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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13119/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato respinto integralmente. La Corte ha confermato la sentenza d'appello che aveva riconosciuto alla collaboratrice il credito per compensi professionali e aveva escluso il diritto della società all'indennità di preavviso. La società ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della controricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un "Disciplinare di Conferimento Incarico Professionale" stipulato tra una società di agenzia immobiliare e una collaboratrice professionale. Il disciplinare prevedeva un sistema di compensi differenziati: 40% per affari conclusi esclusivamente tramite la collaboratrice, 20% per affari conclusi con il concorso di altri soggetti e 10% sui ricavi emessi dalla società per attività di promozione, marketing e sviluppo della rete commerciale, anche con riferimento ad affari non direttamente riferibili alla collaboratrice. La collaboratrice agiva per il pagamento di compensi maturati tra aprile 2018 e maggio 2019; il Tribunale, all'esito di CTU contabile, le riconosceva €10.800,05, ritenendo che il diritto al compenso sorgesse alla conclusione del preliminare e non all'effettivo incasso, applicando in via analogica l'art. 1755 c.c. in ragione dell'attività di intermediazione svolta. Rigettata altresì la domanda riconvenzionale della società per indennità di mancato preavviso, perché il rapporto era stato ritenuto cessato consensualmente o comunque per condotta della società che aveva revocato gli accessi informatici alla collaboratrice. In appello la decisione veniva confermata: anche la provvigione del 10% veniva considerata maturata alla stipula dei contratti preliminari, e veniva esclusa l'indennità di preavviso perché l'interruzione del rapporto era stata addebitata alla società, che aveva revocato gli accessi ai sistemi aziendali. Nel ricorso per cassazione la società denunciava: 1) violazione degli artt. 1362 ss. c.c. e dell'art. 1755 c.c., sostenendo che il testo contrattuale ('ricavi emessi', 'buon fine') imponesse di far maturare il compenso solo con la fatturazione e l'incasso effettivo, e contestando l'applicazione analogica della disciplina della mediazione ad attività diverse; 2) violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. per ultrapetizione, assumendo che la Corte d'appello avesse deciso su questioni non riproposte, in particolare richiamando una giusta causa di cessazione non dedotta; 3) violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, e 395, n. 4, c.p.c., oltre a vizi motivazionali e travisamento dei fatti, sostenendo che il recesso della collaboratrice fosse anteriore alla revoca degli accessi informatici. La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, ritenendo che l'interpretazione del contratto operata dai giudici di merito fosse plausibile e non censurabile in sede di legittimità, che il diritto alla provvigione al sensi dell'art. 1755 c.c. sorge quando l'affare è concluso con un vincolo giuridico idoneo ad azionare il contratto, sicché anche il preliminare può integrare la conclusione dell'affare salvo diversa pattuizione, e che l'attività di promozione/marketing era causalmente connessa alla conclusione degli affari. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché il rigetto della domanda riconvenzionale si fondava sull'accertamento dell'insussistenza dei fatti costitutivi del credito invocato dalla società, e ha ritenuto inammissibili o comunque non scrutinabili le censure di merito sulla ricostruzione fattuale, anche alla luce del regime di doppia conforme.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Le censure sull'interpretazione del contratto non sono sindacabili in cassazione se mirano solo a contrapporre una diversa lettura del testo negoziale a quella scelta dal giudice di merito, in assenza di violazione delle regole legali di ermeneutica.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    L'interpretazione contrattuale è attività riservata al giudice di merito e può essere censurata solo per violazione dei canoni legali, non per la sola preferenza accordata a una delle possibili letture del testo.

  • art. 1755 c.c.

    La provvigione matura quando l'affare è concluso, ossia quando tra le parti messe in relazione si sia formato un vincolo giuridico che consenta di agire per l'esecuzione; il preliminare può integrare tale conclusione, salvo diversa pattuizione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando il giudice rigetta una domanda accertando l'insussistenza dei suoi fatti costitutivi; non ricorre ultrapetizione se la decisione resta entro il thema decidendum introdotto dalla parte.

  • art. 346 c.p.c.

    La censura sulla mancata riproposizione di questioni in appello non consente di trasformare in cassazione una contestazione di merito sull'interpretazione della domanda o delle difese.

  • art. 360 c.p.c.

    È inammissibile o comunque improprio cumulare indistintamente censure di violazione di legge e di vizio motivazionale se ciò impedisce di distinguere le singole doglianze e sollecita una nuova valutazione del merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La doglianza di nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante non può essere usata per ottenere un nuovo esame del merito della vicenda.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Il richiamo al travisamento dei fatti non consente una revisione del giudizio di merito in cassazione se la censura mira solo a sovvertire l'accertamento fattuale compiuto dai giudici di merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme è preclusa la deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado sulle stesse questioni di fatto.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1-bis dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

    Si richiama la base normativa per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il diritto alla provvigione o al compenso per attività assimilabile alla mediazione sorge quando l'affare può dirsi concluso in senso giuridico, cioè quando tra le parti sia stato creato un vincolo azionabile; il preliminare di compravendita, di regola, integra tale conclusione salvo patto contrario.
  • Ai fini del nesso causale nella mediazione non è necessario un intervento del mediatore in tutte le fasi della trattativa né un nesso esclusivo e diretto: basta che l'attività abbia costituito l'antecedente indispensabile che ha messo in relazione le parti secondo la causalità adeguata.
  • L'interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito e in cassazione non è possibile limitarsi a prospettare una lettura alternativa del testo negoziale senza denunciare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici.
  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando il giudice rigetta una domanda perché ne accerta l'insussistenza dei fatti costitutivi; non c'è ultrapetizione se la decisione resta nel perimetro delle domande e delle difese delle parti.
  • Le censure in cassazione che cumulinano indiscriminatamente violazione di legge e vizio motivazionale, senza distinguere i profili e senza indicare un effettivo errore di diritto, sono inidonee a ottenere un nuovo esame del merito.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è precluso se la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado sulle medesime questioni di fatto.

Come è indicizzato

MaterieMediazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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