Cassazione Penale, Sentenza n. 35875/2026 del 12/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 21 gennaio 2026 della Corte di appello di Lecce, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Lecce il 3 febbraio 2022. Gli era contestato, quale legale rappresentante di una società operante nel settore dei carburanti, di avere omesso di dichiarare e così sottratto all’accertamento l’immissione in consumo di 26 kg, pari a 35 litri a 15 °C, di benzina denaturata per uso agricolo, fatto accertato a Carmiano il 10 ottobre 2017. La pena per il reato era stata determinata in cinque mesi di reclusione e 2.000 euro di multa, in aumento per continuazione sulle pene già inflitte con due sentenze irrevocabili, con pena complessiva di quattro anni e tre mesi di reclusione e 16.000 euro di multa. Con il primo motivo la difesa ha sostenuto che, essendo la differenza tra giacenza contabile ed effettiva pari a 486 kg, inferiore alla soglia di 1.000 kg introdotta dall’art. 40, comma 5, d.lgs. n. 504/1995, il fatto dovesse essere qualificato come illecito amministrativo. Con il secondo ha eccepito la prescrizione, contestando la decorrenza individuata dalla Corte territoriale e sostenendo che la permanenza fosse cessata il 4 marzo 2016, quando un accesso aveva rilevato la mancanza del carburante; ha inoltre invocato la formulazione chiusa dell’imputazione e indicato il 10 ottobre 2017 come data del verbale conclusivo. Con il terzo motivo ha chiesto l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., affermando che la continuazione tra i reati avrebbe impedito di considerare i precedenti come causa di abitualità e, in subordine, che il vincolo potesse essere sciolto per applicare la non punibilità al singolo fatto. Con il quarto ha censurato il diniego delle attenuanti generiche, lamentando che fossero stati valorizzati soltanto i precedenti, senza considerare collaborazione processuale, risalenza dei fatti, assenza di illeciti successivi e continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tutti e quattro i motivi sono manifestamente infondati. Il primo è stato respinto: la depenalizzazione introdotta nel 2024 per quantitativi inferiori a 1.000 kg si applica soltanto alle violazioni commesse dalla data di entrata in vigore del decreto e non riguarda il fatto del 2017. Il secondo è stato respinto: lo svincolo irregolare rende esigibile l’accisa, ma non estingue l’obbligazione tributaria; la mera scoperta della mancanza del prodotto non coincide quindi con la cessazione della permanenza. La data del controllo del 4 marzo 2016 non determina il dies a quo della prescrizione; anche assumendo che l’imputazione indicasse in modo chiuso la data di consumazione, questa sarebbe il 10 ottobre 2017, e, tenuto conto delle sospensioni indicate, la prescrizione sarebbe maturata il 9 dicembre 2026, dopo la decisione d’appello del 21 gennaio 2026. Il terzo motivo è stato respinto perché la valutazione di abitualità non era basata sul solo dato formale dei precedenti: i giudici di merito avevano ravvisato reiterate condotte omogenee, riconducibili a modelli gestionali adottati per oltre cinque anni. La continuazione non esclude di per sé l’art. 131-bis c.p.; inoltre, anche sciogliendo il vincolo, ostavano alla causa di non punibilità le precedenti condanne per fatti della stessa indole. Il quarto motivo è stato respinto: la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, fondata sui precedenti specifici e sulla condotta di vita antecedente al reato, è stata ritenuta non contraddittoria e sufficiente. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1995
L’intervenuta depenalizzazione non può, quindi, trovare applicazione alla condotta contestata.
La condotta commessa prima dell’entrata in vigore della novella resta assoggettata alla disciplina penale previgente.
art. 40, comma 5, d.lgs. n. 504/1995
L’ambito temporale di applicazione della novella è, tuttavia, circoscritto dall’art. 7 del d.lgs. 26/9/2024 n. 141, che, al comma 3, prevede: «Le sanzioni amministrative di cui all'allegato 1 e all'articolo 3 si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
La soglia quantitativa inferiore a 1.000 kg comporta la sanzione amministrativa secondo la nuova disciplina, ma questa si applica soltanto alle violazioni commesse dalla data di entrata in vigore del decreto e non al fatto del 2017.
art. 7, comma 3, d.lgs. n. 141/2024
Le sanzioni amministrative di cui all'allegato 1 e all'articolo 3 si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La disposizione delimita nel tempo l’applicabilità della depenalizzazione, escludendone l’efficacia rispetto alle violazioni anteriori alla sua entrata in vigore.
art. 2, commi 1 e 2, d.lgs. n. 504/1995
È quindi con lo svincolo (sia regolare che irregolare), che costituisce immissione in consumo, che l’obbligo di pagamento dell’accisa diventa esigibile restando il depositario tenuto al pagamento del tributo sino all’estinzione dell’obbligazione.
Lo svincolo irregolare determina l’esigibilità dell’accisa; l’obbligo tributario permane fino al pagamento o alla sua estinzione secondo legge.
Di talché il depositario fiscale è responsabile dell’obbligazione tributaria sino al pagamento, al trasferimento dell’obbligazione ad altro soggetto o all’annullamento dell’obbligazione nei casi previsti dalla legge.
La perdita della disponibilità materiale del prodotto non estingue di per sé l’obbligazione del depositario; la responsabilità cessa con il pagamento, il trasferimento dell’obbligazione o il suo annullamento nei casi previsti.
La conclusione appena enunciata ha, come diretta conseguenza, l’irrilevanza dell’argomento difensivo incentrato sulla modalità di contestazione del tempus commissi delicti in imputazione.
Nel reato permanente in esame, la decorrenza della prescrizione non può essere anticipata alla data dell’accertamento della mancanza del prodotto, se l’obbligazione tributaria e la condotta di sottrazione al pagamento permangono.
Il termine di prescrizione, quindi, alla data di pubblicazione della sentenza di appello, come osservato dalla Corte territoriale, in considerazione del periodo di sospensione introdotto dalla legge n. 103/2017 applicabile ratione temporis e del periodo di sospensione intervenuto nel corso del dibattimentale per legittimo impedimento, non era ancora spirato, giungendo a compimento il 9 dicembre 2026.
La prescrizione va calcolata dalla cessazione della permanenza e tenendo conto dei periodi di sospensione applicabili; nel caso concreto non era maturata alla data della sentenza d’appello.
In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito.
La disposizione disciplina la prescrizione del credito dell’Amministrazione finanziaria; la Corte la richiama nel ricostruire il regime dell’accisa, senza far coincidere la scoperta dell’illecito con l’estinzione dell’obbligazione tributaria.
Va, infine, ricordato che il giudizio di particolare tenuità dell'offesa richiede un esito positivo della valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell'articolo 131-bis cod. pen. sono in realtà cumulativi per pervenire ad un giudizio di particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità ed invece alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi.
Per riconoscere la particolare tenuità devono risultare positivi tutti i criteri richiesti; per negarla è sufficiente la valutazione negativa anche di uno solo. La continuazione non esclude automaticamente la causa di non punibilità, ma le concrete modalità reiterate possono rivelare abitualità.
Va, infine, ricordato che ai fini della concessione delle c.p., e cioè la natura dell'azione, la gravità del danno e del pericolo, la intensità del dolo o il grado della colpa, oltre che il carattere del reo, la sua vita anteatta, il contegno successivo, le condizioni di ambiente in cui vive, ossia tutti gli elementi che caratterizzano la capacità a delinquere.
La disposizione è richiamata nel contesto della continuazione. La continuazione tra più reati non preclude, da sola, la valutazione autonoma della particolare tenuità, ma non neutralizza l’eventuale abitualità risultante dalle concrete condotte.
La Corte di appello ha ritenuto che le attenuanti generiche non potessero essere riconosciute proprio in considerazione dei precedenti specifici dell’imputato, ritenuti espressione di modelli gestionali improntati alla perdurante sottrazione illecita al pagamento delle imposte.
Il diniego delle attenuanti generiche può fondarsi sui precedenti specifici quando, con motivazione congrua, essi siano valutati come espressione di una condotta illecita reiterata.
Con riferimento alle circostanze attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.
La valutazione di merito sulle attenuanti generiche è sindacabile in cassazione se la motivazione è contraddittoria o non dà conto degli elementi ritenuti prevalenti; non è necessaria una disamina analitica di ogni elemento quando la motivazione individui quelli decisivi.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 1, comma 64, legge n. 103/2017
esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
La disposizione consente di aumentare oltre il massimo ordinario la somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, avuto riguardo alle ragioni che l’hanno determinata.
Massime di principio
- La depenalizzazione che introduce una soglia quantitativa e una sanzione amministrativa si applica, quando la legge ne circoscrive espressamente la decorrenza, soltanto alle violazioni commesse dalla data stabilita; non si estende a condotte anteriori.
- Nella sottrazione al pagamento dell’accisa conseguente a immissione in consumo irregolare, lo svincolo rende esigibile l’obbligazione tributaria ma non la estingue. La permanenza della condotta non cessa per la sola perdita della disponibilità materiale del prodotto, in assenza di pagamento, trasferimento dell’obbligazione o altra causa legale di estinzione.
- Ai fini della prescrizione del reato permanente, la data in cui l’illecito viene scoperto non coincide necessariamente con la cessazione della permanenza. Se la data di consumazione è contestata con formula chiusa, essa va individuata secondo la condotta contestata e la disciplina sostanziale, non facendo automaticamente coincidere il dies a quo con l’accesso ispettivo.
- La continuazione è compatibile in astratto con la particolare tenuità del fatto, ma non esclude l’abitualità quando le concrete modalità delle condotte, la loro reiterazione e la loro collocazione nel tempo rivelino una stabile attitudine a violare la legge penale.
- Per applicare l’art. 131-bis c.p. occorre una valutazione positiva di tutti i criteri richiesti; il giudizio negativo anche su uno solo di essi è sufficiente a negare la causa di non punibilità.
- Il giudice di merito può negare le attenuanti generiche valorizzando i precedenti specifici come indice della condotta di vita antecedente al reato, purché la motivazione individui gli elementi ritenuti decisivi e non sia contraddittoria.
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