Cassazione Civile, Ordinanza n. 00726/2025 del 11/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda quattro avvisi di accertamento IMU emessi dal Comune per il parziale pagamento dell’imposta relativa agli anni 2012-2015 su due unità immobiliari di proprietà della società, classificate in categoria A/7 e recanti annotazione catastale di ruralità. In primo grado e in appello i ricorsi della contribuente erano stati rigettati, ritenendosi che l’annotazione di ruralità non bastasse, ai fini IMU, a dimostrare la strumentalità agricola dei fabbricati, e che non fosse provata l’effettiva destinazione strumentale degli immobili. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: (1) violazione di legge per difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il Comune non potesse contestare il requisito di ruralità senza impugnare il classamento catastale; (2) violazione di legge per tardività dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva; (3) violazione dell’art. 9, comma 3-bis, d.l. 557/1993, assumendo che l’annotazione di ruralità nei registri catastali fosse sufficiente a fondare l’esenzione IMU; (4) omesso esame di documenti che proverebbero la strumentalità dei fabbricati. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo sul difetto di legittimazione passiva, assorbito il secondo e il quarto, e fondato il terzo, affermando che, in tema di IMU, l’annotazione catastale della ruralità, effettuata secondo la procedura prevista, equivale al riconoscimento del requisito con effetti retroattivi e impedisce di rimettere in discussione il requisito stesso nel giudizio sull’imposta.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso della contribuente contro gli avvisi di accertamento IMU. Ha inoltre compensato le spese dell’intero giudizio, rilevando che l’orientamento di legittimità sulla rilevanza dell’annotazione catastale si è consolidato nel corso della causa. Il primo motivo è stato rigettato, il secondo e il quarto sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato per le doglianze di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il vizio denunciato per l’omesso esame di documenti asseritamente decisivi.
art. 9, comma 3-bis, d.l. 30 dicembre 1993, n. 557
Individua i requisiti di ruralità dei fabbricati strumentali all’attività agricola.
art. 23, comma 1-bis, d.l. 30 dicembre 2008, n. 207
Nel regime ICI rilevava l’assetto esonerativo fondato sulla classificazione catastale rurale.
art. 13, comma 8, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
Prevede il regime IMU di favore per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
art. 7, comma 2-bis, d.l. 13 maggio 2011, n. 70
Consente la domanda di variazione catastale per ottenere il riconoscimento della ruralità e la classificazione nelle categorie A/6 o D/10.
art. 13, comma 14-bis, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
Stabilisce che le domande di variazione catastale producono gli effetti del riconoscimento della ruralità, mantenendo fermo il classamento originario degli immobili abitativi.
art. 1, d.m. 26 luglio 2012
Prevede l’apposizione di una specifica annotazione negli atti catastali per i fabbricati rurali non censiti in categoria D/10.
art. 2, comma 5-ter, d.l. 31 agosto 2013, n. 102
Attribuisce all’annotazione catastale e alla domanda di variazione gli effetti del riconoscimento della ruralità con decorrenza retroattiva dal quinto anno antecedente.
art. 1, comma 708, l. 27 dicembre 2013, n. 147
Dal 2014 esclude l’IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
art. 5, d.m. Economia e Finanze 26 luglio 2016
Richiama la specifica annotazione come forma di registrazione dell’esito del procedimento di riconoscimento o diniego della ruralità.
Massime di principio
- In tema di IMU sui fabbricati rurali, quando il procedimento catastale si è concluso con la specifica annotazione di ruralità prevista dalla disciplina speciale, tale annotazione è il dato decisivo ai fini dell’esenzione e produce gli effetti di riconoscimento del requisito anche retroattivamente, nei limiti di legge.
- Se un immobile è già assistito da annotazione catastale di ruralità apposta secondo la procedura normativa, l’ente impositore non può nel giudizio sull’IMU rimettere in discussione il requisito di ruralità, dovendo fare affidamento sul dato catastale risultante.
- Nel regime ICI e nel successivo regime IMU la rilevanza della ruralità dipende dalla classificazione e/o annotazione catastale secondo la procedura prevista dal legislatore; la mera allegazione di concreta strumentalità non sostituisce, quando la legge lo richiede, l’esito formale del procedimento catastale.
- La legittimazione passiva del Comune è pienamente sussistente nelle controversie aventi ad oggetto avvisi di accertamento IMU, mentre il tema della rendita o del classamento catastale appartiene a un diverso piano contenzioso, in cui l’ente locale non ha autonoma legittimazione come parte della lite sulla rendita.
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