Cassazione Civile, Ordinanza n. 00724/2025 del 11/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società aveva utilizzato in compensazione, negli anni 2012 e 2013, crediti d’imposta agevolata per gasolio per autotrazione e per l’acquisto di beni strumentali nelle aree svantaggiate senza presentare il relativo quadro RU della dichiarazione dei redditi. A seguito di accesso presso la sede sociale, l’Ufficio contestava l’assenza dei presupposti del diritto alla compensazione e irrogava la sanzione prevista dall’art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 471/1997, nella misura del 100% del credito ritenuto inesistente. La società impugnava l’atto sostenendo che il credito fosse solo non spettante e che, quindi, dovesse applicarsi la sanzione del 30% prevista dalla disciplina ratione temporis applicabile. La CTP accoglieva il ricorso; la CTR confermava, ma con motivazione molto sintetica e per relationem. In cassazione l’Agenzia deduceva, con il primo motivo, nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione ex art. 132 n. 4 c.p.c. e norme processuali tributarie, lamentando che la CTR avesse affermato in modo apodittico l’illegittimità della sanzione al 100% senza indicare le norme applicabili né le ragioni della qualificazione del credito come non spettante. Con il secondo motivo deduceva violazione di norme sulle sanzioni tributarie, ma tale motivo è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, ritenendolo specificamente articolato e non colpito dalla preclusione della cd. doppia conforme, poiché i motivi non erano formulati ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Ha quindi accolto il primo motivo, rilevando che la motivazione della CTR era solo apparente: la sentenza di appello si limitava a richiamare la decisione di primo grado e ad affermazioni apodittiche, senza esporre il percorso logico-giuridico, senza indicare le disposizioni succedutesi nel tempo, la norma concretamente applicabile e le ragioni per cui la sanzione del 100% non fosse applicabile. È stato quindi cassato il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia, anche verificando l’eventuale applicabilità della normativa sopravvenuta in materia di sanzioni, e provveda sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471/1997
sanzione nella misura del 100% del credito inesistente; sanzione nella misura del 30% per il credito non spettante
La Corte non decide nel merito quale sia la sanzione corretta, ma afferma che il giudice di merito deve motivare in modo chiaro la qualificazione del credito e la conseguente disciplina sanzionatoria applicabile, anche alla luce della normativa sopravvenuta.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Il ricorso alla procedura automatizzata non esclude, di per sé, la rilevanza di un successivo approfondimento istruttorio; il giudice di appello avrebbe dovuto spiegare perché tale attività non fosse valorizzabile.
nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione
La sentenza è nulla quando la motivazione, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione.
È richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. quale parametro della sufficienza e chiarezza della motivazione.
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
Il vizio denunciato attiene alla nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
Il secondo motivo è stato prospettato come violazione di legge, ma è stato assorbito dall’accoglimento del primo.
Il ricorso è stato ritenuto sufficientemente specifico e conforme ai requisiti di ammissibilità.
La preclusione derivante dalla doppia conforme opera solo per il motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., non per i motivi proposti nel caso di specie.
Norma richiamata nel secondo motivo, rimasto assorbito.
art. 27, comma 18, d.lgs. n. 185/98
Norma richiamata nel secondo motivo, rimasto assorbito.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando sia meramente assertiva o tautologica e non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice dia conto, con autonoma valutazione critica, delle ragioni della conferma della decisione richiamata e dei motivi di impugnazione.
- Il giudice di appello deve confrontarsi con i motivi di gravame e spiegare perché li ritenga infondati; il mero richiamo alla decisione di primo grado non basta se non chiarisce le ragioni della conferma.
- La preclusione della cd. doppia conforme opera soltanto rispetto al vizio motivazionale denunciato ex art. 360, n. 5, c.p.c., non quando il ricorso deduca nullità della sentenza o violazione di legge.
- In materia di sanzioni tributarie, la qualificazione del credito come 'inesistente' o 'non spettante' richiede una motivazione specifica in ordine ai presupposti di fatto e di diritto e alla disciplina temporale applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00721/2025 del 11/01/2025
- ordinanza_civile · 11 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00722/2025 del 11/01/2025
- ordinanza_civile · 11 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00723/2025 del 11/01/2025
- ordinanza_civile · 11 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00725/2025 del 11/01/2025
- ordinanza_civile · 11 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00726/2025 del 11/01/2025
- ordinanza_civile · 11 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00727/2025 del 11/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →