Cassazione Civile, Ordinanza n. 13147/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce dalla contestazione, da parte degli eredi della persona deceduta, del diritto a fruire gratuitamente della prestazione sanitaria per il periodo di degenza in una Residenza Sanitaria Assistita. I ricorrenti sostenevano che il Comune di Torino avesse introdotto, per l'accesso alla prestazione, soglie reddituali ISEE più stringenti rispetto a quelle previste dalla normativa nazionale. La Corte d'appello aveva però accolto l'impugnazione del Comune, affermando che: le norme statali si limitavano a disciplinare il riparto di competenze tra Regioni e Comuni; il regolamento comunale non contrastava con la normativa nazionale; la disciplina comunale si collocava nella cornice regionale e prevedeva, oltre all'ISEE, anche il requisito della proprietà di immobili entro un certo valore; la diversa lettura degli eredi non era supportata dall'allegazione della composizione del nucleo familiare; non era stata dimostrata la natura peggiorativa del criterio adottato dal Comune rispetto all'ISEE. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, i ricorrenti denunciavano violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, censurando soltanto l'estensione del potere regolatorio comunale nel fissare criteri più restrittivi per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura proposta investiva solo una delle rationes decidendi poste a base della sentenza d'appello, mentre altre rationes autonome e decisive non erano state specificamente impugnate: in particolare, quelle relative agli oneri di allegazione non assolti sulla composizione del nucleo familiare e all'indimostrata natura peggiorativa del criterio comunale rispetto all'ISEE. Poiché è sufficiente che anche una sola delle rationes decidendi non sia validamente censurata perché il ricorso non possa essere accolto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ricorrendo i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 2697 c.c.
richiamato implicitamente nella parte della sentenza che valorizza l'indimostrata natura peggiorativa del criterio adottato e gli oneri di allegazione non assolti
Massime di principio
- Quando una decisione di merito è fondata su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte in modo idoneo; la mancata impugnazione anche di una sola di esse rende il ricorso inidoneo a sovvertire la decisione e ne determina l'inammissibilità.
- Non basta contestare il profilo principale della motivazione se la sentenza impugnata è sorretta anche da ulteriori argomentazioni autonome e decisive non attinte dal motivo di ricorso.
- L'inammissibilità può discendere dalla mancata completa devoluzione al giudice di legittimità delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, con formazione del giudicato interno sulle rationes non censurate.
- In presenza di contestazioni su criteri di accesso a prestazioni agevolate, la parte che ne invoca l'illegittimità deve allegare e dimostrare gli elementi fattuali rilevanti posti a base della doglianza.
Come è indicizzato
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