Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7521/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cecchini ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva respinto la sua domanda di riconoscimento della continuazione tra fatti di bancarotta giudicati in più decisioni irrevocabili. Il ricorrente ha sostenuto che le due condotte, pur riferite a societa diverse, avevano una radice comune e non denotavano abitualità delittuosa, nonché che i fatti erano temporalmente contigui. Il Tribunale aveva invece ritenuto che, sebbene le condotte riguardassero tutte attività di gestione d'impresa, esse erano state commesse con modalita diverse, in concorso con soggetti diversi e in tempi non particolarmente ravvicinati, fattori che indicano abitualità delinquenziale e non un unico disegno criminoso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato il principio secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede la prova di una unita di disegno criminoso (programmazione e deliberazione iniziale in vista di un unico fine), valutata con esame concreto di tempi, modalita, omogeneita delle violazioni, contiguita spazio-temporale, soggetti coinvolti e sistematicita. Nel caso concreto il giudice di merito ha valutato compiutamente l'eterogeneita delle modalita commessive, la presenza di coautori diversi e la mancata contiguita temporale, non ravvisando indici della comune ideazione; tale motivazione, essenzialmente fattuale e non manifestamente illogica, non è sindacabile dalla Corte di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p., comma 2

    La norma richiede l'esistenza di un 'disegno criminoso' unitario per il riconoscimento della continuazione; la Corte interpreta tale disegno come una rappresentazione unitaria ideativa delle diverse condotte almeno nelle linee essenziali, non come mera abitudine o reiterazione di reati.

  • Sez. I n. 40123 del 22.10.2010 (giurisprudenza)

    Richiamata per affermare che la continuazione presuppone l'unita del disegno criminoso e che la semplice ricaduta nel reato o l'abitualita non integrano di per sé l'elemento intellettivo richiesto.

  • Sez. I n. 12905 del 17.3.2010 (giurisprudenza)

    Utilizzata per precisare che la programmazione iniziale puo essere anche di massima, purche i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale come mezzi per il conseguimento di un unico scopo.

  • Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017 (giurisprudenza)

    Ribadisce in sede esecutiva l'elenco di indicatori da valutare per il riconoscimento della continuazione: omogeneita delle violazioni e del bene protetto, contiguita spazio-temporale, causali, modalita della condotta, sistematicita e programmazione. Sottolinea che la presenza isolata di alcuni indici non basta se i reati successivi appaiono frutto di determinazione estemporanea.

Massime di principio

  • La continuazione richiede la prova di un unito disegno criminoso ideato sin dall'inizio almeno nelle linee essenziali; non basta la semplice reiterazione di reati o l'abitualita delinquenziale.
  • In sede esecutiva il giudice deve compiere una valutazione concreta e motivata dei tempi, delle modalita, dell'omogeneita delle violazioni, della contiguita temporale e dei soggetti coinvolti; tali valutazioni fattuali non sono sindacabili in Cassazione salvo manifesta illogicita.
  • Elementi che favoriscono il riconoscimento della continuazione: programmazione iniziale anche di massima, contiguita temporale tra i fatti, omogeneita delle condotte e del bene giuridico tutelato, stessi coautori o schema operativo ripetuto.
  • Elementi che ostacolano il riconoscimento: modalita commissive diverse, concorso con soggetti differenti, intervalli temporali non ravvicinati e mancanza di indici di una programmazione unitaria.
  • Per ottenere il riconoscimento conviene documentare collegamenti oggettivi tra gli episodi (piani, comunicazioni, modalita operative ripetute, ruoli costanti) e dimostrare che i reati successivi erano prevedibili e programmati al momento del primo atto.
  • La nozione di 'disegno criminoso' non richiede che ogni singolo reato sia dettagliatamente pianificato, ma che esista una finalita comune e una programmazione almeno in linea generale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.