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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07335/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società assicurata per il pagamento di un indennizzo di euro 3.500,00, oltre accessori, fondato su una polizza per danni da allagamento di un locale di proprietà della stessa. La compagnia assicuratrice propose opposizione deducendo, tra l’altro, la non spettanza dell’indennizzo per asserita operatività dell’art. 1910 c.c. in presenza di più assicurazioni per il medesimo rischio. L’opposizione fu accolta dal giudice di pace; il tribunale confermò nel merito la decisione, eliminando solo la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. Nel ricorso per cassazione la società assicurata dedusse quattro motivi: (1) violazione degli artt. 633 e ss. c.p.c. e omesso esame del fatto decisivo relativo all’inesistenza di più assicurazioni per il medesimo rischio, sostenendo altresì la tardività e illegittimità del diniego di pagamento dell’indennizzo provvisoriamente liquidato; (2) violazione dell’art. 183 del codice delle assicurazioni, omesso esame del medesimo fatto e vizi motivazionali, contestando la valutazione di attendibilità di alcuni testimoni; (3) violazione dell’art. 1910 c.c. e dell’art. 1370 c.c., omesso esame e vizi motivazionali, contestando sia l’accertamento della pluralità di assicurazioni sia il mancato avviso all’assicuratore e il carattere doloso dell’omissione; (4) censura sulla condanna alle spese di lite, dipendente dall’accoglimento dei motivi precedenti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui contestava la rilevanza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, della sola verifica dei presupposti per l’emissione del decreto, richiamando il principio per cui in opposizione conta esclusivamente l’esistenza e validità del credito azionato; ha inoltre ritenuto infondate o comunque non sindacabili in cassazione le censure sull’interpretazione della polizza e sul diniego del pagamento dell’indennizzo, qualificando l’interpretazione del tribunale come accertamento di fatto non censurabile. Quanto al tema dell’omesso esame del fatto relativo alla diversa estensione dei rischi coperti dalle due polizze, ha dichiarato la censura inammissibile per doppia conforme e per difetto di specificità, rilevando anche l’assenza di adeguata indicazione degli atti e delle clausole invocate. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché volto, nella sostanza, a contestare la valutazione di attendibilità dei testimoni e la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per le stesse ragioni: doppia conforme sul fatto decisivo, contestazione di accertamenti di merito e difetto di specificità quanto all’interpretazione dell’art. 2.9 delle condizioni generali. Il quarto motivo è stato ritenuto privo di autonoma consistenza, essendo solo derivato dall’auspicato accoglimento dei precedenti. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.c.

    Richiamato solo come base normativa del procedimento monitorio; in sede di opposizione rileva esclusivamente l’esistenza e validità del credito azionato.

  • artt. 633 e ss. c.p.c.

    La Corte ribadisce che, nell’opposizione a decreto ingiuntivo, non si giudica solo la legittimità dell’ingiunzione al momento dell’emissione, ma il merito del credito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro di ricorso per dedotte violazioni di legge, ma le censure sono state ritenute inammissibili o infondate perché dirette in realtà a rivalutare il merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per asseriti vizi motivazionali/nullità della sentenza, ma la Corte osserva che la motivazione era adeguata e che il vizio di insufficienza motivazionale non è più deducibile nella formulazione vigente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile in presenza di doppia conforme e, comunque, per difetto di specificità e per la natura fattuale delle contestazioni.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte richiama il difetto di specificità del ricorso quando non sono esposti adeguatamente i fatti e gli atti processuali rilevanti.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La censura è inammissibile se non sono indicati con precisione gli atti e i documenti su cui si fonda.

  • art. 183 d.lgs. 209/2005

    Richiamato nel secondo motivo, ma la Corte non entra nel merito della norma perché la censura si risolve nella contestazione dell’apprezzamento di fatto dei testimoni.

  • art. 1910 c.c.

    La Corte tratta la norma come presupposto della disciplina delle assicurazioni plurime; tuttavia, le doglianze sulla sua applicazione sono inammissibili perché richiedono accertamenti di fatto non consentiti in cassazione e perché non adeguatamente specificate.

  • art. 1370 c.c.

    La questione sull’interpretazione delle condizioni generali di contratto è dichiarata inammissibile per difetto di specificità e per mancata indicazione della sede processuale in cui era stata proposta.

  • art. 375 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito delle memorie.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La condanna per lite temeraria disposta in primo grado è stata eliminata dal tribunale; la censura sul punto in cassazione è stata ritenuta priva di autonoma consistenza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la verifica non è limitata alla legittimità dell’ingiunzione al momento della sua emissione, ma riguarda pienamente l’esistenza, validità ed esigibilità del credito azionato.
  • Le censure di omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili quando la decisione di merito è doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi in modo specifico fatti, atti e documenti e dimostri l’effettiva novità o omissione del loro esame.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge in richieste di nuova valutazione del materiale probatorio o di rivalutazione dell’attendibilità dei testimoni, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito.
  • L’interpretazione delle clausole contrattuali compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo se si deduce specificamente la violazione dei criteri ermeneutici o un vizio di legittimità rilevante; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del testo negoziale.
  • Le questioni che richiedono nuovi accertamenti di fatto o che non risultino adeguatamente prospettate e localizzate negli atti di merito non possono essere introdotte per la prima volta nel giudizio di legittimità.
  • La censura relativa alla motivazione è scrutinabile solo nei limiti del vizio di motivazione oggi consentito dall’art. 360, n. 5, c.p.c.; non è più deducibile un generico difetto di sufficienza della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniAssicurazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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