Cassazione Penale, Sentenza n. 6336/2022 del 23/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le doglianze non confutavano la motivazione della Corte territoriale; nondimeno ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta remissione della querela (il furto non aggravato è procedibile a querela, perciò il reato si è estinto). Ha posto le spese del procedimento a carico del querelato Ciarella Domenico
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 624 cod. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta colpevolezza e all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; nel corso del giudizio è stata prodotta documentazione attestante la remissione della querela da parte della persona offesa, per cui il difensore ha insistito per il proscioglimento per tale motivo
Norme richiamate
Norma che incrimina il furto: è il reato contestato al ricorrente
Circostanza attenuante invocata dal ricorrente; la Corte territoriale non l'ha riconosciuta e la Cassazione non ha esaminato il merito della censura per inammissibilità del ricorso
procedibilità a querela (furto non aggravato)
Principio applicato: trattandosi di reato procedibile a querela, la remissione della querela da parte della persona offesa estingue il reato, giustificando l'annullamento senza rinvio
Massime di principio
- Un ricorso che non confuta puntualmente la motivazione della corte territoriale può essere dichiarato inammissibile per carenza di censure specifiche
- La remissione della querela estingue il reato procedibile a querela anche se intervenuta in corso di impugnazione; ciò può portare all'annullamento senza rinvio della sentenza di merito
- Per ottenere il riconoscimento di una circostanza attenuante è necessario dedurre in modo motivato l'errore della valutazione del giudice di merito; contestazioni generiche o meramente affermative rischiano l'inammissibilità
- L'estinzione del reato non impedisce al giudice di decidere sulle spese processuali: il soggetto nei cui confronti era stata proposta querela può comunque essere condannato al pagamento delle spese
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