Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6429/2022 del 23/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per furto aggravato: dedotte la violazione di legge per la mancata partecipazione dell'imputato al giudizio d'appello, vizi di motivazione sull'affermazione di responsabilità, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste Ardagna, e la parziale estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima della pronunzia della sentenza impugnata con omissione della relativa valutazione ai fini della ricommisurazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondati alcuni motivi, in particolare l'omessa valutazione della prescrizione ai fini della commisurazione della pena, e l'eccezione processuale relativa alla mancata partecipazione dell'imputato in appello. Considerato che era decorso il termine di prescrizione del reato (anche tenendo conto di una sospensione di 28 giorni nel primo grado) e richiamata la giurisprudenza di legittimità (Sez. Un., n. 35490/2009, Tettamanti), ha osservato che, in presenza di causa di estinzione del reato, il giudice di rinvio sarebbe stato tenuto a pronunciare immediatamente la declaratoria di estinzione. Poiché dagli atti non emergevano i presupposti per una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 129, secondo comma, c.p.p. in senso pienamente documentato, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 129 comma secondo, c.p.p.

    L'art. 129, comma secondo, c.p.p. consente al giudice, in presenza di circostanze che escludono l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato o la sua rilevanza penale emerse dagli atti in modo assolutamente incontestabile, di pronunciare sentenza di assoluzione; tale pronuncia richiede condizioni di evidenza tali da escludere ogni necessità di accertamento ulteriore.

  • Sez. Un., n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti (giurisprudenza)

    Principio secondo cui, se sussiste una causa di estinzione del reato, in sede di cassazione non sono rilevabili nullità o vizi di motivazione della sentenza impugnata perché il giudice del rinvio sarebbe comunque obbligato a procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva; il tema della declaratoria di estinzione prevale sull'accertamento di vizi processuali o di merito.

Massime di principio

  • Se, prima della pronuncia impugnata, è intervenuta la prescrizione del reato, il giudice di legittimità valuta la situazione anche sotto il profilo della declaratoria di estinzione: la prescrizione può portare all'annullamento senza rinvio quando il reato si sia estinto.
  • In presenza di una causa di estinzione del reato, questioni processuali (es. nullità, vizi di motivazione) possono diventare irrilevanti poiché il giudice di rinvio sarebbe tenuto a dichiarare l'estinzione; pertanto chi agisce deve verificare e dimostrare i termini di prescrizione, comprese eventuali sospensioni.
  • L'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma secondo, c.p.p. richiede che dagli atti emerga in modo assolutamente non contestabile l'esclusione del fatto, della sua commissione da parte dell'imputato o della rilevanza penale: in assenza di questa certezza l'eventuale accertamento richiede istruttoria e non può essere sostituito da una mera constatazione.
  • La mancata partecipazione dell'imputato al giudizio d'appello costituisce una rilevante eccezione processuale che va valutata, ma se la prescrizione ha già estinto il reato essa può essere superata dalla conseguenza estintiva; in ogni caso va verificato l'effettivo decorso dei termini (includendo sospensioni/interruzioni).
  • In casi di pluralità di addebiti (es. numerosi prelievi illeciti), la prescrizione può aver estinto la maggior parte delle condotte, con impatto diretto sulla commisurazione della pena: il giudice deve valutare singolarmente la prescrizione di ciascuna condotta rilevante.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.