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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35364/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia riguarda un credito contributivo per l'anno 2012 relativo alla mancata iscrizione alla Gestione separata INPS di un avvocato che svolgeva attività libero-professionale e non risultava obbligato all'iscrizione alla Cassa Forense. La Corte d'appello aveva ritenuto il credito prescritto, poiché tra la scadenza del debito (30 giugno 2013, poi prorogata all'8 luglio 2013) e la richiesta di pagamento dell'INPS (10 agosto 2018) era decorso il termine prescrizionale senza atti interruttivi o sospensivi. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione delle norme che impongono l'iscrizione alla Gestione separata ai professionisti non tenuti alla Cassa forense; 2) violazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c., sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi integrasse occultamento doloso del debito contributivo e quindi sospensione della prescrizione, come affermato da precedenti di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la prima censura perché la sentenza impugnata non negava l'obbligo contributivo, ma lo presupponeva in linea con la giurisprudenza consolidata secondo cui gli avvocati che esercitano attività libero-professionale senza obbligo di iscrizione alla Cassa Forense devono iscriversi alla Gestione separata INPS. Ha respinto anche la seconda censura perché la valutazione circa l'assenza di un comportamento intenzionale di occultamento del credito era un accertamento di fatto del giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione; inoltre ha escluso che la sola mancata compilazione del quadro RR comporti automaticamente occultamento doloso e sospensione della prescrizione. L'INPS è stato condannato alle spese e, in dispositivo, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 26-31, L. n. 335 del 1995

    Fondamento dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i lavoratori autonomi/professionisti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria idonea a costituire una prestazione previdenziale correlata.

  • art. 18, commi 1, 2 e 12, D.L. n. 98 del 2011 conv. in L. n. 111 del 2011

    Richiamato dall'INPS a sostegno dell'obbligo contributivo e della disciplina di iscrizione alla Gestione separata.

  • art. 21, comma 10, L. n. 247 del 2010

    Richiamato dall'INPS in relazione alla posizione previdenziale dell'avvocato.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato per sostenere la decorrenza e la sospensione della prescrizione in relazione alla possibilità di far valere il credito.

  • art. 2941, n. 8 c.c.

    La sospensione della prescrizione opera solo quando il debitore ponga in essere una condotta che renda per il creditore vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Parametro dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il controllo di legittimità sugli accertamenti di fatto del giudice di merito è ammesso solo nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Cita la procedura camerale non partecipata seguita nel giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Gli avvocati iscritti all'albo che svolgano attività libero-professionale senza obbligo di iscrizione alla Cassa Forense sono tenuti, in linea generale, all'iscrizione alla Gestione separata INPS, quando non vi sia un'altra posizione previdenziale obbligatoria idonea a generare una prestazione previdenziale correlata.
  • La sola mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi non integra automaticamente un occultamento doloso del debito contributivo né comporta di per sé la sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c.; occorre una condotta del debitore tale da rendere il credito concretamente inagibile per il creditore.
  • L'accertamento circa la sussistenza di un comportamento doloso di occultamento del credito è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.
  • In sede di legittimità non può essere costruito un automatismo tra un'omissione dichiarativa e l'occultamento del credito: la sospensione della prescrizione richiede la prova di un'effettiva impossibilità di agire del creditore, non una mera difficoltà di accertamento.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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