Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6303/2022 del 23/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impetrazione contro il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente emesso dal Gip nell'ambito di indagini per reati ex art. 416 c.p., 110, 81 co. 2 c.p. e art. 10‑quater comma 2 D.Lgs. 74/2000. I ricorrenti deducono, tra gli altri, (i) che mancava il "periculum in mora" necessario per giustificare il sequestro (dato che gli importi potevano essere escussi alternativamente nei confronti di più soggetti capienti e il conto societario aveva saldo superiore alla somma sequestrata), e che il sequestro eccede la quota di profitto/ prezzo attribuibile a ciascuno; (ii) carenza e illogicità della motivazione per omesso esame di documenti rilevanti (in particolare il contratto di settembre 2018), che a loro avviso avrebbe fatto venir meno i gravi indizi a carico.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Scandella Daniele (per mancanza di interesse) e di Scandella Manca Gilda quale rappresentante della societa' (per carenza di procura speciale). Quanto al ricorso di Fanton Giorgio, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata solo con riferimento al profilo del "periculum in mora" (ossia l'assenza della motivazione sul pericolo della perdita della possibilita' di esecuzione della confisca) e ha disposto il rinvio al tribunale di Enna per un nuovo giudizio limitatamente a quel punto. Per il resto il ricorso di Fanton e' stato dichiarato inammissibile. I ricorrenti inammissibili sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416 c.p.

    Norma penale sulla associazione per delinquere; contestata nell'ambito delle indagini che hanno determinato il sequestro.

  • art. 110 c.p.

    Concorso di persone nel reato; richiamato come norma collegata ai fatti investigati.

  • art. 81 c.p. comma 2

    Recidiva o circostanze aggravanti connesse alla responsabilità penale, citata nel quadro fattuale.

  • art. 10‑quater comma 2 D.Lgs. 74/2000

    Disposizione del D.Lgs. 74/2000 relativa ad illeciti tributari; rilevante perché il sequestro e' stato disposto nell'ambito di accuse anche fiscali.

  • art. 12‑bis D.Lgs. 74/2000

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina del sequestro nei reati tributari e al sindacato sul "periculum in mora"; la Corte ha valutato le censure con riferimento alla specifica disciplina del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente.

  • art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.

    Norma sulle cause di ricorso per cassazione (violazione di legge); centrale per valutare l'ammissibilità dei motivi diretti contro ordinanze di sequestro preventivo.

  • art. 321 comma 2 c.p.p.

    Stabilisce i requisiti del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte ricorda che la motivazione deve indicare anche il "periculum in mora" salvo i casi in cui il bene sia di per sé confiscabile ex lege.

  • art. 324 co. 5 c.p.p.

    Norma che disciplina la competenza e le conseguenze del rinvio per nuovo giudizio; applicata per rinviare al Tribunale di Enna il nuovo esame limitato al profilo del "periculum in mora".

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente deve essere motivato anche sul "periculum in mora": il giudice deve spiegare perché e' necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla decisione definitiva, salvo i casi in cui il bene sia di per sé confiscabile ex lege.
  • Per impugnare efficacemente un sequestrato in Cassazione occorre puntare su vizio di legge o su una motivazione del provvedimento talmente carente da risultare incomprensibile; critiche meramente di merito sulla valutazione delle prove o su travisamenti che presuppongono nuovo esame probatorio sono meno efficaci.
  • Chi impugna per conto della societa' deve dimostrare interesse (il conto non deve essere stato liberato) e munirsi della procura speciale al momento del deposito dell'impugnazione; l'assenza di tali requisiti determina l'inammissibilita' del ricorso.
  • Quando si censura il sequestro per equivalente conviene documentare tempestivamente la disponibilita' alternativa di patrimoniali capaci di soddisfare l'eventuale confisca (per dimostrare l'assenza del periculum in mora) e allegare immediatamente contratti o documenti rilevanti, rispettando il principio di autosufficienza del ricorso.
  • La pronuncia puo' essere annullata solo parzialmente: se il vizio riguarda specificamente la motivazione sul periculum in mora il giudice di legittimità puo' rinviare al tribunale solo su quel punto, lasciando impregiudicato il resto del provvedimento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.