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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00042/2023 del 03/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un atto di precetto con cui la ricorrente aveva intimato a un istituto di credito il pagamento di un assegno circolare dell'importo di euro 1.798,49 oltre accessori. La banca propose opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.; il giudice di pace dichiarò cessata la materia del contendere per sopravvenuto sequestro, disposto in altra sede, di una serie di assegni della ricorrente e di un terzo a lei associato professionalmente, compreso quello azionato, con versamento della provvista all'Amministrazione giudiziaria. Il tribunale confermò la decisione. In cassazione la ricorrente dedusse: violazione degli artt. 156 e 100 c.p.c., 2697 c.c., della legge assegni e degli artt. 82, 83 e 2697 c.c.; violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo; violazione della legge assegni per mancato pagamento a vista dell'assegno circolare e motivazione apparente, con riferimento anche al d.lgs. 231/2007; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la regolazione delle spese. La doglianza centrale mirava a sostenere che il titolo non avesse perso la sua efficacia e che la banca dovesse comunque pagare l'assegno circolare.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche d'ufficio quando sopravvenga un fatto che elimini la ragione del contendere e l'interesse ad agire e contraddire; nel caso concreto il sequestro e poi la confisca del titolo privavano l'assegno della qualità di titolo esecutivo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi, fondata sulla sopravvenuta confisca del titolo che faceva venir meno il documento stesso e, quindi, il diritto di agire in executivis. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, spiegando che il mancato pagamento non dipendeva da una circolare della Banca d'Italia ma dall'applicazione del d.lgs. 231/2007 e dei provvedimenti regolamentari in materia di operazioni sospette, con conseguenti obblighi e sanzioni per l'intermediario. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, osservando che la compensazione delle spese è discrezionale e che, essendo la ricorrente soccombente almeno virtualmente, non ricorreva reciproca soccombenza. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 615 e 617 c.p.c.

    Richiamati come base dell'opposizione proposta dalla banca avverso l'atto di precetto.

  • artt. 156 e 100 c.p.c.

    Invocati dalla ricorrente a sostegno del primo motivo; la Corte non ne ha ravvisato la violazione nei termini prospettati.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato sul riparto dell'onere della prova; la censura non è stata accolta.

  • r.d. n. 1736 del 21 dicembre 1933

    Legge assegni richiamata dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la sopravvenuta confisca del titolo facesse venir meno la possibilità di agire in executivis.

  • artt. 82, 83 e 2697 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente; non è stata accolta la tesi che imponesse il pagamento dell'assegno circolare nonostante il sequestro/confisca.

  • artt. 112, 115 e 116 c.p.c.

    Invocati per dedurre ultrapetizione, errata valutazione delle prove e omesso esame; il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo; censura ritenuta inammissibile.

  • artt. 83 e 84, comma 2, r.d. n. 1736 del 1933

    Invocati per sostenere l'obbligo di immediato pagamento dell'assegno circolare; la Corte ha escluso che tale obbligo sopravvivesse alla confisca del titolo.

  • d.lgs. n. 231 del 2007

    La Corte lo valorizza come base normativa degli obblighi dell'intermediario in tema di operazioni sospette e della giustificazione del mancato pagamento.

  • artt. 3 e 17 d.lgs. n. 231 del 2007

    Richiamati per gli obblighi di segnalazione delle operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro.

  • art. 58 d.lgs. n. 231 del 2007

    Richiamato per le conseguenze sanzionatorie amministrative in caso di inosservanza degli obblighi dell'intermediario.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati contro la regolazione delle spese; la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice sulla compensazione e la soccombenza della ricorrente.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto.

  • l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Richiamata come norma che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche d'ufficio quando sopravvenga un fatto idoneo a eliminare la ragione del contendere e, quindi, l'interesse ad agire e a contraddire, con riferimento all'utilità concreta perseguita dalla domanda originaria.
  • Se il titolo esecutivo viene sottratto alla disponibilità del creditore per effetto di sequestro e confisca, viene meno il documento stesso su cui si fonda l'azione esecutiva e non sussiste più il diritto di procedere in executivis sulla base di quel titolo.
  • Nel giudizio di legittimità il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre censure incompatibili con il fondamento decisorio effettivamente adottato dal giudice di merito.
  • L'obbligo di pagamento a vista dell'assegno circolare non opera quando, per effetto di provvedimenti dell'autorità e della disciplina antiriciclaggio, l'intermediario sia tenuto a sospendere o segnalare l'operazione secondo la normativa speciale applicabile.
  • La compensazione delle spese processuali è rimessa al potere discrezionale del giudice; la mancata compensazione non richiede una motivazione specifica, mentre la compensazione richiede l'esistenza di presupposti apprezzabili dal giudice.
  • La soccombenza virtuale può essere valorizzata ai fini della regolazione delle spese quando la decisione di merito o processuale rende chiaro che, ove la controversia fosse stata definita nel merito, la parte istante sarebbe risultata soccombente.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoSpese di liteConto corrente
RamiEsecuzioniProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaGiudicato

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