Cassazione Civile, Ordinanza n. 18793/2022 del 10/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda il pagamento dell'indennità di pronta disponibilità a un dirigente medico per il periodo 2006-2010. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda del medico e condannato l'azienda sanitaria a corrispondere l'indennità nella misura di euro 41,32 per turno, anziché nel minor importo di euro 20,66 previsto dalla contrattazione nazionale. La Corte d'appello aveva confermato la decisione ritenendo efficace e vincolante una delibera aziendale del 1999 che aveva elevato l'importo dell'indennità, nonché rilevando che l'azienda non avesse provato l'asserita indisponibilità del fondo. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 55 del CCNL dirigenza medica SSN 2002-2005 e dell'art. 51 del CCNL 1998-2001, sostenendo che l'aumento dell'indennità era subordinato a un accordo collettivo decentrato e alla capienza del fondo aziendale, e che un regolamento/atto aziendale non poteva fondare un diritto soggettivo al trattamento migliorativo in assenza delle condizioni previste dalla contrattazione collettiva. Il controricorrente ha eccepito anche l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito dei contratti collettivi, eccezione respinta dalla Corte.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità. Nel merito ha accolto il ricorso dell'azienda sanitaria, richiamando un orientamento già affermato in precedenti analoghi: la contrattazione nazionale aveva sì rimesso alla contrattazione integrativa la rideterminazione in aumento dell'indennità di pronta disponibilità, ma sempre entro i limiti delle disponibilità del fondo aziendale e con efficacia temporalmente limitata della contrattazione decentrata. Ne consegue che un atto deliberativo risalente al 1999 non è idoneo, da solo, a fondare il diritto al maggior importo per gli anni successivi, se non vi sia un successivo intervento della contrattazione integrativa che lo richiami e ne verifichi la compatibilità con le risorse disponibili. La Corte ha inoltre ribadito che, nel pubblico impiego contrattualizzato, i trattamenti economici possono essere attribuiti solo nei limiti e alle condizioni previste dai contratti collettivi, e che, quando il diritto è subordinato a una condizione sospensiva, l'onere di provarne l'avveramento grava su chi lo invoca. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha deciso nel merito rigettando l'originaria domanda del medico. Ha compensato integralmente le spese dell'intero processo e ha escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Gli oneri di specifica indicazione e deposito dei contratti collettivi non si estendono al contratto disciplinato dal d.lgs. n. 165/2001, per la sua particolare natura e pubblicità.
Come per l'art. 366 n. 6 c.p.c., non opera nei medesimi termini per il contratto collettivo del pubblico impiego contrattualizzato.
La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto.
La Corte ha rinviato alla motivazione di precedenti decisioni analoghe, richiamandole per relationem.
La contrattazione integrativa deve rispettare i vincoli dei contratti collettivi nazionali e quelli derivanti dalle disponibilità di bilancio e dagli strumenti di programmazione dell'amministrazione.
L'onere di provare l'avveramento della condizione sospensiva grava su chi intende far valere il diritto dipendente da tale condizione.
Poiché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso direttamente nel merito dopo la cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Richiamata quale norma modificativa dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
art. 17 CCNL dirigenza medica SSN 2002-2005
Invocato dalla ricorrente per sostenere i limiti alla corresponsione dell'indennità di pronta disponibilità.
art. 55 CCNL dirigenza medica SSN 2002-2005
Invocato dalla ricorrente in combinazione con l'art. 17 per escludere il diritto al maggior importo.
art. 51 CCNL 1998-2001
Invocato dalla ricorrente quale base della disciplina della pronta disponibilità e dei limiti al suo aumento.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato i trattamenti economici possono essere riconosciuti solo se previsti dalla contrattazione collettiva e alle condizioni da questa stabilite; un atto unilaterale dell'amministrazione non è di per sé sufficiente a fondare un diritto al trattamento migliorativo.
- Quando la contrattazione nazionale subordina l'aumento di un emolumento alla contrattazione integrativa e alla capienza del fondo aziendale, il diritto al maggiore importo non sorge automaticamente in base a una delibera amministrativa pregressa, ma richiede un successivo e valido intervento negoziale compatibile con le risorse disponibili.
- Se il diritto fatto valere è condizionato sospensivamente al verificarsi di un evento futuro e incerto, l'onere di provare l'avveramento della condizione grava sulla parte che pretende il diritto.
- Nel processo civile di legittimità, quando la soluzione giuridica è definita e non servono ulteriori accertamenti in fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, gli oneri di deposito e specifica indicazione dei contratti collettivi ex artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c. non operano allo stesso modo che per i contratti di diritto comune, data la particolare disciplina di pubblicità e formazione dei contratti collettivi del settore.
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