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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29839/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la decorrenza della pensione di vecchiaia e del successivo supplemento in un caso in cui l'assicurato aveva chiesto il computo, nella Gestione separata, di contributi precedentemente versati presso l'AGO/FPLD. La Corte d'appello aveva ritenuto che il diritto alla pensione fosse già maturato prima della domanda, sicché la decorrenza dovesse essere fissata dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi; aveva inoltre riconosciuto il supplemento di pensione con decorrenza dal 1 febbraio 2012. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 3 d.m. 2 maggio 1996 n. 282 in relazione all'art. 2, comma 26 e seguenti, l. n. 335/1995, sostenendo che, quando il pensionamento consegue al computo della contribuzione pregressa nella Gestione separata, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di pensione/computo, perché solo da tale domanda i contributi pregressi entrano a far parte della posizione utile alla liquidazione; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 7 l. n. 155/1981 e dell'art. 1 d.m. 2 maggio 1996 n. 282, lamentando che anche il supplemento avrebbe dovuto avere una diversa decorrenza, conseguente al diverso momento di decorrenza della pensione principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato alla luce del precedente Cass. n. 21361/2021. Ha affermato che va distinta la data di maturazione del diritto a pensione dalla data di decorrenza del trattamento, che nel caso di esercizio dell'opzione di computo ex art. 3 d.m. n. 282/1996 coincide con la domanda di pensione/computo, poiché solo da tale momento la contribuzione pregressa può essere utilizzata per la liquidazione. Ha quindi ritenuto applicabile la regola dell'art. 22, comma 5, l. n. 153/1969, richiamata per il cumulo di contributi tra gestioni dell'AGO. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per i conseguenti accertamenti.

Norme richiamate

  • art. 3 d.m. 2 maggio 1996, n. 282

    La facoltà di computo della contribuzione pregressa richiede un'apposita domanda; solo da tale domanda la contribuzione precedente entra nella base utile per la liquidazione della pensione a carico della Gestione separata.

  • art. 2, comma 26 e seguenti, l. n. 335/1995

    Norma richiamata come fondamento della Gestione separata e del sistema contributivo cui si collega la domanda di computo.

  • art. 7 l. n. 155/1981

    Richiamato dal ricorrente in tema di decorrenza del supplemento di pensione, ma il motivo resta assorbito.

  • art. 1 d.m. 2 maggio 1996, n. 282

    Richiamato dal ricorrente in relazione al supplemento di pensione e alla disciplina del computo.

  • art. 22, comma 5, l. n. 153/1969

    il trattamento pensionistico

    È indicata come regola generale per il cumulo di contributi maturati presso diverse gestioni dell'AGO e viene ritenuta applicabile al computo ex art. 3 d.m. n. 282/1996.

  • art. 6, comma 1, l. n. 155/1981

    È richiamato per distinguere la regola generale di decorrenza dalla disciplina speciale applicabile quando si esercita la facoltà di computo.

  • art. 16 l. n. 233/1990

    Richiamato in via sistematica per qualificare il computo come ipotesi riconducibile al cumulo di contribuzione tra gestioni.

Massime di principio

  • Quando il lavoratore esercita la facoltà di computo dei contributi pregressi in una diversa gestione ai fini della pensione, la decorrenza del trattamento non coincide con la sola maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi, ma con la domanda che rende utilizzabili quei contributi per la liquidazione.
  • Va distinta la maturazione del diritto a pensione dalla decorrenza del trattamento pensionistico: la prima può precedere la domanda, ma la seconda, in presenza di una disciplina che subordina il computo a istanza di parte, si sposta al primo giorno del mese successivo alla domanda stessa.
  • Il computo dei contributi pregressi in un sistema di gestione unitaria/AGO va trattato, sul piano funzionale, come ipotesi di cumulo contributivo, con applicazione della disciplina generale prevista per tale meccanismo.
  • Se il motivo principale sul momento iniziale della pensione è accolto, le censure sulla decorrenza del supplemento che dipendono da quel presupposto restano assorbite.

Come è indicizzato

MateriePensioniContributi previdenziali
RamiPrevidenza
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