Cassazione Penale, Sentenza n. 7541/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Suprema Corte che ha rigettato l'appello avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila. Denuncia un "errore di fatto" perché la Corte di legittimità avrebbe attribuito valore fidefacente al verbale di arresto nonostante il ricorrente avesse depositato una querela di falso contro tale verbale (contestando la descrizione della sua condotta e l'uso legittimo del taser da parte dei militari). Contesta inoltre l'affermazione della sua assenza nel giudizio, mentre sostiene di essere stato presente in entrambi i gradi di merito.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il rimedio straordinario sia limitato agli errori percettivi derivanti da svista o equivoco e non alle rivalutazioni di merito o a questioni di interpretazione giuridica. La Corte ha inoltre precisato che la querela di falso era stata conosciuta e valutata dai giudici di merito e dalla Corte di legittimità, che l'ha considerata ininfluente ai fini della decisione, rinviando l'accertamento di alcune circostanze all'esito del procedimento penale instaurato con la querela. È stato confermato che il verbale di arresto, pur essendo documento pubblico, non ha valore assoluto di prova e la valutazione delle attestazioni è rimessa al giudice di merito. Per l'asserita erronea attestazione dell'assenza dell'imputato, la Corte ha ritenuto la questione non deducibile con il ricorso straordinario. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art. 80, comma 2
Norma sull'aggravante legata a fattispecie di stupefacenti; la questione relativa all'applicazione dell'aggravante era oggetto del giudizio di merito e confermata in parte o esclusa in parte dalla Corte d'Appello, poi oggetto del ricorso del ricorrente.
Riguarda il reato contestato relativo alla resistenza o violenza a pubblico ufficiale; il ricorrente contestava la qualificazione della sua condotta come reato ai sensi di tale articolo, anche in relazione all'uso del taser da parte degli operanti.
Norma relativa alle lesioni personali, richiamata nella sentenza quale reato contestato in ordine ai fatti connessi al controllo e all'arresto.
Norma relativa alle lesioni personali gravi o aggravate; richiamata tra i capi di imputazione valutati in sede di merito.
Richiamata in relazione a profili connessi all'illecito relativo a armi o strumenti; parte del quadro normativo dei reati contestati.
Codice di procedura penale, art. 616
Stabilisce le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso straordinario (onere delle spese e facoltà di irrogare ammenda); la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000.
Giurisprudenza sulle condizioni del ricorso straordinario (Sez. U. n. 16103/2002; Sez. U. n. 37505/2011)
Principio giurisprudenziale secondo cui il ricorso straordinario per errore di fatto è ammissibile solo per errori percettivi dovuti a svista o equivoco che abbiano effettiva incidenza sul processo decisionale; sono esclusi gli errori di interpretazione giuridica e i meri rinnovamenti di valutazioni di merito.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto è ammesso solo per svista o equivoco percettivo che abbiano effettiva incidenza sul giudizio; non è lo strumento per rinnovare valutazioni di fatto o diritto già compiute da giudici ordinarî.
- La presente querela di falso non impedisce che il giudice di merito valuti il verbale di arresto: il verbale è atto pubblico con valore documentale, ma la sua efficacia probatoria è apprezzata dal giudice e non è assoluta.
- Se si contesta la veridicità di un atto pubblico (es. verbale di arresto) è necessario attivare i rimedi ordinari (querela di falso, processo penale contro gli operanti, impugnazioni ordinarie) e fornire elementi che dimostrino un errore percettivo oggettivo, non solo una diversa interpretazione dei fatti.
- Le censure che richiedono una nuova valutazione delle prove (video, valutazione delle condotte, dinamiche del controllo) sono di competenza del giudice di merito e non rientrano nella cognizione del ricorso straordinario.
- Per contestare formalmente attestazioni processuali come la presenza/assenza dell'imputato occorre utilizzare gli specifici rimedi processuali e documentare l'errore, poiché il ricorso straordinario non è idoneo a dedurre talune questioni di fatto procedurale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7518/2025 del 25/02/2025
- Sentenza penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7519/2025 del 25/02/2025
- Sentenza penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7521/2025 del 25/02/2025
- Sentenza penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7522/2025 del 25/02/2025
- Sentenza penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7525/2025 del 25/02/2025
- Sentenza penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7526/2025 del 25/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →