Cassazione Civile, Ordinanza n. 16617/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro relativo a una cessione d'azienda. L'Ufficio aveva ritenuto che nel prezzo/valore di cessione dovesse essere incluso anche un debito di euro 360.000, qualificato come non inerente all'azienda, rilevando che il debito verso il fornitore risultava superiore al valore delle merci e attrezzature dell'attivo, era iscritto in bilancio tra gli "altri debiti" e non tra i debiti verso fornitori, e che il creditore era stato fino a poco prima controllante della società cedente. In primo grado il ricorso dei contribuenti era stato respinto. In appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva invece accolto la censura relativa alla mancanza di prova della delega di firma del funzionario sottoscrittore dell'avviso, ritenendo assorbite o infondate le altre doglianze. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha sostenuto che il motivo accolto in appello fosse inammissibile perché nuovo e non proposto sin dall'atto introduttivo, poiché in primo grado i contribuenti avrebbero contestato solo il difetto di potere del firmatario e non anche l'inesistenza o mancata produzione della delega; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che non fosse comprensibile perché il giudice di merito avesse ritenuto ritualmente dedotta sin dal primo grado la questione della mancata produzione della delega. I contribuenti hanno resistito e proposto ricorso incidentale con tre motivi: i primi due condizionati all'eventuale accoglimento del ricorso principale, il terzo contro la compensazione delle spese disposta dalla Corte regionale, ritenuta motivata con un preteso contrasto giurisprudenziale che però, secondo i ricorrenti incidentali, non esisteva poiché la giurisprudenza di legittimità era univoca nel ritenere che, in caso di contestazione, l'Amministrazione dovesse provare la delega di firma. La Cassazione ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo del ricorso principale, affermando che già nel ricorso introduttivo era stata dedotta, quantomeno in modo generico, la necessità che eventuali deleghe fossero richiamate nell'atto e messe a disposizione del contribuente, e che la questione della delega rientrava comunque nel thema decidendum; ha inoltre ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello, pur sintetica, fosse sufficiente e non apparente. Ha poi accolto il terzo motivo del ricorso incidentale, osservando che la compensazione delle spese nel processo tributario richiede la ricorrenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva giustificato la compensazione richiamando un contrasto giurisprudenziale che, però, non risultava esistente, alla luce dei numerosi precedenti di legittimità citati nella stessa sentenza, tutti univoci nel senso dell'onere probatorio dell'Amministrazione sulla delega di firma. Ne è seguita la cassazione della sentenza limitatamente alla regolazione delle spese e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, per provvedere nuovamente sulle spese del merito e sulle spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ha accolto il ricorso incidentale limitatamente al terzo motivo, ha cassato la sentenza impugnata solo nella parte relativa alla compensazione delle spese e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, per una nuova regolazione delle spese di lite del giudizio di merito e per le spese del presente grado. La decisione di merito sull'avviso di rettifica non è stata riformata, mentre è stata censurata la sola statuizione sulle spese, ritenuta priva di adeguato fondamento perché il preteso contrasto giurisprudenziale non risultava sussistente.
Norme richiamate
richiamato per la dedotta inammissibilità del motivo nuovo nel processo tributario di primo grado
richiamato nel primo motivo di ricorso principale in relazione alle preclusioni del giudizio tributario
utilizzato per sostenere che in appello non possono essere proposte domande o eccezioni nuove, ma la Corte ha ritenuto che la questione della delega fosse già compresa nel thema decidendum
norma sulla sottoscrizione degli avvisi di accertamento da parte del capo ufficio o di un delegato; la Corte ha ricondotto a tale disciplina la verifica della valida sottoscrizione dell'atto
richiamato come disposizione sulla sottoscrizione degli atti impositivi in materia di registro e sulla necessità di corretta delega
evocato dai contribuenti per sostenere che le eventuali deleghe dovessero essere richiamate nell'atto e rese disponibili
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
richiamato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante
art. 36, secondo comma, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992
richiamato per il requisito di motivazione delle sentenze tributarie
richiamato in relazione al deposito di memorie illustrative e documenti nel processo tributario
richiamato nel ricorso incidentale sulla produzione documentale nei gradi di giudizio tributario
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
la Corte afferma che, nel processo tributario, le spese possono essere compensate solo in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate
art. 92, secondo comma, c.p.c.
richiamato quale parametro per la compensazione delle spese e per la ricostruzione del significato della clausola delle gravi ed eccezionali ragioni anche nel processo tributario
richiamato per la memoria del Pubblico Ministero in camera di consiglio
Massime di principio
- Quando il contribuente contesta la sottoscrizione di un atto impositivo da parte di un funzionario diverso dal dirigente, la questione della delega di firma e della sua esistenza rientra nel thema decidendum se la doglianza, anche solo in forma generica, sia stata già introdotta in primo grado come critica alla legittimazione del sottoscrittore e al corretto esercizio del potere di firma.
- Nel processo tributario, la motivazione della sentenza non è apparente se consente di comprendere, anche in forma sintetica, il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e gli elementi posti a base della decisione; la censura di motivazione apparente richiede una reale impossibilità di controllo sul ragionamento decisorio.
- La compensazione delle spese nel processo tributario richiede la presenza di soccombenza reciproca oppure di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate; tra tali ragioni può astrattamente rientrare il mutamento giurisprudenziale, ma solo se realmente sussistente nel caso concreto.
- Il richiamo a un preteso contrasto giurisprudenziale non può giustificare la compensazione delle spese quando la stessa sentenza e i precedenti richiamati mostrino, invece, un orientamento di legittimità univoco sulla questione decisiva.
- In tema di delega di firma degli atti tributari, in caso di contestazione dell'interessato l'Amministrazione deve essere in grado di dimostrare la sussistenza della delega, poiché la validità della sottoscrizione attiene al corretto esercizio del potere e non a un mero profilo formale privo di incidenza.
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