Cassazione Civile, Ordinanza n. 13137/2026 del 07/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la spettanza di sgravi contributivi per l’attività agricola svolta in aree montane o svantaggiate ai sensi dell’art. 9, comma 5, l. n. 67/1988, come interpretato autenticamente dall’art. 32, comma 7-ter, d.l. n. 69/2013. La cooperativa aveva impugnato l’avviso di addebito INPS ottenendo in primo grado l’annullamento dell’atto e il riconoscimento del beneficio anche in relazione alla monetizzazione della quota del soccidario. La Corte d’appello ha però riformato in parte la decisione, escludendo il diritto agli sgravi nei casi in cui non fosse stata provata l’insufficienza del numero di addetti, mentre ha confermato il beneficio per le ipotesi di soccida monetizzata, ritenendo irrilevante che il soccidario avesse optato per il compenso in denaro. La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 9, comma 5, l. n. 67/1988 e dell’art. 32, comma 7-ter, d.l. n. 69/2013, perché la Corte territoriale avrebbe introdotto un requisito non previsto dalla legge, cioè la congruità tra giornate lavorative dichiarate e quantità di prodotto conferito; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente sul medesimo requisito della congruità; 3) violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere la Corte utilizzato un documento tardivamente prodotto dall’INPS in appello; 4) nullità per omessa pronuncia sulla richiesta di consulenza tecnica d’ufficio diretta a verificare la congruità delle giornate lavorative e gli elementi probatori. L’INPS ha resistito e, con ricorso incidentale, ha sostenuto che gli sgravi non spettassero neppure per la soccida monetizzata, poiché la quota convertita in denaro non deriverebbe da effettiva attività di allevamento e dovrebbe essere esclusa dal calcolo del conferimento utile al beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della cooperativa sia il ricorso incidentale dell’INPS. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse correttamente interpretato la disciplina degli sgravi agricoli: il requisito decisivo è la provenienza del prodotto da zone montane o svantaggiate, mentre non è necessario un ulteriore parametro di congruità tra giornate lavorative dichiarate e quantità di prodotto conferito. Ha inoltre affermato che, nella soccida monetizzata, la scelta del soccidario di ricevere il controvalore in denaro non incide sull’applicabilità del regime agevolativo, restando rilevante la provenienza del prodotto. Le censure della cooperativa sono state ritenute in parte infondate e in parte inammissibili perché miravano a un nuovo esame del merito; analogamente, il motivo dell’INPS è stato respinto. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza, ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato per entrambe le impugnazioni ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è richiamato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia
art. 9, comma 5, l. 11 marzo 1988, n. 67
premi e i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo ...; riduzione in misura del 20%, 25%, 30% e, per le zone agricole svantaggiate, del 30%, 40%, 60%
la norma riconosce lo sgravio ai datori di lavoro agricolo nelle aree indicate e, secondo l’interpretazione accolta, anche alle cooperative e ai consorzi che si avvalgano di contratti associativi, purché il prodotto provenga effettivamente da zone montane o svantaggiate
art. 32, comma 7-ter, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in l. 9 agosto 2013, n. 98
ha funzione di interpretazione autentica dell’art. 9, comma 5, l. n. 67/1988 e chiarisce che il beneficio spetta in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai soci, anche mediante contratti agrari associativi, purché il prodotto provenga dalle zone agevolate
è richiamato per definire la soccida come contratto associativo per l’allevamento e lo sfruttamento del bestiame con ripartizione dell’accrescimento e dei prodotti
è invocato per censurare l’utilizzo in appello di un documento prodotto tardivamente
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione
sentenza Corte cost. n. 49 del 2019
viene richiamata per affermare che il rilievo decisivo, ai fini dello sgravio, è la provenienza del prodotto da zone di montagna o svantaggiate
circolare INPS n. 94 del 21 maggio 2025
è citata come recepimento amministrativo dell’interpretazione ampia sugli sgravi nella soccida monetizzata
Massime di principio
- In materia di sgravi contributivi agricoli previsti per attività svolte in zone montane o svantaggiate, il presupposto decisivo è la provenienza effettiva del prodotto da tali aree; non sono esigibili requisiti ulteriori non previsti dalla legge, se non coerenti con la finalità agevolativa.
- Le cooperative e i consorzi possono beneficiare della riduzione contributiva anche quando non operino direttamente nelle zone agevolate, purché il prodotto coltivato o allevato dai soci provenga dalle zone previste dalla legge e il beneficio sia parametrato alla quantità di prodotto conferito.
- Nella soccida monetizzata, la scelta del soccidario di ricevere il controvalore in denaro non esclude di per sé lo sgravio, se il prodotto o l’accrescimento deriva comunque da allevamento in zone agevolate; rileva l’origine del prodotto, non la forma della remunerazione.
- Chi invoca un regime contributivo di favore deve provare i relativi presupposti costitutivi, trattandosi di disciplina derogatoria rispetto all’obbligo contributivo ordinario.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del merito e delle prove compiuto dal giudice di appello.
- La scelta di disporre o meno una consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e può essere sindacata in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
- L’utilizzazione di un documento tardivamente prodotto in appello può essere contestata solo se la doglianza incide realmente sulla decisione; quando la sentenza si fonda su una ratio autonoma e assorbente, la censura sul singolo documento resta priva di decisività.
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