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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6344/2022 del 23/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per furto aggravato e deducevano in cassazione la violazione di legge e vizi di motivazione relativamente alla declaratoria di inammissibilità dei loro appelli in sede di merito: sostenevano che la Corte territoriale abbia solo apparentemente rilevato la genericità dei motivi, mentre in realtà aveva valutato i motivi nel merito ritenendoli infondati e quindi li aveva illegittimamente dichiarati inammissibili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi non integralmente manifestamente infondati e ha esaminato la situazione di merito: nel frattempo è intervenuta la prescrizione del reato (tenendo conto di 124 giorni di sospensione nei due gradi), perciò, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha affermato che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice del rinvio sarebbe comunque obbligato a dichiarare immediatamente l'estinzione. Ha inoltre precisato che l'assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p. può essere pronunciata solo quando l'inesistenza del fatto o l'assenza di rilevanza penale risultino dagli atti in modo assolutamente non contestabile (valutazione di "constatazione" e non di "apprezzamento"). Non emergendo dagli atti elementi tali da consentire un proscioglimento pieno, la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per essersi il reato estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • Sez. Un., n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244274 e 244275

    Sez. Un., n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244274 e 244275

    In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice del rinvio non può sindacare in cassazione nullità o vizi di motivazione della sentenza impugnata, posto che il giudice che ricevesse il rinvio sarebbe comunque obbligato a procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    art. 129, comma 2, codice di procedura penale

    Il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione quando l'inesistenza del fatto, la non imputabilità o la non rilevanza penale risultino dagli atti in modo assolutamente non contestabile; tale valutazione è di tipo "constatativo" (ictu oculi) e non può richiedere accertamenti o approfondimenti

Massime di principio

  • Se, durante il giudizio di impugnazione o prima della decisione in Cassazione, interviene la prescrizione, la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato; non è necessario procedere al rinvio quando il reato è estinto.
  • In presenza di una causa estintiva del reato il giudice che riceve il rinvio è obbligato a dichiarare l'estinzione; perciò censure relative a vizi motivazionali della sentenza impugnata possono risultare irrilevanti se il problema determinante è la prescrizione intervenuta.
  • L'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. è possibile solo quando l'inesistenza del fatto o l'assenza di rilevanza penale emergono dagli atti in modo completamente incontrovertibile (valutazione "ictu oculi"); se ciò non ricorre, si dichiara l'estinzione per prescrizione invece di disporre un proscioglimento sul merito.
  • La mera dichiarazione di inammissibilità degli appelli deve essere fatta con cura: se la corte territoriale ha in realtà esaminato e respinto i motivi nel merito, ciò può costituire motivo di censura in cassazione; tuttavia, l'incidenza della prescrizione può rendere superflua la valutazione di tali vizi.

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