Cassazione Civile, Ordinanza n. 00721/2025 del 11/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2015, fondato su presunte irregolarità contabili e su un accertamento induttivo ritenuto dall'Ufficio necessario per l'inattendibilità delle scritture, con recupero di maggiori ricavi e IVA; sul presupposto della ristretta base sociale, aveva poi imputato al socio di maggioranza un reddito da partecipazione ex art. 47 TUIR. La società e il socio avevano impugnato gli avvisi, sostenendo che la vendita sottocosto delle merci dipendeva dalla liquidazione del magazzino e che l'Ufficio si fosse basato solo sul PVC della Guardia di Finanza. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, che la CTR avesse erroneamente qualificato l'accertamento come induttivo puro anziché analitico-induttivo, con conseguente falsa applicazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c.; con il secondo motivo ha lamentato omesso esame di prove documentali (fatture e altra documentazione) che dimostravano la vendita sottocosto di tutta o parte della merce; con il terzo motivo, riferito al socio, ha dedotto difetto di motivazione della sentenza di appello. Il socio ha inoltre chiesto l'estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente alla posizione del socio che aveva aderito alla definizione agevolata, con assorbimento del terzo motivo di ricorso. Ha poi ritenuto tempestivo e quindi ammissibile il controricorso dell'Agenzia delle Entrate, perché il termine per proporlo doveva essere computato tenendo conto della sospensione di 11 mesi prevista dalla legge n. 197/2022. Nel merito, ha rigettato il primo motivo della società, confermando che l'accertamento era stato correttamente qualificato come induttivo puro ex art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973, legittimante l'uso di presunzioni supersemplici e ponendo a carico del contribuente la prova contraria. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR aveva affermato in modo incompatibile che la contribuente non avesse provato la vendita sottocosto di tutte le merci, pur lasciando intendere che una parte di tali vendite sottocosto fosse stata dimostrata; ne è derivato che l'avviso non poteva essere confermato integralmente, ma doveva essere ridotto per la parte corrispondente ai beni effettivamente venduti sottocosto. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. 600/1973
comma 1, lett. d) e comma 2
Distingue tra accertamento analitico-induttivo e accertamento induttivo puro: il primo presuppone inattendibilità parziale delle scritture e consente presunzioni gravi, precise e concordanti; il secondo presuppone inattendibilità complessiva e consente di prescindere dalle scritture contabili sulla base di presunzioni supersemplici.
art. 32 d.P.R. 600/1973
Richiamato come base normativa dell'avviso di accertamento insieme alle altre disposizioni fiscali applicate dall'Ufficio.
art. 40 d.P.R. 600/1973
Richiamato tra le norme poste a fondamento dell'atto impositivo.
art. 51 d.P.R. 633/1972
Richiamato tra le norme poste a fondamento dell'atto impositivo ai fini IVA.
art. 54 d.P.R. 633/1972
Richiamato tra le norme poste a fondamento dell'atto impositivo ai fini IVA.
art. 47 d.P.R. 917/1986
Richiamato per imputare al socio di maggioranza il reddito distribuito per presunzione nella società a ristretta base sociale.
art. 7 L. 212/2000
Invocato dalla contribuente come parametro del dedotto difetto di motivazione dell'avviso.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova nella contestazione dell'accertamento tributario.
art. 2727 c.c.
Richiamato come norma sulla presunzione semplice, distinta però dalla presunzione supersemplice ammessa nell'accertamento induttivo puro.
art. 2729 c.c.
Richiamato per chiarire che le presunzioni gravi, precise e concordanti sono richieste nell'accertamento analitico-induttivo, non in quello induttivo puro.
art. 115 c.p.c.
Invocato per censurare la mancata valutazione delle prove documentali offerte dalla contribuente.
art. 116 c.p.c.
Invocato per censurare la pretesa errata valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito.
art. 132 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo, assorbito per effetto dell'estinzione della posizione del socio.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo, assorbito per effetto dell'estinzione della posizione del socio.
art. 360 c.p.c.
Richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
art. 370 c.p.c.
La Corte ha ritenuto tempestivo il controricorso dell'Ufficio alla luce del computo della sospensione prevista dalla legge speciale.
art. 1, comma 198, L. 197/2022
Base della domanda di definizione agevolata presentata dal socio per ottenere l'estinzione del giudizio limitatamente alla propria posizione.
art. 1, comma 199, L. 197/2022
Ha introdotto una sospensione di 11 mesi rilevante sia per il perfezionamento della definizione agevolata sia per il computo del termine per il controricorso.
L. 197/2022
Applicata in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie e di sospensione dei termini processuali.
Massime di principio
- Nell'accertamento dei redditi d'impresa, il discrimine tra metodo analitico-induttivo e metodo induttivo puro dipende dal grado di inattendibilità della contabilità: parziale inattendibilità per il primo, inattendibilità complessiva per il secondo.
- Se l'Ufficio procede ex art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973, può prescindere dalle scritture contabili e fondare la pretesa anche su elementi meramente indiziari, cioè presunzioni supersemplici, mentre al contribuente spetta provare il minor reddito o l'insussistenza del reddito accertato.
- Nel giudizio di impugnazione di un avviso fondato su accertamento induttivo, il giudice di merito deve valutare compiutamente la documentazione del contribuente: se ritiene provata solo una parte delle vendite sottocosto, l'avviso non può essere confermato integralmente ma deve essere ridotto per la parte corrispondente.
- La definizione agevolata della controversia tributaria, quando perfezionata con la domanda e il pagamento previsto, determina l'estinzione del giudizio limitatamente alla posizione del soggetto che vi aderisce, con assorbimento dei motivi relativi a tale posizione.
- Ai fini del termine per il controricorso in cassazione, la sospensione dei termini introdotta dalla disciplina sulla definizione agevolata va computata se la controversia rientra nella finestra temporale prevista dalla legge.
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