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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29934/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguardava rapporti di pubblico impiego relativi alla remunerazione di perizie di stima. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1851/2019. Prima della decisione, tuttavia, la parte ricorrente ha depositato istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, allegando accordi di conciliazione sottoscritti con le controparti, che disciplinavano anche le spese di lite e prevedevano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. In sostanza, il ricorso non veniva coltivato nel merito perché la lite era stata definita transattivamente tra le parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto dell'intervenuto accordo conciliativo e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo venuto meno l'interesse alla decisione per la sopravvenuta sistemazione negoziale della lite e del rapporto sostanziale. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di cassazione. Infine ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, osservando che tale meccanismo opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, non anche quando il processo si definisca per cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si chiude con cessazione della materia del contendere, perché il meccanismo sanzionatorio presuppone il rigetto dell'impugnazione, ovvero la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

  • Cass. S.U. n. 8980/2018

    L'accordo negoziale sopravvenuto che definisce la lite e il rapporto sottostante sostituisce la disciplina previgente e fa venir meno il bisogno di tutela giurisdizionale, determinando la cessazione della materia del contendere e incidendo anche sulle statuizioni di merito precedenti.

Massime di principio

  • Quando le parti definiscono transattivamente la controversia in corso di cassazione, con accordo che disciplina anche le spese, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
  • La cessazione della materia del contendere, derivando da un accordo negoziale sopravvenuto, rende inefficace la sentenza impugnata e assorbe le precedenti statuizioni di merito.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi in cui il giudizio di legittimità si estingua per cessazione della materia del contendere, poiché la sanzione è prevista solo per esiti processuali equivalenti alla soccombenza dell'impugnante nel merito o all'inammissibilità/improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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