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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29309/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di riliquidazione ICI per l'anno d'imposta 1998, relativo a un terreno sito nel territorio comunale e classificato in zona urbanistica CT3. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, tra l'altro, che il terreno non fosse suscettibile di edificazione ai fini ICI perché inserito in un'area ancora da attuare con piano particolareggiato, che la pretesa fosse decaduta, che fossero state irrogate sanzioni in violazione dello Statuto del contribuente e che il funzionario firmatario fosse privo di qualifica dirigenziale. I giudici di merito avevano accolto la tesi del contribuente, ritenendo che l'area non avesse natura edificabile. Il comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 2, lett. b), d.lgs. n. 504/1992, in relazione alla nozione di area edificabile ai fini ICI, nonché della normativa interpretativa sopravvenuta (art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. n. 203/2005 e art. 36, comma 2, d.l. n. 223/2006), oltre che del decreto assessorile regionale del 24.7.1989 e dell'art. 9 d.P.R. n. 380/2001. La censura centrale del ricorso era che l'edificabilità va desunta dall'inserimento del terreno nello strumento urbanistico generale, indipendentemente dalla mancata approvazione regionale e dall'assenza di strumenti attuativi, rilevando tali circostanze solo sul valore venale e non sul presupposto dell'imposta.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del comune, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito con rigetto dell'originario ricorso del contribuente. Ha affermato che, ai fini ICI, l'area deve ritenersi fabbricabile se inserita nello strumento urbanistico generale, anche se non sono stati approvati gli strumenti attuativi e anche se vi sono vincoli paesaggistici o urbanistici incidenti sullo ius aedificandi; tali elementi incidono solo sulla quantificazione della base imponibile, non sulla sussistenza del presupposto impositivo. Le spese dei gradi di merito sono state compensate per il consolidarsi in corso di causa dell'orientamento giurisprudenziale, mentre le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del contribuente.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992

    La nozione di area fabbricabile, ai fini ICI, va riferita all'utilizzabilità edificatoria desumibile dallo strumento urbanistico generale; la concreta attuazione del piano non è necessaria per il presupposto dell'imposta.

  • art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. n. 203/2005

    Norma interpretativa autentica della disciplina ICI, che conferma la fabbricabilità dell'area in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dagli strumenti attuativi.

  • art. 36, comma 2, d.l. n. 223/2006

    Conferma l'interpretazione autentica della fabbricabilità ai fini ICI secondo la qualificazione urbanistica generale del terreno.

  • art. 9 d.P.R. n. 380/2001

    Richiamato dal ricorrente, ma non valorizzato come decisivo dalla Corte rispetto alla definizione fiscale di area edificabile.

  • art. 10 l. n. 212/2000

    Richiamato nel giudizio di merito per la questione sanzionatoria e tutela dell'affidamento, ma non decisivo nella soluzione finale.

  • art. 3 l. n. 212/2000

    Richiamato nel giudizio di merito in relazione alla pretesa decadenza e alla motivazione della pretesa fiscale.

  • art. 11 d.lgs. n. 504/1992

    Richiamato nel giudizio di merito per il termine di decadenza dell'accertamento/riliquidazione ICI.

  • art. 107 T.U.EE.LL.

    Richiamato nel giudizio di merito per contestare la legittimazione del funzionario firmatario dell'avviso.

  • art. 59, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 446/1997

    Richiamato per affermare che eventuali variazioni di prelievo per mutamenti del valore o della situazione urbanistica riguardano il periodo d'imposta e non danno luogo, di regola, a rimborso per annualità pregresse, salvo diversa determinazione comunale.

  • art. 53 Cost.

    La potenzialità edificatoria è considerata indice di capacità contributiva idoneo a giustificare il criterio di valore venale ai fini ICI.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ICI, un'area va considerata fabbricabile quando è qualificata come tale dallo strumento urbanistico generale adottato dal comune, anche se mancano l'approvazione regionale e gli strumenti attuativi.
  • Le limitazioni che incidono sullo ius aedificandi, come vincoli paesaggistici o la necessità di un piano particolareggiato, non escludono la natura edificabile del terreno, ma possono incidere soltanto sulla sua valutazione economica e quindi sulla base imponibile.
  • L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a far emergere una potenzialità edificatoria rilevante ai fini fiscali, in quanto essa rappresenta un indice oggettivo di capacità contributiva.
  • Le oscillazioni del valore del terreno per effetto dell'andamento del mercato o dello stato di attuazione urbanistica rilevano, al più, per l'annualità d'imposta interessata e non determinano automaticamente il rimborso delle annualità pregresse.

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