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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29888/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una serie di contratti di collaborazione a progetto stipulati a partire dal 6 settembre 2010 nell'ambito di attività outbound di call center svolte per una commessa legata a Telecom. La Corte d'appello aveva riformato il primo grado, ritenendo che il primo contratto non contenesse un progetto specifico ma la mera descrizione delle mansioni, e aveva perciò dichiarato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time al 50% sin dal primo contratto. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione dell'art. 61 d.lgs. 276/2003 e dei CCNL, per avere la Corte territoriale adottato una nozione errata di progetto specifico, sostenendo che l'attività outbound di call center fosse invece riconducibile a una specifica campagna telefonica collegata a una commessa; (2) violazione dell'art. 61 d.lgs. 276/2003 e omesso esame di fatto decisivo, per non avere considerato il testo del contratto e la finalità di riduzione del rischio di churn nella commessa Telecom; (3) violazione dell'art. 1230 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, per avere la Corte esteso gli effetti del primo contratto ad altri rapporti successivi regolati da discipline diverse; (4) violazione degli artt. 112 e 329 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato interno riguardante i contratti successivi a luglio 2012; (5) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, poiché la lavoratrice aveva chiesto la conversione solo sino al 31 marzo 2016 e non anche oltre, mentre la Corte aveva dichiarato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza quel limite finale.

La decisione

La Corte ha accolto solo il quinto motivo, rigettando i primi quattro come in parte infondati e in parte inammissibili. Ha confermato il principio per cui, nel regime del lavoro a progetto applicabile ratione temporis, la mancanza di un progetto specifico comporta la conversione automatica del rapporto in subordinato a tempo indeterminato sin dalla costituzione, e ha ritenuto corretta l'applicazione di tale disciplina al primo contratto, poiché il progetto era stato descritto in modo generico e coincideva sostanzialmente con l'ordinaria attività di vendita e promozione telefonica della società. Ha però rilevato che la Corte d'appello aveva oltrepassato il petitum della lavoratrice, la quale aveva chiesto l'accertamento della subordinazione solo dal 1 settembre 2010 al 31 marzo 2016. Per questo la sentenza è stata cassata limitatamente a tale profilo e, decidendo nel merito, è stato dichiarato il rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 6 settembre 2010 al 31 marzo 2016. Sono state inoltre confermate le spese del doppio grado di merito e compensate per metà quelle del giudizio di legittimità, con condanna della società al pagamento dell'altra metà.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, n. 3; primo comma, n. 4

    È usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame/omessa pronuncia.

  • art. 61 d.lgs. n. 276 del 2003

    Il contratto a progetto deve essere ancorato a uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso; il progetto non può consistere nella mera riproposizione dell'ordinaria attività aziendale.

  • art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003

    Nella formulazione ratione temporis applicabile, l'assenza di uno specifico progetto determina automaticamente la conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla costituzione.

  • art. 1230 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere l'autonomia dei rapporti successivi, ma senza accoglimento del relativo censura.

  • art. 112 c.p.c.

    La sentenza di merito non può pronunciare oltre la domanda; è censurabile l'accertamento che ecceda il periodo richiesto dalla parte.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'eccezione di giudicato interno per acquiescenza parziale.

  • art. 41 Cost.

    È richiamato per escludere che la conversione automatica del rapporto, conseguenza di una violazione di legge, contrasti con la libertà di iniziativa economica.

  • d.lgs. n. 276 del 2003

    Costituisce il quadro normativo del lavoro a progetto applicabile alla fattispecie.

  • L. n. 92 del 2012

    È richiamata per le modifiche apportate all'art. 61 del d.lgs. 276/2003, ma la fattispecie è regolata dalla disciplina precedente.

Massime di principio

  • Nel lavoro a progetto, il progetto specifico deve essere concretamente individuato e funzionalmente collegato a un risultato finale; non è sufficiente una generica descrizione delle mansioni o la mera ripetizione dell'attività ordinaria dell'impresa committente.
  • Quando manca lo specifico progetto nella disciplina ratione temporis applicabile, opera la conversione automatica del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione, senza bisogno di un ulteriore accertamento della subordinazione in fatto.
  • La valutazione sulla genericità o specificità del progetto è in larga misura apprezzamento di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legge o della motivazione apparente, non come riesame del fatto.
  • La pronuncia non può attribuire alla parte un accertamento più ampio di quello domandato: se la domanda è temporalmente limitata, il giudice non può estendere l'accertamento del rapporto oltre il periodo richiesto.
  • L'eventuale nullità/invalidità del primo contratto a progetto può assorbire i profili di illegittimità dei rapporti successivi se il giudice di merito ricostruisce la continuità del rapporto dalla data iniziale, purché ciò avvenga entro i limiti del petitum.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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