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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6439/2022 del 23/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, aveva riformato l'assoluzione di primo grado ritenendo i due colpevoli di lesioni volontarie aggravate. El Ghazi deduce omessa considerazione delle conclusioni trasmesse ai sensi dell'art. 23 d.l. n.149/2020, errata applicazione dell'art. 131-bis c.p. e vizi di motivazione sulla esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p. El Omari censura la motivazione sulle aggravanti (artt. 94 e 61 n.1 c.p.), il diniego delle attenuanti per risarcimento e delle generiche e l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondate alcune censure ma ha rilevato che, nel frattempo, è intervenuta la prescrizione dei reati contestati. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. Un. n. 35490/2009, Tettamanti), ha osservato che, in presenza di causa di estinzione del reato, eventuali nullità o vizi di motivazione non possono essere esaminati in merito e il giudice deve dichiarare l'estinzione. Poiché non risultano sospensioni che impediscano il decorso della prescrizione, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La norma è stata contestata dai ricorrenti per la sua applicazione alla determinazione della pena/attenuanti; la Corte non ha potuto approfondire la questione di merito perché è intervenuta la prescrizione che estingue il reato.

  • art. 62 n.6 c.p.

    L'attenuante prevista è stata esclusa dalla Corte d'appello e la decisione è stata censurata per vizi di motivazione; la Cassazione ha ritenuto la questione rilevante ma è stata sopravanzata dalla causa estintiva per prescrizione.

  • art. 94 c.p.

    Richiamato rispetto al riconoscimento di aggravanti contestate da El Omari; la Corte di legittimità segnala che la valutazione delle aggravanti richiede motivazione non apodittica, ma non ha esaminato il merito a causa della prescrizione.

  • art. 61 n.1 c.p.

    Citato come aggravante oggetto di contestazione; la decisione sulla sua configurabilità è stata ritenuta viziata nella motivazione dalla Corte d'appello, ma la prescrizione ha impedito l'accertamento di merito in Cassazione.

  • art. 23 d.l. n.149/2020

    Riferito alla tempestiva trasmissione delle conclusioni scritte dal difensore di El Ghazi; la Corte osserva che la mancata considerazione di tale atto può costituire censura valida, ma la verifica è stata superata dalla intervenuta prescrizione.

  • art. 129, comma secondo, c.p.p.

    art. 129 comma secondo c.p.p.

    Norma che consente l'assoluzione quando dalle atti emergono in modo incontestabile circostanze che escludono il fatto o la rilevanza penale; la Corte ricorda che tale assoluzione è possibile solo per evidenze 'ictu oculi' e non è il caso concreto.

  • Sez. Un. n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Sez. Un. n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice della rinvio deve dichiarare immediatamente l'estinzione e la Cassazione non può esaminare vizi di motivazione che siano irrilevanti rispetto all'estinzione.

Massime di principio

  • Se interviene la prescrizione prima della decisione finale, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato; questioni di merito restano ininfluenti.
  • In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice chiamato al rinvio è tenuto a dichiarare immediatamente l'estinzione; non è possibile in tale sede valutare vizi di motivazione che non incidono sulla declaratoria dell'estinzione.
  • L'assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. è consentita solo quando la non punibilità o l'inesistenza del fatto emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile (valutazione 'ictu oculi').
  • La tempestiva trasmissione delle conclusioni scritte (es. ai sensi di norme speciali come art. 23 d.l. n.149/2020) deve essere presa in considerazione dal giudice e la sua omissione può costituire motivo di cassazione.
  • Le aggravanti e le attenuanti (artt. 94, 61, 62 n.6, 131-bis c.p.) richiedono motivazioni specifiche e non apodittiche: qualificazioni come "abitualità" (es. dell'ubriachezza) devono essere supportate da elementi probatori.
  • La prescrizione produce estinzione del reato salvo sospensioni documentate; il decorso dei termini deve sempre essere verificato prima di esaminare censure di merito.

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