Cassazione Civile, Ordinanza n. 15229/2025 del 07/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato a un socio persona fisica un avviso di accertamento Irpef relativo al reddito di partecipazione nella società di persone per l'anno 2002, fondato su un PVC della Guardia di Finanza consegnato alla società. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, in sostanza, che non gli fosse stato notificato alcun valido accertamento societario presupposto e che il maggior reddito della società non fosse stato correttamente accertato nei suoi confronti. La CTP aveva accolto il ricorso e annullato l'atto, mentre la CTR aveva riformato la decisione ritenendo legittimo l'accertamento al socio, valorizzando la definizione agevolata della posizione societaria e affermando che il socio non poteva però rispondere delle sanzioni. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione degli artt. 40, comma 2, d.P.R. 600/1973 e 5, comma 1, d.P.R. 917/1986, deducendo che l'accertamento al socio era illegittimo perché non preceduto da un valido avviso di accertamento notificato alla società e perché il PVC era stato notificato solo a quest'ultima, senza conoscenza dei soci.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario tra società di persone e tutti i soci. Ha quindi rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, affinché la controversia sia riassunta e decisa con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. Non è stato affrontato il merito della pretesa fiscale, perché il vizio processuale impediva l'esame della controversia.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro formale del motivo di ricorso per denuncia di violazione o falsa applicazione di legge.
art. 40, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata in tema di accertamento dei redditi imputati per trasparenza.
art. 5, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986
consente l'imputazione per trasparenza ai soci dei redditi delle società di persone; la sua applicazione comporta un accertamento unitario e inscindibile tra società e soci.
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari nel processo tributario.
art. 29 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come norma che salva la possibilità di riunione dei procedimenti connessi.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla rettifica del reddito di società di persone e alla sua imputazione ai soci, l'accertamento ha natura unitaria e riguarda inscindibilmente società e tutti i soci, salvo questioni personali del singolo.
- Quando il ricorso tributario investe elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione fiscale, si configura un litisconsorzio necessario originario tra società e soci.
- Se il giudizio si svolge senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, la sentenza è affetta da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- In presenza di litisconsorzio necessario originario non è sufficiente la partecipazione di uno solo dei soggetti coinvolti, né la sola integrazione del contraddittorio verso alcuni di essi; occorre la presenza di tutti i litisconsorti.
- Il vizio di litisconsorzio necessario impedisce l'esame del merito e comporta la cassazione della sentenza con rinvio al primo giudice per la rinnovazione del giudizio nel contraddittorio integrale.
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