Cassazione Civile, Ordinanza n. 13132/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Il dipendente, comandante alle dipendenze di una compagnia aerea, aveva chiesto il pagamento di differenze retributive per i periodi di ferie annuali, assumendo di aver percepito durante le ferie una retribuzione inferiore a quella ordinaria di servizio perché, in base alla contrattazione collettiva applicata, il trattamento feriale era limitato allo stipendio base e all'indennità di volo minima garantita, con esclusione dell'indennità di volo oraria, pur essendo questa una componente stabile e rilevante del compenso mensile. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per carenze di allegazione e prova; la Corte d'appello, in riforma, aveva invece accolto la domanda, ritenendo che la pretesa dovesse essere qualificata alla luce del principio euro-unitario di retribuzione feriale, dichiarando nulle le clausole collettive limitative e liquidando le differenze sulla media dei voli dei cinque mesi precedenti. La compagnia aerea ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione degli artt. 112, 115, 116, 420, 437 c.p.c. e 2697 c.c., per asserita mutatio libelli e ampliamento tardivo della domanda a contratti collettivi diversi da quelli originariamente richiamati; 2) violazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 115-116 c.p.c., per avere la Corte ritenuto pacifico il godimento delle ferie nonostante contestazione; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c.; 4) violazione delle direttive 2003/88/CE e 2000/79/CE, sostenendo che l'indennità di volo oraria remunerasse prestazioni non dovute in ferie e censurando altresì l'estensione della condanna anche ai giorni di ferie aggiuntivi previsti dal contratto collettivo; 5) e 6) questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10 d.lgs. 66/2003, 4 d.lgs. 185/2005 e art. 2 l. 130/2008, nonché richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE. La Corte ha ritenuto infondati i primi tre motivi, affermando che la censura sulla portata della domanda attiene all'interpretazione dell'atto di parte, riservata al giudice di merito; che le contestazioni in tema di prova non integrano violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. se non si denuncia l'utilizzo di prove non introdotte o la disapplicazione di prove legali; e che non vi era omesso esame di un fatto storico decisivo. Ha poi accolto solo in parte il quarto motivo: ha confermato che, per le quattro settimane di ferie minime garantite dal diritto UE, la retribuzione feriale deve essere paragonabile a quella ordinaria e includere l'indennità di volo oraria, perché la sua esclusione produrrebbe un effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie e le clausole collettive difformi sono nulle; ma ha escluso che tale criterio si estenda ai giorni aggiuntivi di ferie previsti dalla contrattazione collettiva, per i quali non opera la tutela euro-unitaria e l'art. 36 Cost. non impone onnicomprensività della retribuzione. Ha respinto i motivi costituzionali e il mancato rinvio pregiudiziale, ritenendo manifestamente infondate le questioni e sussistente un acte éclairé. La sentenza d'appello è stata quindi cassata limitatamente alla parte relativa ai giorni di ferie eccedenti il minimo legale, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi di ricorso e ha accolto solo parzialmente il quarto motivo, limitatamente alla censura concernente l'applicazione del criterio di computo della retribuzione feriale ai giorni di ferie aggiuntivi previsti dalla contrattazione collettiva. Ha invece respinto le questioni di legittimità costituzionale e la richiesta di rinvio pregiudiziale. La sentenza impugnata è stata cassata in parte qua e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame sul punto e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La violazione dell'articolo si configura solo quando il giudice pronuncia su domanda non proposta o omette di pronunciare su una domanda proposta; non è censurabile in cassazione la mera interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda, che è accertamento di fatto riservato al merito.
La violazione delle norme sulla valutazione della prova ricorre solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o disattende il valore di prove legali; non è deducibile come violazione di legge la mera diversa valutazione del materiale probatorio.
La censura può riguardare il riparto dell'onere probatorio, non la valutazione dell'attendibilità o della rilevanza delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non riguarda questioni, argomentazioni o mere contestazioni difensive.
È norma imperativa da interpretare in conformità all'art. 7 della direttiva 2003/88/CE; le clausole collettive che escludano componenti retributive intrinsecamente connesse alle mansioni durante le ferie minime sono nulle.
art. 7 direttiva 2003/88/CE
Impone che la retribuzione delle ferie sia tale da non dissuadere il lavoratore dal fruire del riposo, richiedendo una retribuzione paragonabile a quella ordinaria.
Direttiva 2000/79/CE
Richiamata dalla ricorrente in relazione al lavoro del personale navigante, ma non è accolta la lettura che escluderebbe l'inclusione dell'indennità di volo nel computo ferie minimo.
art. 36 Cost.
Non impone l'onnicomprensività della retribuzione per i giorni di ferie ulteriori rispetto al minimo legale, demandando alla fonte collettiva la garanzia di un trattamento sufficiente.
art. 39 Cost.
L'autonomia collettiva non può derogare a norme imperative poste a tutela della salute e del riposo; la dichiarazione di nullità delle clausole contrastanti non viola la libertà sindacale.
art. 41 Cost.
L'iniziativa economica privata è soggetta ai limiti imposti dalla tutela della salute e della dignità dei lavoratori.
art. 3 Cost.
La questione di legittimità costituzionale è ritenuta manifestamente infondata.
art. 267 TFUE
Non vi è obbligo di rinvio pregiudiziale quando la questione interpretativa è già risolta da una giurisprudenza consolidata della CGUE (acte éclairé).
Richiamato tra le norme oggetto di questione di costituzionalità, ma la Corte reputa manifestamente infondata la relativa censura.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente, ritenuta manifestamente infondata.
Massime di principio
- Nel sindacato di legittimità, la doglianza per ultrapetizione o extrapetizione richiede la deduzione dell'omessa pronuncia o della pronuncia su un petitum non proposto; non è invece consentito trasformare in vizio di nullità la contestazione sull'interpretazione della domanda effettuata dal giudice di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte in giudizio o tratta come prova legale elementi che non lo sono; la semplice critica alla valutazione delle risultanze probatorie resta estranea al vizio denunciabile in cassazione.
- L'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda esclusivamente un fatto storico decisivo, principale o secondario, realmente discusso tra le parti; non riguarda questioni giuridiche, argomentazioni difensive o singole risultanze istruttorie già comunque considerate.
- La retribuzione delle ferie minime garantite dal diritto dell'Unione deve essere sostanzialmente equivalente alla retribuzione ordinaria, includendo le voci strettamente connesse alle mansioni e normalmente percepite dal lavoratore, quando la loro esclusione possa dissuadere dalla fruizione del riposo.
- Le clausole collettive che, in contrasto con una norma imperativa interpretata alla luce del diritto UE, escludano dal computo ferie componenti retributive intrinsecamente collegate alla prestazione lavorativa sono nulle di diritto.
- La nozione euro-unitaria di retribuzione feriale si applica al minimo legale di quattro settimane; per i giorni di ferie aggiuntivi previsti dalla contrattazione collettiva, l'autonomia collettiva può modulare diversamente il trattamento economico, senza che l'art. 36 Cost. imponga la piena onnicomprensività della retribuzione.
- Non sussiste obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione interpretativa è già coperta da giurisprudenza consolidata della CGUE, integrando un acte éclairé.
- La dichiarazione di nullità di clausole collettive incompatibili con norme imperative poste a tutela della salute e del riposo non viola, di per sé, la libertà sindacale né l'iniziativa economica privata.
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