Cassazione Civile, Ordinanza n. 29946/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una dirigente che aveva ottenuto l'inquadramento come dirigente di II fascia all'esito di un concorso pubblico, di atti con cui l'amministrazione aveva disposto la decadenza dal ruolo dirigenziale, la revoca dell'incarico e la conseguente restituzione al precedente ruolo di funzionario, assumendo tali provvedimenti fondati sull'art. 127, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 3/1957. La lavoratrice domandava il reintegro nel ruolo e nell'incarico dirigenziale, con pagamento delle retribuzioni e risarcimento dei danni. La Corte d'appello aveva ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario, qualificando la vicenda come impugnazione di atti di gestione del rapporto di lavoro già instaurato. Nel ricorso per cassazione i Ministeri sostenevano invece che la lite attenesse a falsi documentali o dichiarazioni non veritiere in sede di accesso al pubblico impiego, oppure alla correttezza della "novazione" del rapporto, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo e difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la domanda introdotta mirava a contestare la decadenza dal singolo rapporto di lavoro già instaurato e non il concorso in sé, sicché la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario ex art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001. La Corte ha valorizzato il fatto che, dopo la stipulazione del contratto, la decadenza per falsità o dichiarazioni non veritiere opera, nell'impiego pubblico privatizzato, come questione interna alla validità del rapporto e come manifestazione di un potere negoziale dell'amministrazione, senza profili di discrezionalità amministrativa. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 127, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 3/1957
La decadenza per falsi documentali o dichiarazioni non veritiere, quando incide su un rapporto di pubblico impiego già instaurato, opera come rilievo di una nullità negoziale interna al rapporto e non come esercizio di discrezionalità amministrativa.
art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
Le controversie che riguardano la validità o meno del singolo rapporto di lavoro pubblico privatizzato appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
art. d.P.R. n. 445/2001
Le dichiarazioni non veritiere rese in occasione dell'accesso al pubblico impiego possono rilevare come causa di decadenza se comportano la mancanza di un requisito che avrebbe impedito l'instaurazione del rapporto.
Massime di principio
- Nelle controversie di pubblico impiego privatizzato, la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale e alla concreta natura degli atti impugnati: se la domanda investe la gestione o la validità del rapporto di lavoro già costituito, la giurisdizione è del giudice ordinario.
- La decadenza dal rapporto per falsità documentali o dichiarazioni non veritiere, una volta instaurato il rapporto, va ricondotta alla sfera privatistica quando incide sulla validità del singolo contratto di lavoro e non su scelte autoritative di accesso al pubblico impiego.
- Se il concorso è ormai superato e il contratto è stato stipulato, l'eventuale contestazione sui requisiti o sulle dichiarazioni rileva, ai fini della giurisdizione, come questione interna al rapporto di lavoro e non come impugnazione dell'esercizio del potere amministrativo di selezione.
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