Cassazione Penale, Sentenza n. 7525/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava violazione di legge (artt. 1, 4 e 6 d.lgs. n. 159/2011) per difetto dei presupposti di pericolosità qualificata e per mancata attualità della pericolosità sociale. Si contestava l'omessa valutazione, da parte della Corte d'appello, degli elementi nuovi prodotti dalla difesa (esiti del giudizio penale, revoca/attenuazione delle misure cautelari, periodo di detenzione, successiva vita lavorativa senza frequentazioni pericolose, assenza di prova di finanziamento illecito dell'azienda) che potrebbero contraddire la presunzione di stabilità del vincolo associativo mafioso, nonché la motivazione apparente circa l'irrilevanza di provvedimenti di rigetto adottati nei confronti di altri soggetti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato, ha annullato il decreto della Corte d'appello che aveva applicato la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione per una nuova valutazione dell'attualità della pericolosità sociale del Quattromani. La Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale non abbia compiutamente esaminato e valutato gli elementi prodotti dalla difesa e non si sia adeguatamente confrontata con le ragioni del provvedimento di primo grado, incidendo sul requisito essenziale dell'adeguata motivazione quando si riforma in senso sfavorevole una decisione di primo grado.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011
art. 4, comma 1, lett. a) e b.
La norma individua le categorie di soggetti assoggettabili a misure di prevenzione; la Corte interpreta che per gli indiziati di partecipazione ad associazione mafiosa opera una presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo che non può essere l'unico elemento per accertare l'attualità della pericolosità sociale
codice penale
Il reato associativo di tipo mafioso è posto alla base dell'inquadramento dell'indiziato come soggetto potenzialmente pericoloso; la sua contestazione costituisce elemento sintomatico rilevante ai fini della presunzione di stabilità del vincolo
codice di procedura penale
Norma richiamata nel provvedimento come riferita alla qualificazione di alcuni delitti ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione procedurali
codice di procedura penale
Riferito dalla Cassazione in ordine alla valutazione cautelare: il fatto che una misura cautelare massima sia stata ritenuta non più adeguata costituisce un elemento di valutazione utile a dimostrare la riduzione della pericolosità
codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. e)
Disciplina i vizi rimproverabili in cassazione (in particolare questioni di motivazione manifestamente illogica); la giurisprudenza chiarisce i limiti del controllo di legittimità in materia di misure di prevenzione
Costituzione
Richiamato giurisprudenzialmente in relazione al principio del giudice intenzionato a fornire una motivazione effettiva e non apparente nelle decisioni che incidono sui diritti fondamentali
codice di procedura penale
Richiamato nell'ambito della giurisprudenza di legittimità relativa all'obbligo di motivazione delle misure di prevenzione
d.lgs. n. 159/2011
Richiamato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di nullità per mancanza di motivazione sui punti essenziali dei provvedimenti di prevenzione
Massime di principio
- La contestazione del reato associativo di tipo mafioso consente l'applicazione di una presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo, ma tale presunzione non può essere l'unico fondamento dell'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale.
- Il giudice che applica una misura di prevenzione deve valutare sia gli elementi sintomatici della militanza mafiosa sia gli elementi positivi e concreti prodotti dalla difesa che possano dimostrare l'abbandono delle logiche criminali (esiti del processo, periodo di detenzione, comportamento successivo, vita lavorativa legittima, mancanza di rapporti recenti con affiliati).
- In caso di riforma in senso sfavorevole rispetto a una decisione di primo grado, il giudice d'appello ha un onere motivazionale più serrato: deve confrontarsi esplicitamente e criticamente con le ragioni del provvedimento riformato e giustificare con argomentazioni autonome la diversa scelta.
- La mancata o meramente apparente valutazione degli elementi difensivi essenziali integra vizio rilevabile in cassazione in materia di misure di prevenzione e può determinare l'annullamento con rinvio.
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammissibile per violazione di legge; il controllo di legittimità può investire la motivazione inesistente o apparente e la totale omissione di argomentazione su punti costitutivi della fattispecie.
- Nei casi simili, le difese dovrebbero documentare e valorizzare ogni elemento nuovo e positivo (es. provvedimenti cautelari favorevoli, assenza di rapporti post-accertamento, lavoro regolare, esiti processuali favorevoli) poiché possono ribaltare la presunzione di attualità della pericolosità e costringere il giudice ad una motivazione rafforzata per confermare la misura.
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