Cassazione Penale, Sentenza n. 7519/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per presunto errore materiale o di fatto: si deduceva che la Corte d'appello/Cassazione avrebbero incluso nella determinazione della pena la circostanza aggravante di cui all'art.416-bis, comma 1 c.p., che non sarebbe stata contestata al Recupero o che era stata esclusa in primo grado. In precedenza nel merito erano stati sollevati motivi relativi alla mancanza di prova dell'affectio societatis, alla sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'entità della pena.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità. La Corte ha ritenuto che l'errore materiale/fattuale invocato poteva essere rilevabile d'ufficio solo se la Corte di cassazione, nell'esaminare i motivi dedotti, si fosse potuta imbattere incidentemente nella questione non dedotta. Nel caso concreto non vi era alcun elemento dai motivi originari che potesse portare la Corte a rilevare l'eventuale illegale inclusione dell'art.416-bis, comma 1; il motivo sul trattamento sanzionatorio era generico. Spese processuali a carico del ricorrente e condanna al versamento di euro 3.000 alla cassa delle pene.
Norme richiamate
art.416-bis c.p. (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) - aggravante
art.416-bis, comma 1 c.p.
La circostanza aggravante di cui al comma 1 è stata richiamata nella decisione impugnata come parte della contestazione associativa; tuttavia la Corte ha ritenuto che, non essendo stata specificamente dedotta nel ricorso né riferita alla posizione del Recupero, la sua eventuale illegale inclusione nella determinazione della pena non poteva essere rilevata d'ufficio nel ricorso straordinario.
Principio giurisprudenziale su errore materiale/fattuale e rilevabilità d'ufficio
Sez. VI n. 11030 del 14.11.2012
L'errore materiale o di fatto può essere oggetto di ricorso straordinario e, limitatamente ai casi in cui la Corte di cassazione poteva imbattersi incidentalmente nella questione non dedotta, rilevabile d'ufficio; se invece non vi è alcun elemento che rendesse accessibile quella questione all'esame della Corte, il ricorso è inammissibile per genericità.
Massime di principio
- Un ricorso straordinario per errore materiale o di fatto richiede che l'errore sia riconoscibile, anche incidentalmente, nell'ambito dei motivi effettivamente dedotti: non è sufficiente lamentare genericamente un vizio non sollevato nei gradi precedenti.
- Se si contesta l'illecita inclusione di un'aggravante nella determinazione della pena, è essenziale indicare esplicitamente il rapporto della circostanza con la posizione del ricorrente e dimostrare che la circostanza non era stata contestata o era stata esclusa in precedenza.
- Motivi generici sul trattamento sanzionatorio (senza precisione su quali vizi siano concretamente riscontrabili) espongono il ricorrente al rigetto per inammissibilità; le doglianze devono essere specifiche e collegabili agli atti processuali esaminati.
- La Corte di cassazione non può rilevare d'ufficio questioni che non emergono in alcun modo dagli atti e dai motivi dedotti: per far valere un vizio procedurale o sostanziale relativo alla pena, è preferibile che venga formalmente dedotto nei ricorsi di merito o, se possibile, nel ricorso per cassazione.
- Per evitare l'inammissibilità, il difensore dovrebbe documentare chiaramente in quale fase e con quali elementi la circostanza aggravante è stata introdotta o mantenuta, e spiegare perché la sua inclusione nella pena è illegittima.
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