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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13102/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dipendente di Roma Capitale, in servizio presso il Corpo di Polizia Municipale, veniva spostato dalla propria unità operativa ad un'altra con due determinazioni dirigenziali: la prima fondava il trasferimento su ragioni di opportunità e sulla necessità di garantire il servizio; la seconda precisava che vi erano indagini e l'arresto di un collega della medesima unità, con il quale il dipendente aveva rapporti di contiguità, e che il trasferimento era funzionale a non pregiudicare le indagini e a tutelare professionalità e integrità morale del personale. Il lavoratore impugnava gli atti sostenendone l'illegittimità per difetto di motivazione, per inammissibile motivazione postuma e per assenza dei presupposti della rotazione straordinaria ex art. 16, comma 1, lett. l-quater, d.lgs. 165/2001, deducendo che il procedimento penale a suo carico fosse sopravvenuto solo successivamente e che comunque gli atti non richiamassero in modo corretto tale norma. La Corte d'appello confermava la legittimità del trasferimento; il ricorrente proponeva tre motivi in cassazione, tutti incentrati sulla violazione delle norme sulla motivazione del provvedimento e sul divieto di integrazione successiva della motivazione, nonché sulla mancanza dei presupposti fattuali per la rotazione straordinaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i tre motivi, affermando che negli atti di gestione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato non si applica l'art. 3 della L. 241/1990 come per i provvedimenti amministrativi, ma occorre verificare solo che la motivazione sia sufficiente a rendere intelligibili le ragioni organizzative e il rispetto di buona fede e correttezza. Nel caso concreto, le determine dirigenziali contenevano richiami regolamentari e ragioni organizzative idonee a giustificare il trasferimento, anche in relazione alla peculiarità del Corpo di Polizia Municipale e alla tutela delle indagini in corso. La Corte ha inoltre osservato che la doglianza sulla rotazione straordinaria ex art. 16, comma 1, lett. l-quater, d.lgs. 165/2001 non era perfettamente calzante rispetto alla fattispecie, riguardando la condotta di un collega, e comunque non incideva sulla sufficienza della motivazione già espressa. Le spese sono state poste a carico del ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è il parametro di legittimità invocato per denunciare violazione di legge; la Corte non ravvisa la violazione dedotta

  • art. 3 L. n. 241/1990

    non si applica, quale regola propria degli atti amministrativi, agli atti di gestione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato

  • art. 16, comma 1, lett. l-quater, d.lgs. n. 165/2001

    è richiamato dal ricorrente come norma sulla rotazione straordinaria motivata; la Corte rileva che non era espressamente indicato nei provvedimenti e che, in ogni caso, la fattispecie non vi si sovrappone perfettamente

  • art. 1 L. n. 241/1990

    richiamato nel ricorso, ma non assume rilievo decisivo nella ratio della decisione

  • art. 21-septies L. n. 241/1990

    richiamato nel ricorso, senza che la Corte ne faccia applicazione

  • art. 21-octies L. n. 241/1990

    richiamato nel ricorso, senza che la Corte ne faccia applicazione

  • art. 2086 c.c.

    richiamato come base dei poteri datoriali nel lavoro pubblico privatizzato

  • art. 2103 c.c.

    evocato per distinguere la disciplina del lavoro privato; la Corte ne sottolinea la deroga nella mobilità interna del pubblico impiego

  • art. 1175 c.c.

    insieme all'art. 1375 c.c. fonda l'obbligo di correttezza e buona fede del datore di lavoro pubblico

  • art. 1375 c.c.

    insieme all'art. 1175 c.c. fonda l'obbligo di correttezza e buona fede del datore di lavoro pubblico

  • art. 30, comma 1, lett. f, regolamento uffici e servizi Roma Capitale

    richiamato come base regolamentare del trasferimento per ragioni organizzative

  • art. 20 regolamento Corpo di polizia municipale

    richiamato per l'ottimizzazione dell'organizzazione dei servizi e la valorizzazione delle risorse umane

  • art. 26 regolamento Corpo di polizia municipale

    richiamato per la mobilità tra gruppi municipali

  • art. 30, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    citato per descrivere la mobilità interna e l'ampia discrezionalità organizzativa dell'amministrazione, senza necessità di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive nei termini del lavoro privato

  • art. 52, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    la Corte afferma che non prevede un obbligo di motivazione formale dell'assegnazione di mansioni secondo la L. 241/1990

  • art. 97 Cost.

    richiamato come parametro del buon andamento, da leggere con i principi di correttezza e buona fede

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    impone, in caso di rigetto del ricorso, il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato in relazione all'ulteriore contributo unificato dovuto

  • Cass., S.U., n. 4315/2020

    richiamata per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, gli atti di gestione del rapporto di lavoro hanno natura privatistica: la loro legittimità va valutata alla luce dei poteri datoriali e dei principi di correttezza e buona fede, non secondo le regole formali di motivazione proprie del provvedimento amministrativo.
  • La motivazione di un trasferimento o di una mobilità interna del dipendente pubblico non deve necessariamente essere analitica o strutturata secondo l'art. 3 L. 241/1990; è sufficiente che renda verificabili le ragioni organizzative e il rispetto dei canoni di correttezza e buona fede.
  • La mobilità interna nell'ambito della stessa amministrazione consente all'ente un ampio margine organizzativo; il controllo giudiziale può verificare l'esistenza e la non pretestuosità delle ragioni addotte, ma non può sostituirsi al merito delle scelte organizzative.
  • Quando il dipendente resta adibito a mansioni rientranti nella propria qualifica e posizione economica, il mero mutamento dell'ambito operativo non integra di per sé una lesione giuridicamente rilevante della professionalità soggettiva.
  • La previsione regolamentare o di piano anticorruzione di misure di rotazione del personale può sorreggere il trasferimento di dipendenti contigui a fatti penali o disciplinari, purché le ragioni organizzative risultino comprensibili e coerenti con l'assetto del servizio.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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