposizione ritenendo non allegato né provato che le mansioni concretamente svolte rientrassero nel superiore inquadramento rivendicato. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione e falsa applicazione di varie disposizioni contrattuali collettive, di deliberazioni regionali, dell'art. 36 Cost. e dell'art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che il Tribunale non aveva considerato l'intera disciplina contrattuale applicabile né correttamente interpretato le norme rilevanti ai fini del giudizio di sussunzione delle mansioni nel superiore livello.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura non aggrediva specificamente la ratio decidendi del decreto impugnato, poiché il Tribunale aveva fondato il rigetto soprattutto sul mancato assolvimento, da parte del ricorrente, dell'onere di provare in concreto lo svolgimento delle mansioni di autista-soccorritore o di soccorritore di prossimità. La doglianza, inoltre, tendeva a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio e degli accertamenti di merito, attività non consentita in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché la procedura intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    il motivo di ricorso deve essere specifico, completo e riferibile alla decisione impugnata; la mancanza di tale attinenza equivale a mancata enunciazione del motivo e comporta inammissibilità anche rilevabile d'ufficio

  • art. 36 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa retributiva, ma non decisivo nel giudizio di legittimità, perché la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo per difetto di specificità e per contestazione del merito

  • art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    invocato dal ricorrente quale base normativa del superiore inquadramento e delle differenze retributive; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, perché la censura non supera il vaglio di ammissibilità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specificamente diretto contro la ratio decidendi della sentenza o del decreto impugnato; se si limita a contestazioni generiche o diverse dalle ragioni poste a base della decisione, il ricorso è inammissibile.
  • Non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito: non possono essere rimesse in discussione la valutazione delle prove e gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
  • Quando il rigetto della domanda dipende dal mancato assolvimento dell'onere della prova sui fatti costitutivi del credito o del diritto azionato, la censura in cassazione deve confrontarsi con tale specifico profilo probatorio, non solo con la ricostruzione normativa astratta.
  • L'omessa specifica attinenza del motivo al decisum è equiparabile alla mancata enunciazione del motivo ex art. 366, n. 4, c.p.c. e determina l'inammissibilità rilevabile d'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFRAccertamento del passivo
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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