Cassazione Penale, Sentenza n. 6613/2022 del 23/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi proponevano censure avverso la riforma, ai soli effetti civili, della sentenza di primo grado che aveva assolto gli imputati dall'accusa di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.). Si contestava che la Corte di appello avesse riconosciuto la responsabilità civile in ragione di una violazione dell'obbligo di astensione (art. 78 d.lgs. 18/08/2000 n.267) e del divieto di favorire il gestore di un'area demaniale, nonostante: per Bonanni non fosse stata contestata nel capo d'imputazione la violazione dell'obbligo di astensione; per Giorgilli le modifiche normative intervenute con l'art. 23 del d.l. n. 76/2020 avrebbero inciso sulla rilevanza penale della condotta e sarebbe venuta meno la legittimazione delle parti civili. Inoltre venivano dedotti vizi di motivazione e di violazione del principio di correlazione imputazione-sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Bonanni e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, ai soli effetti civili, nei confronti di Bonanni Virginio per non aver commesso il fatto, ritenendo che la Corte territoriale avesse fondato la responsabilità civile su una violazione dell'obbligo di astensione non contestata a Bonanni nel capo d'imputazione (violazione del diritto di difesa e del principio di corrispondenza tra accusa e decisione). Il ricorso di Stefano Giorgilli è stato invece respinto: la Cassazione ha ritenuto infondati i motivi relativi alla presunta sopravvenuta carenza di interesse in conseguenza della modifica dell'art. 323 c.p., ha confermato che la violazione dell'obbligo di astensione poteva integrare l'abuso d'ufficio anche dopo la novella normativa e ha condiviso la ricostruzione della Corte d'appello in ordine alla doppia ingiustizia (vantaggio patrimoniale altrui e danno alle parti civili/ente). Giorgilli è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili.
Norme richiamate
art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio)
La Corte ha valutato l'applicabilità della norma dopo le modifiche introdotte dall'art. 23 del d.l. n. 76/2020; è stato ritenuto che la fattispecie rimane configurabile quando l'abuso consista nella violazione dell'obbligo di astensione e produca la 'doppia ingiustizia' (vantaggio patrimoniale e danno).
art. 23 decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito)
La modifica ha inciso sul perimetro dell'abuso d'ufficio, ma la Corte ha ritenuto che non abbia escluso la rilevanza penale delle condotte consistenti nella violazione dell'obbligo di astensione rilevanti per la tutela della correttezza dell'azione amministrativa.
art. 77 e art. 78 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)
L'art. 78, comma 2, impone l'astensione degli amministratori in presenza di interessi propri o di parenti fino al quarto grado; la Corte ha ritenuto provata la violazione da parte di Giorgilli e ha spiegato che la mancata astensione integra la condotta rilevante ai fini dell'abuso d'ufficio.
Richiama il principio della evidenza pubblica e della modalità concorsuale di scelta del contraente; la Corte territoriale l'ha richiamata per argomentare la contrarietà alla legge del provvedimento amministrativo impugnato.
Invocato dal ricorrente per denunciare nullità della sentenza di merito per motivazione nuova non contestata; la Cassazione ha ritenuto fondata l'eccezione rispetto a Bonanni (mancata contestazione dell'obbligo di astensione).
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Utilizzata per l'ammissione di un motivo nuovo in cassazione; la Corte ha valutato e ritenuto fondato il motivo nuovo relativo a Bonanni.
art. 576 cod. proc. pen. e art. 521 cod. proc. pen.
Richiamati nei motivi di ricorso attinenti a presunta carenza di interesse delle parti civili o alla violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte ha respinto tali doglianze per Giorgilli motivando che non era stata Leso il diritto di difesa e che gli elementi erano emersi nel dibattimento.
Massime di principio
- Non è ammissibile fondare la responsabilità civile su una condotta o su una violazione non contestata nel capo d'imputazione: il principio di corrispondenza tra accusa e sentenza tutela il diritto di difesa.
- Le modifiche normative all'art. 323 c.p. non escludono automaticamente la rilevanza penale di condotte consistenti nella violazione dell'obbligo di astensione; tali fattispecie possono restare punibili quando sussistano gli elementi costitutivi dell'abuso (in particolare la 'doppia ingiustizia').
- La violazione dell'obbligo di astensione previsto dal TUEL (art. 78) è idonea a integrare l'abuso d'ufficio se emerge che l'amministratore aveva un interesse proprio o di parenti fino al quarto grado e ha comunque partecipato al provvedimento.
- La rinuncia o la transazione relativa a pretese economiche del soggetto coinvolto non impedisce, di per sé, l'accertamento della responsabilità civile: effetti compensativi o escussione dei crediti sono questione per il giudice civile.
- Il giudizio di legittimità non è la sede per una rivalutazione libera delle prove: le doglianze devono riguardare vizi di diritto o palesi contraddizioni o lacune motivazionali.
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