Cassazione Civile, Ordinanza n. 00417/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di interest rate swap stipulato tra una società investitrice e una banca. La società aveva chiesto in primo grado, in via principale, l'accertamento della nullità del derivato e la restituzione dei flussi differenziali versati; in subordine, la risoluzione per inadempimento con risarcimento del danno. Il tribunale aveva accolto la domanda subordinata, dichiarando la risoluzione per violazione degli obblighi informativi e condannando la banca. In appello, però, la corte territoriale aveva riformulato la motivazione dell'accoglimento, ritenendo che la mancata indicazione nel contratto del Mark to Market, degli scenari probabilistici e dei costi effettivi impliciti rendesse nullo il contratto, così accogliendo la domanda principale riproposta. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme processuali e dell'art. 21 t.u.f., nonché omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la consulenza tecnica d'ufficio aveva dimostrato l'idoneità del derivato a funzione di copertura, che il Mark to Market non è elemento essenziale del contratto e che il principio delle Sezioni Unite n. 8770/2020 sarebbe limitato ai derivati degli enti locali; con il secondo ha censurato il mancato esame di elementi istruttori e la mancata ammissione della prova testimoniale, assumendo che il giudice d'appello avesse erroneamente ritenuto superflua la prova. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché mira a contrastare un principio di diritto delle Sezioni Unite che deve essere seguito e, comunque, non specifica un vero omesso esame di fatto decisivo; il secondo perché la valutazione di superfluità o genericità della prova testimoniale è apprezzamento di merito insindacabile se non nei limiti di specifici vizi logici o giuridici, qui non adeguatamente dedotti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della banca e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. La decisione d'appello, che aveva dichiarato la nullità del contratto di swap per difetto di indicazione di Mark to Market, scenari probabilistici e costi impliciti, è quindi rimasta ferma.
Norme richiamate
artt. 112, 115, 116, 132, 161 c.p.c.
Richiamati come norme processuali asseritamente violate; la Corte ritiene che le censure non integrino un vizio deducibile nei termini prospettati.
Richiamato tra le norme processuali invocate dalla ricorrente.
art. 21 d.lgs. n. 58/1998 (t.u.f.)
La Corte richiama l'obbligo dell'intermediario di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse del cliente.
art. 111 Cost.
Invocato come parametro di legittimità della motivazione e del giusto processo, ma le doglianze vengono dichiarate inammissibili.
Il ricorso è inammissibile quando censura un principio di diritto consolidato delle Sezioni Unite che il collegio intende applicare.
Il vizio di omesso esame riguarda un fatto decisivo discusso tra le parti, non mere insufficienze argomentative o dissenso rispetto alla consulenza tecnica.
Richiamato per distinguere la nullità virtuale, che la Corte esclude in questo ambito.
La nullità in tema di swap è qualificata come nullità strutturale per indeterminabilità dell'oggetto, con possibile incidenza anche sulla causa.
art. 23, lett. a), d.lgs. n. 58/1998 (t.u.f.)
comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio l'interesse del cliente
La mancata indicazione di elementi essenziali del derivato può rilevare come inadempimento degli obblighi informativi dell'intermediario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In tema di interest rate swap, la validità del contratto richiede che le parti abbiano concordato in modo consapevole e verificabile la misura dell'alea, mediante l'indicazione di Mark to Market, scenari probabilistici e costi, anche impliciti, secondo criteri oggettivi e scientificamente condivisi.
- La mancanza delle indicazioni essenziali sul valore del derivato e sui criteri di determinazione dell'alea può integrare una nullità strutturale del contratto per indeterminabilità dell'oggetto, e non una mera nullità virtuale per violazione di obblighi informativi.
- Il principio sulla necessità di rendere conoscibili Mark to Market, scenari probabilistici e costi impliciti non è limitato ai contratti di derivati stipulati con enti pubblici, ma vale in generale per gli investitori che concludano swap con intermediari.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare semplici insufficienze motivazionali o il mancato recepimento delle conclusioni della consulenza tecnica, occorrendo indicare un fatto storico decisivo effettivamente omesso.
- La mancata ammissione di una prova testimoniale è censurabile in cassazione solo se la prova sia decisiva e idonea a scardinare con certezza il fondamento della decisione di merito; altrimenti la valutazione di superfluità o genericità resta insindacabile.
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