Cassazione Penale, Sentenza n. 7518/2025 del 25/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Halfon è stato condannato irrevocabilmente per avere reso false dichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza, con la sospensione condizionale della pena subordinata alla revoca retroattiva del beneficio e alla restituzione delle somme indebitamente percepite. Il Procuratore generale chiese al giudice dell'esecuzione di fissare un termine per l'adempimento della condizione (restituzione). Il difensore del condannato propose invece la restituzione volontaria e la rateizzazione di € 14.040. Il giudice dell'esecuzione dichiarò inammissibili sia l'istanza del Procuratore generale sia la richiesta di rateizzazione e revocò d'ufficio la condizione applicata alla sospensione, ritenendola ineseguibile perché l'INPS non si era costituita parte civile e perché l'ammontare da restituire non era stato quantificato dai giudici della cognizione. Il Procuratore generale impugnò tale ordinanza davanti alla Corte di legittimità.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore generale. Ha statuìto che il giudice dell'esecuzione non poteva revocare d'ufficio la condizione imposta in sede di cognizione (salvo i casi tassativamente previsti) e che il provvedimento adottato fuori dalle ipotesi previste dall'art. 666 cod. proc. pen. è viziato da nullità insanabile. La Corte ha inoltre chiarito che, quando la sentenza di cognizione è irrevocabile e contiene una condizione non adeguatamente quantificata in termini esecutivi, il giudice dell'esecuzione deve utilizzare i poteri istruttori di cui all'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. per acquisire documenti e informazioni (ad es. dalla INPS) e verificare la somma effettivamente dovuta e le mensilità indebitamente percepite; non era quindi corretta la conclusione che la quantificazione richiedesse una valutazione di merito preclusa. In conclusione il provvedimento impugnato è stato annullato e la causa rimessa al giudice dell'esecuzione per le attività istruttorie e per la decisione conforme ai principi esposti.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (conv. L. 28 marzo 2019, n. 26)
Norma sostanziale richiamata per il reato di false dichiarazioni finalizzate a ottenere il reddito di cittadinanza; la sentenza di merito ha disposto la revoca del beneficio e la restituzione delle somme in base a questa normativa
art. 2, comma 1, lett. b) d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
Individua i requisiti reddituali per la spettanza del reddito di cittadinanza; la perdita dei requisiti per effetto delle vincite è il fatto causa della revoca del beneficio
art. 3, comma 11 d.l. 4/2019
Imposta l'obbligo di comunicazione all'ente erogatore delle variazioni patrimoniali che incidono sui requisiti per il beneficio; tale obbligo era centrale nel capo di imputazione
art. 165 cod. pen.
Consente al giudice di subordinare la sospensione condizionale della pena all'adempimento di obblighi cui sono collegati effetti non ancora cessati; la giurisprudenza richiede che, se la subordinazione riguarda il risarcimento o la restituzione, vi sia la costituzione di parte civile o la quantificazione precisa dell'obbligo
art. 666, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce il principio per cui il procedimento esecutivo richiede l'impulso di parte: il giudice dell'esecuzione non può adottare provvedimenti non previsti d'ufficio, salvo le eccezioni di legge
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri istruttori (richiedere documenti, informazioni, assumere prove in udienza nel rispetto del contraddittorio) utili per quantificare e rendere eseguibili obblighi derivanti dal giudicato
art. 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Prevede la nullità insanabile per i provvedimenti adottati in contrasto con norme processuali essenziali; la Corte ha rilevato che il provvedimento revocatorio adottato d'ufficio rientra in tale fattispecie
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può revocare d'ufficio condizioni o benefici disposti in sede di cognizione salvo i casi tassativamente previsti: l'esecuzione richiede generalmente l'impulso di parte (art. 666 c.1 c.p.p.).
- Se la sentenza di merito ha subordinato la sospensione condizionale della pena al risarcimento o alla restituzione ma non ha quantificato il dovuto in modo esecutivo, il giudice dell'esecuzione deve usare i poteri istruttori (art. 666 c.5 c.p.p.) per acquisire documenti/informazioni (es. dall'INPS) e determinare le mensilità o l'ammontare effettivo, anziché revocare immediatamente la condizione.
- La legittimità della subordinazione della sospensione al pagamento di somme civilistiche può essere censurata validamente solo nel giudizio di cognizione; tuttavia, in fase esecutiva il giudice ha il dovere di interpretare ed esplicitare il giudicato e di rendere eseguibili gli obblighi, nei limiti imposti dal diritto vigente e dai poteri istruttori.
- Se la parte offesa (ente creditore) non si è costituita parte civile, il giudice di merito deve valutare con attenzione la possibilità di subordinare la sospensione a obblighi civilistici; in esecuzione, invece, l'assenza di costituzione non esclude che il giudice dell'esecuzione acquisisca elementi dall'ente per quantificare eventuali somme dovute.
- La proposta di rateizzazione o di pagamento anticipato da parte del condannato non è in sé inammissibile: il giudice dell'esecuzione può valutare termini e modalità una volta determinato, con le indagini istruttorie consentite, l'ammontare certo e liquido del credito.
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