Cassazione Civile, Ordinanza n. 30511/2025 del 19/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti del titolare di un'impresa individuale di autotrasporto, contestando e disconoscendo costi per l'acquisto di carburante per autotrazione per complessivi euro 22.916,64 e rideterminando reddito d'impresa, valore della produzione netta e volume d'affari con conseguenti riprese a tassazione ai fini IRPEF, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2004. Dopo il rigetto in primo grado, la CTR aveva riformato parzialmente la decisione annullando il rilievo relativo al carburante, ritenendo sufficienti a documentare i costi i buoni di consegna e le fatture differite, e ritenendo così rispettata la disciplina IVA. L'Agenzia ha impugnato in cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del D.P.R. n. 444 del 1997, dell'art. 1 del decreto interministeriale 24 giugno 1999 e dell'art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che la CTR avesse erroneamente riconosciuto la deducibilità e la detraibilità dei costi carburante nonostante l'omessa compilazione delle schede carburante, adempimento richiesto dalla normativa di settore e non surrogabile dalle fatture differite prive dei dati prescritti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, per il periodo controverso, la normativa sulle schede carburante era applicabile ratione temporis e costituiva condizione imprescindibile sia per la deducibilità dei costi di carburante ai fini delle imposte dirette sia per la detraibilità dell'IVA. Ha precisato che tali adempimenti non ammettono equipollenti e non sono sostituibili dalla sola contabilizzazione o da documenti diversi, quali i buoni di consegna o le fatture differite emesse dai gestori degli impianti. Ha inoltre chiarito che l'esonero dall'obbligo per gli autotrasportatori di cose per conto terzi è intervenuto solo dal 1° gennaio 2006. Perciò la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
termine lungo di impugnazione
È stato applicato per ritenere tempestivo il ricorso per cassazione, poiché il giudizio di primo grado era stato introdotto prima dell'entrata in vigore della riforma del 2009.
art. 49 del D. Lgs. n. 546 del 1992
Consente l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile, incluso l'art. 327 c.p.c., anche alle impugnazioni delle sentenze tributarie.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato dalla ricorrente per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 1 del D.P.R. n. 444 del 1997
Norma richiamata insieme agli artt. 2, 3 e 4 del regolamento sulle schede carburante, ritenuta applicabile ratione temporis.
artt. 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 444 del 1997
Prevedono l'istituzione e la compilazione delle schede carburante con firma dell'addetto alla distribuzione e indicazione dei chilometri percorsi; il rispetto di tali previsioni è condizione necessaria per la deducibilità e detraibilità.
art. 1 del decreto interministeriale 24 giugno 1999
Disciplina la fatturazione degli acquisti di oli da gas per autotrasportatori di cose per conto terzi, ma non sostituisce, nel caso esaminato, l'obbligo della scheda carburante.
art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato quale norma in tema di fatturazione IVA, ma non idoneo a fondare la tesi della CTR sulla sufficienza della documentazione prodotta.
art. 1, comma 926, lettera b), della L. n. 205 del 2017
Ha abrogato il D.P.R. n. 444 del 1997 dal 1° gennaio 2018, senza incidere sulla controversia per la sua inapplicabilità temporale.
art. 1, comma 109, della L. n. 266 del 2005
Ha modificato l'art. 6 del D.P.R. n. 444 del 1997 facendo cessare, dal 1° gennaio 2006, l'obbligo di scheda carburante anche per gli autotrasportatori di cose per conto terzi.
art. 12, comma 3, del D.L. n. 457 del 1997
È la base normativa del decreto interministeriale del 24 giugno 1999 sulla fatturazione degli acquisti di carburante.
Legge di conversione del D.L. n. 457 del 1997 richiamata nel contesto della disciplina sulle fatture carburante.
Fondamento della cassazione con rinvio disposta dalla Corte.
art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
Consente la cassazione con rinvio e la fissazione dei principi di diritto cui il giudice di rinvio deve uniformarsi.
art. 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992
Rende applicabili nel processo tributario le regole processuali sul rinvio e sulle spese.
art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
Attribuisce al giudice di rinvio la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Per i periodi in cui la disciplina era vigente, la compilazione della scheda carburante costituisce requisito imprescindibile per la deducibilità dei costi di carburante e per la detrazione dell'IVA relativa, nei rapporti ordinari di acquisto di carburante per autotrazione.
- Gli adempimenti formali previsti dalla normativa sulle schede carburante non sono liberamente surrogabili da documentazione contabile alternativa, quali buoni di consegna, annotazioni interne o fatture prive dei dati prescritti, salvo specifiche ipotesi di esonero previste dalla legge.
- L'esonero dall'obbligo di scheda carburante per gli autotrasportatori di cose per conto terzi opera solo dal momento fissato dalla modifica legislativa, e non retroagisce ai periodi d'imposta anteriori.
- Nel processo tributario, le regole del codice di procedura civile sul termine lungo di impugnazione si applicano in forza del rinvio del d.lgs. n. 546 del 1992.
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