Cassazione Civile, Ordinanza n. 05039/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socio e impresa individuale)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio relativo a un rapporto connesso all’esecuzione di lavori/subappalto e alla chiamata in garanzia di un soggetto terzo. La Corte d’appello aveva accolto gli appelli delle controparti e negato il diritto al risarcimento in favore dell’utilizzatrice dell’immobile, ritenendo inefficace, nei confronti del debito sociale, la cancellazione della società. La società ricorrente per cassazione ha dedotto, con un unico motivo, la violazione o falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse attribuito alla cancellazione della società un effetto meramente estintivo, senza considerare il fenomeno successorio nei debiti sociali in capo al socio unico, e che il diritto di garanzia verso la subappaltatrice, azionato in primo grado, si fosse trasferito al socio come credito condizionato ma già perfetto nella sua esistenza giuridica. Un altro resistente ha proposto ricorso incidentale contro la statuizione di parziale compensazione delle spese a lui dovute, ma poi ha rinunciato al ricorso incidentale. Successivamente la società ricorrente ha rinunciato al ricorso principale; nessuna parte ha accettato le rinunce.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi del ricorso principale né di quello incidentale, perché entrambi sono stati oggetto di rinuncia non accettata. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità. Ha regolato le spese applicando il principio di causalità: ha condannato la società ricorrente a rifondere le spese del giudizio a favore dell’ex socio unico che aveva resistito; ha compensato le spese nei rapporti tra la società ricorrente e l’altro resistente, nonché tra quest’ultimo e l’ex socio unico. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 nei casi di rinuncia al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge.
È richiamato dal ricorrente per sostenere che la cancellazione della società non estingue il debito sociale in senso tale da escludere il fenomeno successorio nei rapporti passivi residui.
È richiamato come novella che ha inciso sulla numerazione del comma dell’art. 2495 c.c.
È richiamata come legge di conversione del d.l. n. 76/2020.
È indicato come base del criterio di causalità nella regolazione delle spese in sede di estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte afferma che l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso, perché la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità ed è di stretta interpretazione.
È richiamata come fonte dell’introduzione dell’art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115/2002.
Sez. U, n. 4315 del 20/02/2020
È citata a sostegno del principio secondo cui l’ulteriore contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
Massime di principio
- In caso di rinuncia al ricorso per cassazione non accettata dalla controparte, il giudizio si estingue e la Corte non esamina i motivi di ricorso principale o incidentale.
- La regolazione delle spese nel giudizio estinto per rinuncia segue il principio di causalità: le spese possono essere poste a carico della parte che ha determinato l’instaurazione del giudizio, mentre possono essere compensate nei rapporti in cui la controparte non abbia svolto difese rilevanti.
- L’ulteriore importo previsto per il contributo unificato non è dovuto quando il processo si definisce per rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma sanzionatoria è di stretta interpretazione e si applica solo ai casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- Quando la definizione del giudizio avviene per ragioni processuali sopravvenute, la Corte non si pronuncia sulla fondatezza della censura sostanziale dedotta con il ricorso.
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