Cassazione Civile, Ordinanza n. 00722/2025 del 11/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un preavviso di iscrizione ipotecaria relativo a pretese tributarie riferite ad annualità pregresse e a tassa automobilistica, nonché da ulteriori atti esecutivi e riscossivi menzionati nel fatto. Dopo che la contribuente aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento dell'impugnazione dell'atto di ipoteca con condanna alle spese, l'Ufficio aveva proposto appello limitatamente ad una delle cartelle; nel corso del giudizio di secondo grado aveva poi cancellato l'ipoteca e rinunciato al gravame chiedendo la compensazione delle spese. La contribuente chiedeva che le spese le fossero liquidate ai sensi dell'art. 44 d.lgs. 546/1992. La CTR dichiarava l'estinzione del giudizio liquidando alla parte appellata 500 euro per entrambi i gradi di lite. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle norme sul processo tributario, perché la CTR aveva liquidato anche le spese del primo grado nonostante fosse stata chiesta solo la liquidazione di quelle del grado di appello e, in assenza di appello incidentale sul capo spese, la rinuncia all'appello principale aveva fatto passare in giudicato la statuizione sulle spese di primo grado; 2) violazione dell'art. 2233 c.c. e del D.M. n. 55/2014, perché la liquidazione di 500 euro era inferiore ai minimi tariffari e non era stata adeguatamente motivata la drastica riduzione rispetto alla nota spese depositata; 3) violazione degli artt. 93 e 112 c.p.c., per omessa distrazione delle spese in favore dei difensori, pur richiesta nel giudizio di merito.
La decisione
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo, dichiara inammissibile il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché provveda nuovamente alla liquidazione delle spese limitatamente al giudizio di appello, applicando i criteri e i minimi dei parametri forensi e motivando adeguatamente l'eventuale riduzione rispetto alla nota spese. La Corte precisa anche che il capo sulle spese di primo grado era coperto da giudicato, non essendo stato impugnato con appello incidentale, sicché la CTR non poteva estenderne la liquidazione. Quanto alla distrazione delle spese, la doglianza è dichiarata inammissibile perché il relativo vizio è emendabile con correzione di errore materiale e non con impugnazione ordinaria. Sono liquidate anche le spese del giudizio di legittimità in sede di rinvio.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda; la CTR ha commesso ultrapetizione liquidando spese anche per il primo grado quando era stata chiesta solo la liquidazione del grado di appello.
art. 51 d.lgs. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente insieme alle norme sulle impugnazioni; nel caso è evocato per sostenere i limiti del devolutum e l'effetto della rinuncia all'appello sul capo non impugnato.
artt. 325 e 327 c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente a sostegno dell'effetto del passaggio in giudicato del capo non devoluto o non impugnato.
art. 2233 c.c.
La liquidazione del compenso professionale deve rispettare i parametri applicabili e non può essere arbitraria o irrisoria rispetto alla nota spese prodotta.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55
I parametri forensi, quando applicati, non consentono di scendere al di sotto dei minimi previsti in assenza di diversa convenzione.
D.M. 8 marzo 2018, n. 37
Modifica i parametri del D.M. 55/2014 e conferma la rilevanza dei minimi tariffari nel caso di liquidazione giudiziale delle spese.
art. 93 c.p.c.
La richiesta di distrazione delle spese non integra una domanda autonoma e l'omessa distrazione è sanabile con il procedimento di correzione degli errori materiali.
artt. 287 e ss. c.p.c.
Il vizio relativo alla mancata distrazione delle spese deve essere fatto valere mediante correzione di errore materiale, non con ricorso ordinario.
art. 44 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma invocata per la liquidazione delle spese in caso di estinzione del giudizio tributario a seguito di rinuncia al gravame.
Massime di principio
- Nel processo tributario, se l'appello principale viene rinunciato senza impugnazione incidentale sul capo relativo alle spese di primo grado, quel capo passa in giudicato e il giudice di appello non può rideterminarlo d'ufficio.
- La liquidazione delle spese legali deve rispettare il perimetro della domanda: il giudice non può attribuire anche spese non richieste dalla parte vittoriosa, pena ultrapetizione.
- Quando la liquidazione avviene secondo i parametri forensi, il giudice non può scendere sotto i minimi tabellari se non nei limiti e con le motivazioni consentite dall'ordinamento; una riduzione marcata richiede adeguata motivazione sulle voci espunte o ridotte.
- A fronte di una nota spese specifica, la liquidazione globale e sensibilmente inferiore deve essere sorretta da una motivazione idonea a giustificare la decurtazione operata.
- L'omessa distrazione delle spese in favore del difensore non va fatta valere con impugnazione ordinaria, ma con il rimedio della correzione dell'errore materiale, perché non costituisce autonoma domanda di merito.
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