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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29855/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro pubblico)

La controversia

La controversia nasce dal mancato completamento, per il periodo 1 aprile 2007-31 dicembre 2012, della procedura di graduazione e pesatura delle funzioni dirigenziali necessaria a determinare la quota variabile aziendale dell’indennità di posizione spettante a un dirigente medico dipendente di un’azienda sanitaria pubblica. Il giudice di merito ha ritenuto tale ritardo imputabile alla datrice di lavoro e l’ha condannata al risarcimento del danno, liquidato equitativamente in relazione al mancato guadagno derivante dalla mancata corresponsione della parte variabile della retribuzione di posizione. In cassazione l’azienda sanitaria ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 1218 c.c., contestando sia la sussistenza dell’inadempimento imputabile, sia la liquidazione del danno senza considerare che la mancata erogazione degli incrementi della posizione avrebbe determinato maggiori risorse disponibili per la retribuzione di risultato, con possibile azzeramento o riduzione del pregiudizio. Con il secondo motivo ha denunciato omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la corte d’appello non avrebbe esaminato specifiche circostanze fattuali e difensive poste a sostegno dell’asserita insussistenza o non imputabilità dell’inadempimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto solo parzialmente il primo motivo: ha confermato il principio per cui l’azienda sanitaria era tenuta ad attivare e completare la procedura di graduazione degli incarichi e che il relativo ritardo integrava un inadempimento imputabile, ma ha ritenuto erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso in radice la rilevanza, ai fini del danno, dell’eventuale incremento della retribuzione di risultato derivante dalla permanenza di risorse nel fondo per la retribuzione di posizione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, affinché accerti se e in quale misura il mancato tempestivo svolgimento della graduazione abbia consentito al dirigente di percepire maggiori importi a titolo di retribuzione di risultato. Il secondo motivo è stato rigettato perché la corte territoriale si era pronunciata sulle difese complessivamente prospettate dall’appellante. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per censurare la ripartizione dell’onere probatorio; la Corte ribadisce che il dirigente deve allegare fonte del diritto e inadempimento, mentre il datore di lavoro deve provare fatti estintivi, impeditivi o la non imputabilità dell’inadempimento

  • art. 1218 c.c.

    richiamato come base della responsabilità contrattuale per inadempimento imputabile dell’azienda sanitaria

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indica il vizio di violazione di legge dedotto con il primo motivo

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per la censura di omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché il giudice d’appello ha esaminato complessivamente le difese

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    indica il vizio processuale dedotto con il secondo motivo

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul rito camerale in cassazione applicato al giudizio

  • art. 50, comma 5, CCNL Area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del SSN 1998-2001

    "devono essere integralmente utilizzati"; "eventuali risorse che annualmente a consuntivo risultassero ancora disponibili nei fondi sono temporaneamente utilizzate in quello per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate ai fondi di cui al presente articolo a decorrere dall’esercizio finanziario dell’anno successivo"

    le risorse non utilizzate nel fondo per la retribuzione di posizione confluiscono temporaneamente nel fondo per la retribuzione di risultato, sicché l’inadempimento sulla posizione può generare un vantaggio economico compensabile sul piano del danno

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il contributo unificato aggiuntivo, che non è dovuto in caso di accoglimento del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell’assenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    richiamato per escludere la denunciabilità del vizio di omesso esame nei casi di doppia conforme

Massime di principio

  • In tema di dirigenza medica pubblica, la pubblica amministrazione ha l’obbligo contrattuale di avviare e concludere il procedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi, anche se vi siano ritardi interni, trattative sindacali non concluse o criticità nella gestione dei fondi, perché tali elementi non eliminano di per sé l’obbligo procedimentale.
  • La violazione dell’obbligo di procedere alla graduazione degli incarichi non giustifica una pretesa di adempimento in forma specifica, ma legittima il dirigente a chiedere il risarcimento del danno da perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione.
  • Ai fini dell’azione risarcitoria, il lavoratore deve allegare il titolo del proprio diritto e l’inadempimento della controparte; spetta al datore di lavoro dimostrare i fatti estintivi o impeditivi della pretesa ovvero la non imputabilità dell’inadempimento.
  • Nella liquidazione del danno da mancata corresponsione della retribuzione di posizione, il giudice deve verificare se l’inadempimento abbia generato anche un vantaggio economico per il creditore, poiché le risorse non utilizzate nel fondo della posizione possono confluire nel fondo della retribuzione di risultato.
  • Ricorre una ipotesi di compensatio lucri cum damno quando il vantaggio e il danno derivano entrambi, in modo immediato e diretto, dal medesimo inadempimento; pertanto il giudice non può escludere in astratto la rilevanza del vantaggio solo perché la retribuzione di risultato ha una funzione e presupposti propri.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la corte d’appello abbia respinto l’impugnazione valutando complessivamente le difese della parte, anche se la motivazione risulti sintetica o fortemente ancorata a precedenti conformi.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCompensatio lucri cum damno

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