Cassazione Civile, Ordinanza n. 29860/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da un ex dipendente per il pagamento di TFR e competenze di fine rapporto. La società datrice di lavoro ha chiesto la revoca del decreto, sostenendo che il credito del lavoratore fosse inferiore a quello azionato, e ha proposto domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno patrimoniale asseritamente cagionato dal dipendente mediante indebite liquidazioni connesse a nove sinistri. In primo grado il tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e, accogliendo in parte la riconvenzionale, ha condannato il lavoratore al pagamento di una somma residua. In appello la decisione è stata ridotta, valorizzando anche l’assoluzione penale del lavoratore per alcuni sinistri e l’efficacia del relativo giudicato. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 414, 416, 421 c.p.c. e degli artt. 2697, 1218, 2727 c.c., sostenendo che la società avesse prodotto tardivamente documenti decisivi (quietanze di pagamento relative a quattro sinistri) e che il giudice di merito avesse illegittimamente esercitato poteri istruttori d’ufficio, consentendo alla controparte di superare le preclusioni maturate nel rito del lavoro. Ha inoltre invocato, in modo non sviluppato, anche gli artt. 1218 e 2727 c.c.; la società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva ammesso l’acquisizione documentale d’ufficio ex art. 421 c.p.c., poiché nel processo di lavoro il giudice può e deve integrare la prova quando dalle risultanze emergano significativi dati di indagine e i documenti siano indispensabili per la decisione. Ha osservato che i documenti acquisiti completavano un quadro probatorio già emerso in relazione a fatti specificamente allegati dalle parti e che non vi era violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c., poiché il motivo non denunciava un uso di prove non acquisite, né un criterio di valutazione illegale, né un’inversione dell’onere probatorio. Ha reputato inammissibile la doglianza ex artt. 1218 e 2727 c.c. per difetto di argomentazione e ha dichiarato inammissibile l’eccezione di giudicato interno sollevata nella memoria del ricorrente. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato invocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.
art. 115 c.p.c.
la sua violazione è stata esclusa perché non risultava l’utilizzo di prove non acquisite in atti.
art. 116 c.p.c.
la sua violazione è stata esclusa perché non era denunciato un criterio di valutazione della prova difforme da quello legale.
art. 414 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la preclusione alla produzione documentale nel rito del lavoro.
art. 416 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la preclusione alla produzione documentale nel rito del lavoro.
art. 421 c.p.c.
consente al giudice del lavoro di disporre d'ufficio gli atti istruttori necessari quando dalle risultanze di causa emergano significativi dati di indagine e i documenti siano indispensabili per la decisione, anche in presenza di preclusioni di parte.
art. 2697 c.c.
la sua violazione non è stata ravvisata perché non vi è stata inversione dell’onere probatorio.
art. 1218 c.c.
la censura è stata ritenuta priva di specifica argomentazione e quindi non scrutinabile nel merito.
art. 2727 c.c.
la censura è stata ritenuta priva di specifica argomentazione e quindi non scrutinabile nel merito.
art. 652 c.p.p.
è stato ritenuto vincolante il giudicato penale di assoluzione con formula piena limitatamente ai sinistri oggetto di causa cui esso si riferiva.
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito dell’ordinanza nei termini previsti.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ha fondato l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro il sistema delle preclusioni in materia di allegazioni e prove è temperato dai poteri ufficiosi del giudice, che può disporre l’acquisizione di documenti o altri atti istruttori quando dalle risultanze già acquisite emergano concreti indizi utili e gli ulteriori elementi siano indispensabili per decidere.
- L’acquisizione documentale d’ufficio è legittima anche se sollecitata da una parte, purché non serva a colmare una totale carenza allegatoria, ma a integrare una pista probatoria già emersa e a chiarire l’esistenza o inesistenza del fatto controverso.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non ritualmente acquisite, attribuisce valore di prova legale a elementi liberamente valutabili o viceversa, oppure altera il regime dell’onere della prova; non basta contestare il modo in cui il giudice ha esercitato i poteri istruttori.
- Nel processo del lavoro, la preclusione probatoria di parte non impedisce al giudice di integrare d’ufficio la prova quando ciò sia necessario per la ricerca della verità materiale e sia sorretta da fatti già allegati.
- Le censure di violazione di legge devono essere specifiche e argomentate: richiami a norme astrattamente pertinenti, se non accompagnati da una puntuale spiegazione del decisum censurato, sono inammissibili o comunque non scrutinabili.
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