Cassazione Civile, Ordinanza n. 00725/2025 del 11/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento emesso da un Comune per omesso versamento dell’IMU relativa all’anno 2013, riferita alla determinazione del valore di terreni qualificati come aree fabbricabili. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato, affermando in sintesi che ai fini del valore rilevava la mera potenzialità edificatoria e che il valore comunale derivava da un procedimento di stima coerente con la giurisprudenza di legittimità. In cassazione la contribuente proponeva due motivi: con il primo deduceva violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992, oltre a vizio di motivazione apparente e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la sentenza non avesse indicato i criteri effettivamente utilizzati dal Comune per calcolare il valore venale del terreno; con il secondo deduceva violazione delle norme sulle sanzioni e sugli interessi e ancora omessa pronuncia/omessa motivazione, lamentando che la CTR non avesse esaminato la censura sulla illegittima applicazione di sanzioni e interessi, già proposta in primo grado e reiterata in appello.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto fondato il primo perché la motivazione della CTR era meramente apparente: pur richiamando correttamente il criterio della potenzialità edificatoria, non indicava alcuno dei parametri legali previsti dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992 per la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili, né spiegava su quali elementi si fondasse il valore attribuito dal Comune. Ha ritenuto fondato anche il secondo motivo perché la CTR non aveva dato conto della domanda relativa a sanzioni e interessi, questione ritualmente devoluta e decisiva ai fini del quantum della pretesa. Conseguentemente la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la sussistenza dei presupposti impositivi e le domande riproposte, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992
"Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche"
La determinazione del valore delle aree fabbricabili deve avvenire tenendo conto dei criteri legali indicati dalla norma; non è sufficiente un generico richiamo alla potenzialità edificatoria senza esplicitare i parametri concretamente applicati.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Sono stati dedotti vizi di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi/omessa motivazione.
art. 132 c.p.c.
Richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente o di mancanza di motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione.
art. 327, primo comma, c.p.c.
È stato applicato per verificare la tempestività del ricorso in cassazione nel termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza non notificata.
art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale norma che rinvia al termine di impugnazione rilevante nel processo tributario.
art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997
Invocato dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle sanzioni tributarie.
art. 31 della l. n. 289 del 2002
Invocato dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle sanzioni/interessi nel contenzioso tributario.
art. 10 della l. n. 212 del 2000
Invocato dalla ricorrente a sostegno della censura sulle sanzioni e sugli interessi.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve superare il minimo costituzionale e consentire il controllo logico-giuridico della decisione; in caso contrario è apparente.
Massime di principio
- Nella determinazione del valore venale delle aree fabbricabili ai fini IMU/Ici, il giudice di merito deve confrontarsi con tutti i criteri legali previsti dalla disciplina applicabile; una motivazione che si limiti a richiamare in astratto la potenzialità edificatoria è apparente se non spiega i parametri concretamente utilizzati.
- La motivazione è apparente, e quindi censurabile in cassazione, quando la sentenza contiene un’esposizione solo grafica delle ragioni della decisione ma non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- La sentenza che ometta di esaminare una domanda o un motivo ritualmente riproposto in appello su un profilo incidente sul quantum deve essere cassata per difetto di motivazione/omessa pronuncia.
- Nel giudizio tributario, la tempestività del ricorso per cassazione va verificata applicando il termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza non notificata, secondo il rinvio operato dalla disciplina processuale tributaria.
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