Cassazione Civile, Ordinanza n. 29854/2023 del 27/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dal rapporto di lavoro prestato tra il settembre 1998 e l’ottobre 2010 presso il Comando Contingente Nazionale Carabinieri in Bosnia ed Erzegovina. Il lavoratore, cittadino dello Stato ospitante, aveva agito per ottenere dal Ministero della difesa differenze retributive e il versamento dei contributi. La Corte d’appello aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, ritenendo applicabile la Convenzione di Londra sullo status delle forze NATO e, in particolare, l’art. 9, n. 4, con conseguente assoggettamento del rapporto alla legislazione e alla giurisdizione dello Stato ricevente. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione della Convenzione di Londra e dei trattati internazionali, anche per contrasto con l’ordine pubblico e per il fatto che la Bosnia ed Erzegovina avrebbe aderito alla Convenzione solo nel 2008; 2) insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione per non avere considerato le eccezioni sulla nullità dei contratti sottoscritti e sul preteso carattere non arbitrabile della controversia, che a suo dire avrebbero radicato la giurisdizione italiana; 3) violazione dell’art. 9, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002 e dell’art. 152 disp. att. c.p.c. in tema di esenzione/raddoppio del contributo unificato e delle spese di giustizia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, per le controversie relative al lavoro prestato in favore di organi militari NATO sul territorio dello Stato ospitante, il riferimento normativo è l’art. 9, n. 4, della Convenzione di Londra, che attribuisce allo Stato ricevente la regolamentazione delle condizioni di impiego e di lavoro dei lavoratori civili e, correlativamente, la giurisdizione sulle relative controversie quando si tratti di personale locale assunto per soddisfare esigenze locali della forza armata. Ha inoltre rilevato che la Bosnia ed Erzegovina aveva ratificato la convenzione di riferimento nel 2008, sicché la censura sull’adesione tardiva non incideva sulla soluzione della questione di giurisdizione. Le doglianze del secondo motivo non sono state esaminate perché il difetto di giurisdizione impedisce di affrontare questioni di merito. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché l’esenzione di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c. opera solo nei giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali o assistenziali, e non in una controversia di lavoro retributivo e contributivo di questo tipo. Sono state quindi poste le spese a carico del ricorrente e dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Convenzione di Londra del 19 giugno 1951
Per il personale civile impiegato da una forza armata sul territorio dello Stato ricevente, le condizioni di impiego e lavoro, compresi salari e tutela del lavoratore, sono regolate dalla legislazione dello Stato ospitante; tali lavoratori non sono considerati membri della forza armata e le controversie rientrano nella giurisdizione dello Stato ospitante quando si tratti di personale a statuto locale.
Legge 30 novembre 1955, n. 1335
Norma di recepimento ed esecuzione in Italia della Convenzione di Londra richiamata dalla Corte.
Costituzione, art. 11
Richiamato per evidenziare la partecipazione italiana allo sforzo multinazionale in ambito ONU/UE/NATO.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 9, comma 1-bis
Richiamato dal ricorrente in tema di contributo unificato; la Corte non ne accoglie la censura.
disp. att. c.p.c., art. 152
L’esenzione dal pagamento delle spese è applicabile solo ai giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali o assistenziali, non alle controversie retributive dedotte nel caso di specie.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Richiamato nel dispositivo per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nei rapporti di lavoro dei civili impiegati da forze armate operanti all’estero, ai fini della giurisdizione occorre verificare se l’assunzione sia avvenuta per soddisfare esigenze locali della forza armata: in tal caso la controversia appartiene alla giurisdizione dello Stato ospitante.
- L’art. 9, n. 4, della Convenzione di Londra attribuisce allo Stato ricevente la disciplina delle condizioni di impiego e di lavoro del personale civile locale impiegato da una forza armata straniera, con conseguente esclusione dell’equiparazione di tali lavoratori ai membri della forza armata.
- Quando il giudice declina la giurisdizione, non può esaminare questioni che attengono al merito della pretesa sostanziale.
- L’esenzione di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c. ha ambito applicativo ristretto ai giudizi previdenziali o assistenziali e non si estende alle ordinarie controversie di lavoro retributive o contributive.
- La contestazione sulla validità dei contratti o sulla loro nullità non è scrutinabile se il giudice di legittimità conferma il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
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