Cassazione Civile, Ordinanza n. 09721/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall'incarico professionale conferito a un commercialista per la gestione della contabilità e della consulenza del lavoro di una società. In seguito a verifica fiscale relativa all'annualità 2010, l'Agenzia delle Entrate contestava alla società ricavi non dichiarati, ricostruiti anche attraverso i saldi negativi del conto cassa contanti. Gli attori assumevano che tali irregolarità contabili fossero riconducibili a negligenza del professionista, il quale avrebbe redatto il libro cassa in modo errato e non avrebbe avvertito i clienti dei possibili rilievi fiscali. Chiedevano il risarcimento delle maggiori imposte, contributi e sanzioni subiti. Il Tribunale e la Corte d'appello rigettavano la domanda ritenendo non provato il nesso causale tra la condotta del commercialista e l'accertamento fiscale, nonché non dimostrato un danno risarcibile. In Cassazione i ricorrenti articolavano sette motivi: (1) violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. per avere la Corte d'appello posto a loro carico la prova del nesso causale; (2) violazione degli artt. 1218, 1176, 2230 e 2236 c.c. e omessa pronuncia, sostenendo che il commercialista non si era limitato a trascrivere dati del cliente ma aveva elaborato dati contabili aberranti; (3) violazione degli artt. 1218, 1176, 2203, 2697 c.c. e dell'art. 24 Cost., per asserita inversione dell'onere probatorio sulla produzione della prima nota; (4) violazione dell'art. 2729 c.c., dell'art. 132 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, per non avere la Corte valutato le risultanze della CTU e altri elementi fattuali; (5) violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c. e del criterio del più probabile che non, per avere escluso il nesso causale tra studio di settore, controllo fiscale e danno; (6) ulteriori censure su art. 2709 c.c., art. 39 d.P.R. 600/1973, omesso esame e motivazione apparente, relative alla rilevanza probatoria del libro cassa e degli accertamenti fiscali; (7) violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c. e dell'art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973, sostenendo che l'esito del processo tributario sarebbe comunque un danno risarcibile perché conseguenza dell'inadempimento professionale. La Cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi, ribadendo che anche nella responsabilità contrattuale il danneggiato deve provare il nesso causale tra condotta del professionista ed evento di danno; ha inoltre escluso la possibilità di rivalutare in sede di legittimità il merito delle prove e ha applicato il divieto di cui all'art. 348-ter c.p.c. quanto alle censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità risarcitoria del commercialista, ritenendo non dimostrati né il nesso di causalità materiale tra le irregolarità contabili e l'accertamento fiscale, né un danno economicamente risarcibile imputabile alla condotta professionale. Ha altresì condannato i ricorrenti alle spese di lite, all'ulteriore importo per il contributo unificato e al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 3, c.p.c., in favore del controricorrente.
Norme richiamate
Anche in tema di responsabilità contrattuale il creditore/danneggiato deve provare il nesso causale tra la condotta inadempiente e il pregiudizio lamentato; il debitore prova l'esatto adempimento o l'impossibilità non imputabile solo dopo tale allegazione/prova.
L'onere della prova del nesso causale tra inadempimento e danno grava sulla parte che agisce per il risarcimento.
Richiamato in relazione alla diligenza professionale, ma la Corte non ha ritenuto che la sua violazione fosse dimostrata in modo decisivo ai fini del nesso causale.
Norma richiamata per qualificare il rapporto professionale di prestazione d'opera intellettuale.
Norma richiamata nei motivi, senza che la Corte ne abbia tratto conseguenze favorevoli ai ricorrenti.
La doglianza di omessa pronuncia è stata ritenuta non fondata/inammissibile perché la questione implicava una rivalutazione del merito e non una reale omissione decisoria.
Le presunzioni semplici possono essere utilizzate, ma le censure sul loro governo non possono tradursi in richiesta di nuova valutazione dei fatti in cassazione.
La dedotta mancanza di motivazione è stata esclusa; le censure erano in realtà dirette a ottenere una diversa ricostruzione fattuale.
Il danno risarcibile richiede un collegamento eziologico e l'effettiva derivazione patrimoniale dal fatto imputato.
Richiamato come base del ragionamento sulla causalità materiale e sull'incidenza di fattori estranei alla condotta del debitore o del danneggiato.
Le censure sono state dichiarate inammissibili quando non riportavano puntualmente gli atti e i passaggi rilevanti del giudizio di merito.
In presenza di doppia conforme è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. se non si dimostra una differente base fattuale delle due decisioni.
Richiamato con riferimento ai vari motivi di ricorso; la Corte ha distinto le vere violazioni di legge dalle doglianze di merito mascherate da violazione normativa.
Norma evocata dai ricorrenti sulle modalità di accertamento induttivo, ma ritenuta non decisiva ai fini della responsabilità del commercialista.
La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata, per la manifesta infondatezza e ripetitività delle censure.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato disposto il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nella responsabilità contrattuale del professionista, il creditore che agisce per danni deve provare non solo l'inadempimento allegato, ma anche il nesso causale tra la condotta e il pregiudizio lamentato.
- Il debitore professionista è tenuto a dimostrare l'esatto adempimento o l'impossibilità della prestazione solo dopo che l'attore abbia assolto l'onere di dimostrare il collegamento causale tra la prestazione inesatta e il danno.
- La distinzione tra causalità materiale e imputazione soggettiva impone di verificare prima se la condotta abbia prodotto l'evento dannoso e poi se esso sia imputabile al convenuto; la sola negligenza non basta se manca il danno causalmente riconducibile.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure sulla valutazione delle prove in deduzioni di violazione di legge; la richiesta di una nuova lettura del materiale istruttorio è inammissibile.
- In caso di doppia conforme, il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è deducibile se il ricorrente non dimostra che le sentenze di primo e secondo grado si fondano su differenti presupposti fattuali.
- Non ogni irregolarità contabile o ogni inadempimento professionale genera automaticamente un danno risarcibile: occorre dimostrare che da quella specifica condotta sia derivato un effettivo pregiudizio patrimoniale.
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