Cassazione Civile, Ordinanza n. 00723/2025 del 11/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato tre avvisi di accertamento con cui gli venivano imputati, quale socio al 100% di una società, redditi non dichiarati derivanti da utili extracontabili, in conseguenza di precedenti recuperi fiscali effettuati nei confronti della società per costi ritenuti indeducibili e relativi a operazioni inesistenti. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente. In appello l’Ufficio aveva proposto gravame, ma la CTR lo aveva dichiarato inammissibile perché l’atto di appello notificato al contribuente era difforme da quello depositato in cancelleria, essendo quest’ultimo riferito a un soggetto diverso. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione contro la declaratoria di inammissibilità e, con il ricorso principale, ha censurato anche la compensazione delle spese del grado di appello disposta senza motivazione. L’Agenzia delle Entrate ha resistito e ha proposto ricorso incidentale deducendo la nullità della sentenza per violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la mera difformità tra atto notificato e atto depositato non comporta inammissibilità se il destinatario ha comunque potuto difendersi nel merito; nel caso concreto il contribuente aveva infatti svolto articolate controdeduzioni, sicché non vi era stata alcuna lesione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo errata la declaratoria di inammissibilità dell’appello pronunciata dalla CTR. Ha affermato che, nel processo tributario, la difformità tra atto di appello notificato e atto depositato determina inammissibilità solo se sia sostanziale e idonea a impedire la comprensione dell’impugnazione e l’esercizio del diritto di difesa; nel caso di specie, invece, il contribuente aveva comunque compreso l’oggetto del gravame e aveva svolto difese compiute. Il ricorso principale del contribuente è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. n. 546/1992
nel giudizio di appello tributario, la sanzione di inammissibilità per difformità tra atto notificato e atto depositato opera solo se la difformità è sostanziale e incide concretamente sul contraddittorio e sul diritto di difesa; non basta la mera divergenza formale.
art. 22, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
la mancanza di attestazione di conformità non rileva di per sé; conta l’effettiva difformità tra atto depositato e atto notificato, da valutarsi in concreto in relazione alla comprensione dell’impugnazione e alla tutela difensiva della controparte.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma evocata a fondamento del motivo di ricorso incidentale per nullità della sentenza per violazione di norme processuali.
artt. 156 e 164 c.p.c.
richiamati per escludere la sanatoria del vizio nei casi di inammissibilità, pur ribadendo che l’interpretazione delle cause di inammissibilità deve essere restrittiva e coerente con il diritto di difesa.
art. 111 Cost.
usato come parametro del giusto processo e della strumentalità delle forme, imponendo letture che evitino formalismi non giustificati da esigenze difensive.
art. 16, commi 2 e 3, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per chiarire che l’onere di conformità riguarda il caso di notificazione diretta o a mezzo posta dell’atto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sanzione dell’inammissibilità per difformità tra atto notificato e atto depositato va applicata in modo restrittivo e solo quando la divergenza sia tale da impedire al destinatario la completa comprensione dell’impugnazione e quindi l’esercizio effettivo del diritto di difesa.
- La mera difformità formale tra l’atto notificato e quello depositato non è sufficiente a determinare l’inammissibilità: occorre una verifica in concreto dell’incidenza della divergenza sul contraddittorio e sullo svolgimento della difesa.
- Il principio di strumentalità delle forme processuali impone al giudice di verificare se la deviazione dal modello legale abbia realmente impedito il raggiungimento dello scopo dell’atto; in difetto di pregiudizio concreto, il formalismo non può prevalere sulla tutela giurisdizionale effettiva.
- Anche quando la difformità è totale, l’inammissibilità non discende automaticamente: il giudice deve accertare se la parte destinataria abbia comunque compreso il contenuto dell’impugnazione e potuto replicare compiutamente.
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