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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00731/2025 del 11/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La società concessionaria ha impugnato dinanzi alla giurisdizione tributaria avvisi di accertamento emessi dalla Regione per l’imposta regionale sulle concessioni relative a servizi pubblici e attività portuali. In primo grado il ricorso era stato accolto solo limitatamente alla prescrizione del canone versato il 20 febbraio 2012 per una specifica concessione; la CTR ha poi rigettato gli appelli riuniti della contribuente. Con il ricorso per cassazione la società ha articolato cinque motivi: i primi, il secondo e il quarto contestavano la disciplina dell’imposta e la sua applicazione, sostenendo che la norma secondaria non potesse determinare la base imponibile in modo conforme alla riserva di legge; il terzo deduceva violazione degli obblighi motivazionali degli avvisi, per asserita mancanza di adeguata indicazione dei presupposti della pretesa; il quinto denunciava l’omesso esame della questione relativa alla prescrizione dell’integrazione del canone e alla mancata rideterminazione del quantum dovuto.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i primi, il secondo e il quarto motivo, richiamando l’orientamento già consolidato secondo cui, in tema di imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso di beni demaniali e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio regionale, l’art. 4 del d.l. n. 400 del 1993, conv. dalla l. n. 494 del 1993, è conforme all’art. 23 Cost. perché la legge primaria fissa gli elementi essenziali del tributo e rinvia alla normativa secondaria solo per la determinazione dell’ammontare della base imponibile, senza consentire canoni inferiori a quelli risultanti dal decreto. Ha inoltre osservato che, nel caso concreto, non era necessaria una preventiva liquidazione dell’imposta da parte della Regione, poiché l’imposta risultava già determinata nella concessione e l’avviso di accertamento serviva a far valere la pretesa tributaria. Il terzo motivo è stato respinto perché gli avvisi riportavano concessione, canone, aliquota e sanzioni, sicché la motivazione era sufficiente anche se per relationem; è stato richiamato il principio per cui, nel processo tributario, l’omessa allegazione o ostensione di un documento non incide sulla validità dell’atto se la motivazione è adeguata. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato in modo dubitativo e comunque riferito a un vizio processuale; in ogni caso è stato ritenuto generico, poiché non dimostrava che la questione della prescrizione dell’integrazione del canone fosse stata proposta già nel ricorso introduttivo, e la sentenza impugnata dava atto dell’eccezione di tardività sollevata dalla Regione e della rideterminazione del quantum con detrazione dell’importo prescritto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con statuizione sul raddoppio del contributo unificato se dovuto e senza spese per la mancata costituzione della Regione.

Norme richiamate

  • art. 23 Cost.

    La riserva relativa di legge è rispettata quando la legge primaria stabilisce gli elementi essenziali del tributo e demanda alla fonte secondaria solo aspetti di quantificazione, entro limiti predeterminati.

  • art. 4 del d.l. n. 400 del 1993, conv. dalla l. n. 494 del 1993

    È legittimo il rinvio alla normativa secondaria per la determinazione dell’ammontare della base imponibile dell’imposta regionale sulle concessioni, purché non si applichino canoni inferiori a quelli dovuti in base al decreto.

  • art. 2 della l. n. 281 del 1970

    La disciplina primaria fissa presupposto impositivo, soggetti passivi, base imponibile, aliquota e sanzioni.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con l’orientamento di legittimità.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    È inammissibile il motivo che non offra argomenti idonei a superare un orientamento giurisprudenziale consolidato conforme alla decisione impugnata.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    La motivazione dell’avviso di accertamento è sufficiente se indica gli elementi essenziali della pretesa tributaria, anche per relationem.

  • art. 3 L. n. 241 del 1990

    L’obbligo di motivazione dell’atto amministrativo è soddisfatto quando il destinatario è posto in condizione di comprendere presupposti e ragioni della pretesa.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso può denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziali o processuali.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    L’omessa pronuncia o il vizio processuale devono essere specificamente dedotti; non è sufficiente un richiamo generico.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio denunciabile riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non un mero fatto processuale prospettato in termini dubitativi.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; la censura di omessa pronuncia va però proposta in modo specifico.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Introduce il meccanismo del raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In materia di imposta regionale sulle concessioni demaniali, la disciplina primaria può legittimamente rinviare alla fonte secondaria per la quantificazione della base imponibile, purché il legislatore abbia già fissato gli elementi essenziali del tributo e il rinvio non consenta di determinare prelievi inferiori ai parametri legali.
  • L’avviso di accertamento tributario non richiede necessariamente un precedente atto di liquidazione dell’ente se la pretesa risulta già determinabile dal titolo concessorio e l’atto impositivo serve a formalizzare la richiesta fiscale.
  • Nel processo tributario la motivazione dell’avviso è sufficiente quando indica gli elementi essenziali della pretesa, anche per relationem; l’eventuale mancata allegazione o ostensione di documenti non incide sulla validità dell’atto se il contribuente è posto in grado di comprendere la pretesa e di difendersi.
  • Il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge deve essere specifico: occorre confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e, se la soluzione è conforme a un orientamento consolidato, fornire argomenti idonei a mutarlo.
  • Il vizio di omessa pronuncia o di omesso esame deve essere dedotto in modo puntuale e riferito a questioni effettivamente introdotte nel giudizio di merito; non è sufficiente una censura generica o formulata in termini dubitativi, specie quando la questione non risulti proposta nel ricorso introduttivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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