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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13099/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento interno di un dipendente del Corpo di Polizia Municipale da una unità operativa a un’altra, disposto con determina dirigenziale motivata con esigenze di opportunità e di funzionalità del servizio. Con successiva determina, l’amministrazione ha specificato che il trasferimento era collegato alle indagini e all’arresto di un collega della stessa unità con cui il dipendente aveva rapporti di contiguità, nonché alla necessità di non pregiudicare le indagini e di salvaguardare l’integrità morale e la professionalità del personale. Il lavoratore ha impugnato entrambe le determinazioni chiedendone l’annullamento, sostenendo: 1) la mancanza di una motivazione valida ai sensi della disciplina invocata; 2) il divieto di integrare postumamente la motivazione del primo provvedimento con il secondo; 3) l’assenza dei presupposti per applicare la rotazione straordinaria ex art. 16, comma 1, lett. l-quater, d.lgs. 165/2001, anche perché il procedimento penale a suo carico sarebbe stato avviato solo successivamente al trasferimento. La Corte d’appello aveva ritenuto legittimi i provvedimenti, valorizzando la congruità delle ragioni organizzative e l’ammissibilità di una motivazione "frazionata" nel contesto concreto. In cassazione il ricorrente ha riproposto tre motivi, tutti incentrati sulla violazione delle norme in tema di motivazione e sulla mancanza dei presupposti fattuali del trasferimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nell’impiego pubblico contrattualizzato, gli atti di gestione del rapporto hanno natura privatistica e sono regolati dai principi di correttezza e buona fede, non dall’art. 3 della l. 241/1990 sulla motivazione degli atti amministrativi. La motivazione richiesta per un trasferimento interno non deve essere analitica secondo i canoni del procedimento amministrativo, ma solo sufficiente a rendere intelligibili le ragioni organizzative e a consentire la verifica del rispetto di buona fede e correttezza. Nel caso concreto, le determine richiamavano regolamenti interni e ragioni organizzative, nonché la necessità di prevenire interferenze con indagini in corso e di riorganizzare il reparto: elementi ritenuti congrui e idonei a sorreggere il trasferimento. La Corte ha inoltre osservato che la questione specifica dell’art. 16, comma 1, lett. l-quater, d.lgs. 165/2001 non risultava decisiva nei termini prospettati, anche perché non era stata devoluta in modo preciso ai giudici di merito e comunque la fattispecie non coincideva perfettamente con quella normativamente prevista. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con l’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3 L. 241/1990

    la Corte ha escluso che si applichi ai provvedimenti di gestione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, i quali non sono soggetti alla motivazione tipica del provvedimento amministrativo

  • art. 16, comma 1, lett. l-quater, d.lgs. 165/2001

    la disposizione è stata richiamata dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che la questione non fosse decisiva nei termini dedotti e che, in ogni caso, il caso concreto non coincidesse perfettamente con l’ipotesi normativa

  • art. 1 L. 241/1990

    richiamato dal ricorrente insieme alle norme sulla motivazione amministrativa, ma non ritenuto parametro decisivo per gli atti di gestione del rapporto

  • art. 21 septies L. 241/1990

    invocato dal ricorrente in relazione alla pretesa invalidità del provvedimento, ma la Corte ha escluso l’applicabilità della disciplina amministrativa generale

  • art. 21 octies L. 241/1990

    invocato dal ricorrente, ma la Corte ha ribadito che non si tratta di giudicare l’atto secondo i parametri del provvedimento amministrativo

  • art. 2086 c.c.

    richiamato come base dei poteri datoriali nella gestione del rapporto di lavoro

  • art. 2103 c.c.

    richiamato in relazione al trasferimento/mutamento di mansioni, con affermazione della flessibilità organizzativa nel pubblico impiego contrattualizzato

  • art. 1175 c.c.

    utilizzato come parametro dei doveri di correttezza cui deve conformarsi il datore di lavoro pubblico

  • art. 1375 c.c.

    utilizzato come parametro di buona fede nell’esecuzione del rapporto di lavoro pubblico

  • art. 97 Cost.

    richiamato in collegamento con i principi di buon andamento dell’amministrazione

  • art. 30 d.lgs. 165/2001

    richiamato per la mobilità interna e per il trasferimento del dipendente nell’ambito della stessa amministrazione

  • art. 52 d.lgs. 165/2001

    richiamato per escludere che l’ordine di servizio di assegnazione mansioni debba essere motivato secondo la l. 241/1990

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Negli atti di gestione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato il datore di lavoro pubblico opera con poteri privatistici; pertanto la validità del trasferimento o dell’assegnazione va valutata alla luce dei principi di correttezza e buona fede, non secondo la disciplina della motivazione tipica del provvedimento amministrativo.
  • La motivazione di un trasferimento interno nel pubblico impiego non deve necessariamente indicare in modo analitico presupposti di fatto, ragioni giuridiche e risultanze istruttorie, essendo sufficiente che renda comprensibili le ragioni organizzative e consenta il controllo del rispetto dei canoni di correttezza e buona fede.
  • Non è configurabile, per gli atti di gestione del rapporto di lavoro pubblico, un sindacato fondato sull’eccesso di potere proprio dell’atto amministrativo, perché il giudizio riguarda la legittimità dell’esercizio del potere datoriale privato.
  • Quando il dipendente resta assegnato a mansioni riconducibili alla propria qualifica e classificazione professionale, l’eventuale mutamento del contenuto materiale delle attività non è di per sé illegittimo solo perché incide su una professionalità specifica sviluppata nella precedente sede operativa.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato la mobilità interna tra unità della stessa amministrazione può essere disposta nell’ambito delle esigenze organizzative, senza che sia richiesto il rigoroso apparato motivazionale previsto per il provvedimento amministrativo generale.
  • La rotazione del personale adottata come misura cautelare di prevenzione della corruzione può essere legittimata da esigenze organizzative e di tutela dell’immagine dell’amministrazione, purché il provvedimento consenta di coglierne le ragioni essenziali.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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